Notizie

Notizie

Il Ministero del Lavoro ha precisato che le domande relative alla quinta tranche dei salvaguardati possono essere presentate entro il 16 Giugno. E' quanto riportato nella circolare n. 10/2014, illustrando il dm 14 febbraio che in attuazione della legge Stabilità 2014 ha autorizzato il contingente di 17 mila esodati.

{div class:article-banner-left}{/div}

Il termine per la presentazione delle istanze di accesso per i lavoratori interessati alla quinta salvaguardia passa dal 15 Giugno al 16 Giugno. E' quanto ha indicato il Ministero del Lavoro nella circolare 10/2014.

Si rammenta che le categorie interessate sono le seguenti:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (900 posti disponibili);

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (400 posti disponibili);

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (500 posti disponibili);

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (5.200 posti disponibili);

e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 (1.000 posti disponibili);

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (9.000 posti disponibili).

I lavoratori delle categorie a, e, f presentano istanza di accesso all'Inps; alla direzione territoriale del lavoro i lavoratori delle categorie b, c e d. Per i lavoratori di cui alle lettere b) e c), la cui istanza e' corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro:
1 ) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
2) in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

Per i lavoratori di cui alla lettera d) l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.

I lavoratori di cui alle lettere b), c) e d) conseguono inoltre il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

In attesa di una precisazione da parte dell'Inps è attualmente confermata la sussistenza del vincolo della decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6.1.2015 ai fini dell'ammissione al beneficio.  Come anche la precisazione che la prestazione, per gli ammessi alla salvaguardia, non potrà avere decorrenza anteriore al 1° Gennaio 2014.

Procedono con estrema lentezza i ritmi per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge in favore dei lavoratori salvaguardati. Il nuovo governo non affronta in tempo utile i problemi di questa categoria di persone.

{div class:article-banner-left}{/div}

A quasi tre mesi dall'insediamento del nuovo esecutivo e del ministro del lavoro Poletti nel Dicastero di Via Veneto i nodi che riguardano decine di migliaia di esodati non sono stati ancora sciolti. La scorsa settimana è stato finalmente pubblicato il quinto decreto di salvaguardia che consentirà a 17 mila soggetti di mantenere le vecchie regole di pensionamento ma le criticità restano ancora diverse.

A cominciare dalla proroga del sostegno al reddito i cui decreti sino ad oggi pubblicati consentono la copertura delle mensilità di slittamento prodotte dalla legge 122/2010 solo in favore dei lavoratori la cui finestra di decorrenza, calcolata con le vecchie regole, risulta fissata entro il 31.12.2013. E l'ultimo decreto (Dm 76353) ha previsto un’altra amara sorpresa. Anche chi riuscirà ad ottenere il prolungamento non sarà accompagnato fino alla decorrenza della pensione: avrà il prolungamento del sostegno al reddito esclusivamente fino al 31 dicembre 2013. Finora non è mai stato così: chi riusciva ad avere il prolungamento lo manteneva anche nell’anno successivo fino alla corresponsione della pensione. Un punto, almeno questo, che dovrebbe essere rapidamente risolto da Poletti a cui la questione è stata piu' volte rappresentata.

Sino ad ora la pubblicazione dei decreti di proroga del sostegno al reddito è avvenuta sempre in ritardo, alla fine dell'anno in cui il lavoratore avrebbe diritto alla corresponsione delle somme provocando serie conseguenze economiche per gli interessati. E con il nuovo esecutivo la situazione non pare destinata a migliorare; se non cambia il passo il decreto per il 2014 vedrà la luce quindi alla fine di quest'anno.

A rilento anche le procedure volte al riconoscimento della quarta salvaguardia. Gli adempimenti per gli interessati si sono conclusi nel febbraio scorso ma ancora oggi in pochi hanno ricevuto notizie sul proprio destino. A preoccupare sono soprattutto le oltre 10 mila istanze di accesso ai benefici pervenute alla DTL per i lavoratori "in congedo" a fronte di una capienza del contingente di soli 2.500 posti. Come dire che oltre il 75% di coloro che hanno fatto istanza rischiano di non poter vedersi riconosciuto il beneficio.

Rischio che potrebbe solo in parte essere attenuato dalla possibilità che l'Inps proceda al riassegno delle domande nella categoria dei cessati con risoluzione unilaterale del rapporto lavorativo sui quali si registra un esubero di circa 1.500 posizioni (4.900 domande pervenute a fronte di 6.500 posti disponibili). Quanto ai tempi per il riconoscimento della salvaguardia da fonti vicine all'istituto si apprende che solo a Giugno ci sarà la certificazione delle posizioni in questione.

La riforma del contratto a termine cambierà in maniera sostanziale, se saranno approvati gli emendamenti della Commissione Lavoro della Camera. Tra le principali novità, il regime delle proroghe che scendono da otto a cinque proroghe totali, nell'arco dei 36 mesi. 

{div class:article-banner-left}{/div}

Scende da 8 a 5 il numero massimo di proroghe utilizzabili per il contratto a tempo determinato senza causale di durata di 36 mesi, sempre che ci si riferisca alla stessa attività lavorativa. Il numero dei contratti a tempo determinato non può eccedere il 20% specificando che il limite si riferisce ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. E ancora, sempre in tema di organico, si prevede che che i rapporti stipulati in violazione del limite quantitativo si trasformino a tempo indeterminato. Sono queste le modifiche al testo finale del decreto legge 34/2014 su cui il Parlamento è chiamato a pronunciarsi entro il 19 Maggio, data di scadenza del Dl Poletti. 

Modifiche in arrivo anche per quanto riguarda l'apprendistato con il testo finale che ha ripristinato l'obbligo di stabilizzare una quota di apprendisti - almeno il 20% per le imprese con almeno 30 dipendenti - come condizione per poter assumere nuovi apprendisti. Diventa obbligatoria (e non più discrezionale) l'offerta formativa pubblica per l'azienda. Il vincolo viene meno se la Regione entro 45 giorni non comunica le modalità per poterne usufruire.

Novità anche sul diritto di precedenza. Per le lavoratrici madri il periodo congedo di maternità potrà concorrere a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza. Inoltre, si stabilisce a carico del datore di lavoro l'obbligo di informare il lavoratore del diritto di precedenza, mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell'assunzione.

Intanto il Ministro dell'economia Pier Carlo Padoan si dice ottimista sugli effetti del decreto Poletti: "porterà a creare maggiore occupazione". Per Padoan il provvedimento "accelera il beneficio in termini di occupazione della ripresa". Una ripresa che, secondo il ministro, "si sta consolidando". Rispondendo a una domanda sulle coperture per gli ammortizzatori sociali, il ministro assicura che "si trovano". Secondo l'inquilino di via XX settembre la riforma del mercato del lavoro permetterà di cambiare il meccanismo di allocazione delle risorse anche per gli ammortizzatori. "Si tratta", ha aggiunto, "di cambiare il meccanismo attraverso cui si offre sostegno ai lavoratori". Quanto alla riforma Fornero - dice - "non è che non vada più bene, il fatto è che nel frattempo le condizioni recessive da allora sono peggiorate, la ripresa è fragile e stenta a tradursi in più occupazione".

Nel vertice tra il ministro Madia ed il premier Matteo Renzi sulla riforma della Pubblica amministrazione in agenda un possibile blocco dei premi ai dirigenti pubblici.

{div class:article-banner-left}{/div}

Il governo è alla prova dei fatti sulla riforma della pubblica amministrazione. In attesa di conoscere il testo ufficiale del decreto legge approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri sul tetto gli stipendi dei dipendenti pubblici dirigenziali nei prossimi giorni Matteo Renzi metterà a punto con il Ministro della Funzione pubblica Marianna Madia la riforma della pubblica amministrazione. L'idea è quella di semplificare e modernizzare il pubblico impiego con la possibilità di introdurre quella staffetta generazionale promossa nelle scorse settimane dal ministro Madia.

Ma la riforma della pubblica amministrazione potrebbe anche riservare delle novità amare per i dirigenti  pubblici che pensavano di aver scampato il pericolo del taglio della retribuzione contenuta nelle bozze del decreto legge varato lo scorso venerdì. Nelle ipotesi formulate da Renzi era infatti prevista non solo la riduzione del tetto massimo di stipendio annuo da 311.000 a 240 mila euro lordi per i dirigenti apicali e i top manager delle società pubbliche non quotate, ma si determinavano tetti per i dirigenti di seconda fascia e si colpivano anche gli emolumenti dei quadri.

il progetto fu scartato per la posizione del ministro Madia ma oggi con la riforma della pubblica amministrazione potrebbe arrivare il blocco della parte di retribuzione dirigenti legata all'indennità di posizione e più in generale una stretta sulla parte variabile dello stipendio.

L'INPS, con il messaggio n. 4152 del 17 aprile 2014, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni, di natura contributiva, previsti dal decreto legge n. 34/2014.

{div class:article-banner-left}{/div}

L'istituto di previdenza pubblica ha precisato, alcune disposizioni in materia contributiva prevista dal decreto legge n. 34/2014.

Contratto a tempo determinato -  Con riferimento agli aspetti di carattere contributivo, va considerata la portata della norma riguardo al contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (articolo 2, c. 28, della legge n. 92/2012), nonché al regime agevolato per le aziende con meno di 20 dipendenti, che assumono personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, che hanno uno sgravio contributivo del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro (articolo 4 del D.L.vo n. 151/2001).

Nel primo caso, il datore di lavoro dovrà continuare a dare notizia della particolare tipologia assuntiva. Ne consegue che, per quanto sia venuta meno la causale ai fini della legittimità del contratto a tempo determinato, ove quest’ultimo venga stipulato in relazione a una sostituzione, i datori di lavoro dovranno continuare a compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico, valorizzando l’elemento <Qualifica3> con il previsto codice A.

Nel secondo caso, ai fini dell’accesso e della fruizione dell’agevolazione spettante, i datori di lavoro interessati dovranno continuare ad utilizzare la prassi in uso.

In merito alla Restituzione del contributo addizionale ASpI nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato o di successiva riassunzione a tempo indeterminato di un lavoratore a termine nell'arco di 6 mesi dalla cessazione, l'Istituto ha dichiarato l'ammissibilità della restituzione del contributo anche qualora la trasformazione o la successiva assunzione a tempo indeterminato sia effettuata con un rapporto di apprendistato.

 Apprendistato -  L’Istituto chiarisce che l'abrogazione dell'istituto della stabilizzazione riguarda sia quella legale che quella contrattuale prevista dalla contrattazione collettiva.

Dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, inoltre: 

- il piano formativo individuale dell’apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto; 

- nell’apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalle Regioni;    

- nell’apprendistato di primo livello, finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo.

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati