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L'Agenzia delle Entrate chiarisce che tra gli aventi diritto figurano anche co.co.co.sacerdoti e lavoratori socialmente utili. E precisa che chi non ha un datore di lavoro obbligato a fare da sostituto d’imposta, come i lavoratori domestici, potrà fruire dei 640 euro annui solo con la dichiarazione del 2015.

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L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, ha fornito alcune indicazioni in merito al riconoscimento del bonus contenuto nel decreto Irpef per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente entro i 26 mila euro annui.

L'Agenzia delle Entrate conferma che per aver diritto al bonus dovranno essere valutati la tipologia del reddito, il suo importo e la teorica “incapienza” rispetto alla detrazione per lavoro dipendente. Oltre ai dipendenti in senso stretto si vedranno riconoscere il credito d’imposta quei lavoratori il cui reddito è considerato assimilato: collaboratori coordinati e continuativi, borsisti, sacerdoti, soci di cooperative, lavoratori socialmente utili. Non avrà diritto però chi supera i 26 mila euro l’anno, mentre l’ importo sarà proporzionalmente ridotto a partire dai 24 mila. La verifica va fatta senza considerare il reddito dell’abitazione principale.

Il termine di maggio per l'erogazione del bonus è perentorio: lo slittamento a giugno sarà possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni. Un'indicazione, questa, che secondo il presidente di Assosoftware, Bonfiglio Mariotti, «viene incontro agli operatori, dal momento che per tutte le aziende che pagano lo stipendio il mese successivo a quello di riferimento non c'è il tempo fisico per erogare il prossimo mese lo stipendio di aprile, mentre sarà possibile farlo i primi di giugno per le paghe di maggio».

Nel documento l'Agenzia ricorda che sono esclusi dal bonus chi vanta retribuzioni e/o compensi sino a 8.145,32 euro, i cd. incapienti. Il bonus spetta invece se l'imposta viene azzerata dall'applicazione di altre detrazioni (come quelle previste per i familiari a carico).  Se i beneficiari lavoreranno l'intero anno, riceveranno il bonus completo di 640 euro, suddiviso in otto quote mensili da maggio a dicembre 2014. Nel caso di lavoratori assunti e cessati in corso d'anno, invece, il credito verrà rapportato alla minore durata del rapporto di lavoro sulla base del numero di giorni lavorati nell'anno.

I sostituti d'imposta - Per quanto riguarda i sostituti d’imposta, le Entrate chiariscono che lo sconto sarà riconosciuto automaticamente agli interessati dai datori di lavoro, non servirà quindi alcuna richiesta da parte dei dipendenti: la somma di 640 euro sarà suddivisa tra le residue otto mensilità del 2014, dunque con un importo di 80 euro mensili. Chi però non ha un sostituto d’imposta (tipicamente colf e badanti che lavorano presso famiglie, oppure i disoccupati che hanno lavorato nei mesi precedenti) dovrà attendere la dichiarazione dei redditi del prossimo anno. Infine va anche considerato che nel corso dell’anno non è noto l’esatto reddito finale. Per questo il credito d’imposta sarà riconosciuto in base a quello “previsionale”: chi ha redditi diversi dovrà comunicarlo al datore di lavoro che provvederà a riprendere il bonus entro il conguaglio di fine anno. Lo stesso avverrà in caso di variazioni rilevanti della retribuzione.

Il sostituto dovrà dare indicazione nel Cud e nel 770 del credito riconosciuto e della compensazione eseguita, secondo modalità da definire. Inoltre se le ritenute risultano insufficienti, nel caso di un ulteriore credito, il sostituto potrà utilizzare anche i contributi previdenziali (che non dovranno essere versati).

Entro il 30 aprile dovranno consegnare la dichiarazione dei redditi i contribuenti che fanno riferimento direttamente al proprio datore di lavoro o ente pensionistico che agisce come sostituto d'imposta.

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Il 30 aprile 2014 scade il termine per consegnare al datore di lavoro che presta l'assistenza fiscale il modello 730-2014; per quanto riguarda la presentazione del modello 730 a un Caf c'è tempo, salvo proroghe dell'ultima ora, sino al 31 maggio 2014 (ma visto che questo cade di sabato e che il 2 giugno è Festa Nazionale si arriva sino al 3 giugno.)

Entro il 30 aprile dovranno quindi consegnare la dichiarazione dei redditi i contribuenti che fanno riferimento direttamente al proprio datore di lavoro o ente pensionistico (sostituto d'imposta). Alla dichiarazione possono allegare le sole schede per scegliere i destinatari dell'8 e del 5 per mille, senza bisogno di allegare altri documenti.

Da quest'anno ci sono interessanti novità e conferme. Ad esempio arriva la possibilità di presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio (ad esempio dal corrente anno tutte le Colf potranno presentare il modello 730).

Novità anche per quanto riguarda le detrazioni per il risparmio energetico. Nel modello sono contenute le modifiche che si sono succedute nel 2013 in tema di detrazioni sulle spese per ristrutturazioni e risparmio energetico. In materia spicca la proroga fino al 31 dicembre 2013 della maggiore detrazione pari al 50%, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, l'introduzione della detrazione d'imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, l'introduzione per i contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, di una detrazione d'imposta del 50% per le spese relative all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Sulle detrazioni per i familiari a carico si ricorda che la legge di Stabilità per il 2013 ha modificato gli importi delle detrazioni per figli a carico e a partire dal 2013 è stato elevato l'importo delle detrazioni con le seguenti modalità: da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni; da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni ed inoltre, è stato elevato da 220 a 400 euro l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio disabile.

 Da quest'anno inoltre è possibile utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione in compensazione per pagare non solo l'Imu dovuta per l'anno 2014 ma anche le altre imposte non comprese nel modello 730 (ad esempio la Tares) che possono essere versate con il modello F24. Sempre da quest'anno le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle onlus e alle erogazioni a favore di partiti e movimenti politici sono state elevate dal 19 al 24%.

Novità anche sulla cedolare secca. Nel caso di opzione per la cedolare secca, è stata ridotta dal 19 al 15% la misura dell'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa. Invece, per coloro che non hanno optato per la tassa piatta è stata ridotta dal 15 al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione.

Alcune novità hanno interessato anche i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni: l'importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% è sceso a 630 euro dai 1.291 euro dello scorso anno.

Il reddito degli immobili a uso abitativo non locati assoggettati a Imu situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. Infine nel modello è stata introdotta una nuova scheda attraverso la quale i contribuenti potranno destinare il 2 per mille delle imposte pagate ad un movimento politico.

L'Ex ministro del Lavoro Cesare Damiano (Pd) precisa che il 7 maggio prossimo prenderà avvio il tavolo sul tema degli “esodati”. "È positivo il fatto che il ministro Poletti abbia raccolto la nostra proposta e che, per la prima volta, si confrontino ministero del Lavoro, dell’Economia, i vertici dell’Inps e le Commissioni lavoro di Camera e Senato.

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In questo modo si eviteranno rimandi e scarichi di responsabilità, soprattutto quando si tratterà di trovare le coperture finanziarie, se si vorrà trovare una soluzione definitiva al problema. Ormai non c’è più tempo da perdere. Anche per il Premier Matteo Renzi è giunto il momento di assumere questo tema tra le priorità dell’azione di Governo, dopo aver promesso di volerlo risolvere. La Commissione lavoro della Camera ha già predisposto un testo di legge unificato e sono state depositate altre proposte sulla flessibilità di uscita dal lavoro verso la pensione. Chiederemo al Governo di prenderle in considerazione" afferma Damiano.

Si susseguono le ipotesi per risolvere in via strutturale il problema. Il Ministro Poletti lancia l'idea di un congedo anticipato di un anno rispetto all'età pensionabile.

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L'idea del prestito pensionistico dell'ex ministro del Lavoro Enrico Giovannini è stata rispolverata dal suo successore, Giuliano Poletti. Parliamo del tentativo di rimediare ai guasti della riforma previdenziale della Fornero approvata in fretta e furia nel Dicembre 2011 ed entrata in vigore il 1° Gennaio 2012. L'ipotesi è quella di realizzare uno scivolo per mandare in pensione i disoccupati e gli esodandi a cui mancano pochi anni al conseguimento dei requisiti previsti dalla Riforma Fornero. 

Sono diverse le proposte che saranno discusse nei prossimi giorni tra Palazzo Chigi, Via Veneto ed Inps. Ma l'idea è sempre quella di consentire al lavoratore di accedere ad una sorta di pensione anticipata, con oneri a carico delle aziende esodanti e/o dello Stato, con la promessa che, una volta conseguita l'età pensionabile, il lavoratore restituirà con una decurtazione entro i 50-60 euro al mese, le somme percepite in anticipo. I tecnici per esempio hanno già delineato i potenziali beneficiari: persone che hanno raggiunto almeno 62 anni e 3 mesi di età e 37 anni di contributi. Potenzialmente, sono 700 mila i lavoratori prossimi al riposo che potrebbero essere coinvolti in questa operazione. Si tratta di esodati, esodandi e disoccupati di lunga durata colpiti in pieno dalla crisi che non riescono piu' a essere reinseriti nel mondo del lavoro. Da alcune simulazioni, emerge che un piano di questa portata costerebbe circa 2,2 miliardi all'anno allo Stato.

Ma al dossier a cui si lavora a Palazzo Chigi contempla anche un'ipotesi piu' soft, destinata a tutelare solo i lavoratori in attività. Le aziende e i lavoratori potrebbero raggiungere un accordo sui generis, con l'adesione dell'Inps, attraverso il quale si potrebbero collocare in pensione i dipendenti a cui manca un anno al compimento dell'età pensionabile. Con oneri solo a carico delle aziende esodanti e dei lavoratori interessati. L'azienda verserebbe circa 5mila di contributi per i 12 mesi mancanti alla pensione; l'Inps erogherebbe subito la prestazione pensionistica e il lavoratore restituirebbe all'Inps tale importo nel tempo con una decurtazione di circa 20 euro al mese.  "Ci sono tante imprese che sarebbero disponibili ad anticipare una buonuscita perché hanno bisogno di ricambio" ha spiegato Poletti nelle scorse settimane.

La riduzione del premio Inail, prevista dalla legge 147/2013, si applica a tutti i premi e contributi previsti dal Testo unico delle norme per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Entro il 16 maggio le Aziende sono chiamate all'autoliquidazione 2013-2014

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Parte la riduzione dei premi Inail prevista con la legge 147/2013; il 16 maggio scadono i termini dell'autoliquidazione e del pagamento degli altri premi speciali anticipati. L'Inail ha definito di recente le modalità di fruizione della riduzione che ammonta al 14,17% ed interessa i premi ordinari delle polizze dipendenti, i premi speciali unitari delle polizze artigiani e i premi relativi all'assicurazione raggi X e sostanze radioattive per l'anno 2014.

Per la verifica da parte dell'Inail della sussistenza dei requisiti per lo sconto, la determina 67/2014 ha individuato criteri diversi in base all'inizio delle lavorazioni. 

Nello specifico i soggetti assicurati da oltre un biennio, beneficiano della riduzione per quelle lavorazioni per le quali nell’anno di riferimento l’Inail ha comunicato tassi applicabili di tariffa inferiori o almeno pari rispetto ai tassi medi delle Tariffe vigenti. Invece ai soggetti non assicurati da oltre un biennio, lo sconto spetta se dimostrano l'osservanza delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I soggetti tenuti al pagamento del premio supplementare per la silicosi e l’asbestosi, beneficiano anche della riduzione sul premio supplementare, qualora siano destinatari della riduzione sul premio ordinario connesso al premio supplementare e nella stessa misura fissata per il predetto premio ordinario.

I soggetti che assolvono l'obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari, imprese della navigazione, assicurati nella gestione agricoltura e assicurati nella gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, hanno lo sconto nel 2014, se l'Inail ha calcolato un indice di gravità aziendale inferiore o uguale all'indice di gravità medio di categoria.

Il taglio del premio Inail pari al 14,17%, si applica a tutti i premi e contributi previsti dal Testo unico delle norme per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tra cui anche ai premi per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione di raggi X e sostanze radioattive. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti per colf e badanti, apprendisti, lavoro accessorio e casalinghe.

La riduzione opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni di cui il soggetto già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori. Sull’importo del premio o contributo determinato, a seguito della riduzione, operano infine le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni.

La percentuale di riduzione fissata per ciascun anno si applica nella stessa misura sia alla rata anticipata che alla relativa regolazione o conguaglio dovuto in relazione all’anno di riferimento.

La percentuale di riduzione del 14,17%, sarà aggiornata sulla base delle elaborazioni della Consulenza Statistico Attuariale dell’Istituto, per ciascuno degli esercizi successivi al 2014, con determina del Presidente dell’Inail comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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