L’Istat ha pubblicato il coefficiente di capitalizzazione dei montanti contributivi da utilizzare per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2023. La rivalutazione sarà di poco inferiore all’1% erosa anche dal recupero imposto dal dl n. 65/2015 per la mancata svalutazione dell’anno scorso.
La Corte Costituzionale ha bocciato un passaggio della legge n. 413/1984 nella parte in cui non consente la neutralizzazione dei prolungamenti contributivi se determinano un nocumento alla misura della pensione.
La Corte di Cassazione respinge la tesi di un pensionato che chiedeva lo scomputo degli ultimi periodi di contribuzione figurativa dal calcolo della misura della pensione.
L’orientamento della giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la computabilità sia ai fini della pensione che della buonuscita dell’indennità di perequazione ex art. 31 del Dpr 761/1979.    
Lo ha ribadito la Corte dei Conti del Trentino Alto Adige confermando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, a differenza di quanto sostiene l’INPS, per le pensioni da liquidare in regime di cumulo dei periodi assicurativi anche i contributi accreditati presso le casse professionali concorrono al raggiungimento dei 18 anni di contributi al 31.12.1995 ai fini della determinazione del sistema di calcolo applicabile (retributivo sino al 2011 e non sino al 1995).
Il dubbio di alcuni lettori: l’assegno funzionale, anche se pensionabile, non rientra nella base pensionabile e non può usufruire della maggiorazione del 18%.
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