23 mila lavoratori attendono la pubblicazione del quinto decreto di salvaguardia in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 147/2013

I lavoratori salvaguardati ai sensi dell'ultimo intervento contenuto nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 191 e ss. della legge 147/2013) attendono la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo. Il decreto è stato già firmato dall'ex ministro del lavoro Enrico Giovannini. Il provvedimento dovrà specificare le regole per la fruizione del beneficio ed indicare, termini e modalità per presentare la domanda.

Le misure contenute nella quinta salvaguardia concederanno la possibilità di mantenere salve le regole pensionistiche vigenti prima dell'entrata in vigore della Riforma Fornero (Dl 201/2011) a 23 mila soggetti individuabili in due macro-categorie. 

Da un lato viene infatti ampliato, con il comma 191 dell'articolo 1 della legge 147/2013, di 6mila unità il contingente dei prosecutori volontari salvaguardati ai sensi della lettera b) dell'articolo 1, comma 231 della legge 228/2012. Si tratta degli autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicem­bre 2011, con almeno un contributo vo­lontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche che abbiano lavorato (purchè non con contratti a tempo indeterminato e con un reddito massimo lordo annuo di 7.500 euro) che maturano la decorrenza della pen­sione entro il 6 gennaio 2015. Con questo intervento il contingente passa dunque dalle originarie 1.590 unità (come individuate dal Dm 22 Aprile 2013) a 7.590 unità.

Il secondo fronte invece, riguardante 17mila persone, è quello piu' importante perchè aggiunge nuove fattispecie di lavoratori ammessi in salvaguardia (art. 1, commi 194-198, legge 147/2013); si tratta evidentemente di soggetti che per via dei precedenti paletti non hanno potuto accedervi. 

L'intervento del legislatore è stato caratterizzato - in questa salvaguardia - dalla circostanza di aver eliminato il limite reddituale di 7.500 euro - per i prosecutori volontari, cessati dal servizio con accordi e lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - e nell'aver aperto alla possibilità - per i lavoratori in mobilità ordinaria che non riescono a perfezionare i requisiti per la pensione entro la fruizione della relativa indennità - di mantenere la salvaguardia qualora entro sei mesi dal termine dell'indennità di mobilità riescano a perfezionare, tramite contribuzione volontaria, i requisiti per la pensione. In ogni caso tuttavia resta la condizione - per essere ammessi al beneficio - che la decorrenza della prestazione pensionistica avvenga entro il 6.1.2015 e viene questa volta specificato che il primo pagamento della pensione non potrà avere decorrenza anteriore al 1° Gennaio 2014 (comma 195).

Nello specifico i lavoratori che potranno fruire della quinta salvaguardia sono:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Sono molti i quesiti dei lettori in materia di prolungamento del sostegno al reddito che ci pervengono. Franco ad esempio è un esodato del credito che rischia un vuoto economico di alcuni mesi per effetto dell'applicazione della legge 122/2010. Vediamo dunque di fare il punto della situazione.

Il Problema - Nel 2010 il Decreto Legge numero 78 ha cambiato il regime delle decorrenze delle prestazioni pensionistiche introducendo le cd. finestre mobili. La normativa stabilisce che dal 1° Gennaio 2011 l'assegno pensionistico decorre trascorsi 12 mesi (18 se autonomi) dalla data di perfezionamento dei requisiti utili al trattamento di quiescenza. Quindi, ad esempio, se si raggiunge quota 96 nel febbraio 2011 la pensione arriverà il 1° marzo 2012; se si raggiungono i 40 anni di contributi nel dicembre 2011 la pensione decorrerà il 1° Gennaio 2013.

La disciplina previgente, lo si ricorderà, era piu' "docile" e prevedeva date fisse per l'accesso alla pensione. Erano le cd. finestre di accesso che consentivano al lavoratore di andare in pensione al 1° Gennaio o al 1° Luglio. Come si può immaginare le nuove regole hanno comportato uno slittamento variabile di diversi mesi (ad esempio, un lavoratore che maturava i requisiti nell'aprile 2012 con le vecchie regole avrebbe percepito l'assegno dal 1° Gennaio dell'anno successivo, con le nuove dovrà attendere il 1° Maggio.)

Per tutelare da questo slittamento i lavoratori che avevano già firmato accordi per l'uscita basati sulle "vecchie finestre", è prevista nel medesimo provvedimento (articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010) una prima tutela. In particolare è stabilito che un numero fisso pari a 10 mila lavoratori continuino a mantenere le regole di decorrenza vigenti prima dell'entrata in vigore del Dl 78/2010. Sorge spontaneo domandarsi chi sono questi 10mila lavoratori. Ebbene è lo stesso comma 5 a stabilirlo: 

a) i lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) i lavoratori collocati in mobilita'  lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) i lavoratori che al 31 Maggio 2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della  legge  23 dicembre 1996, n. 662.

Naturalmente il numero di 10mila lavoratori è apparso ben presto insufficiente a coprire tutti coloro che avevano già siglato accordi in base alle precedenti lettere. E il legislatore dunque è intervenuto nuovamente. Con la legge 220/2010 ha introdotto l'articolo 12, comma 5-bis al Dl 78/2010 secondo il quale i lavoratori delle predette lettere esclusi dal contingente dei 10mila possono ottenere una proroga del sostegno al reddito per il periodo di "slittamento" della decorrenza.  

Nello specifico il comma 5-bis recita: "con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del  comma  5, ancorché  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011  e  comunque  entro  il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito  di  cui alle medesime lettere, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  del   Fondo   sociale   per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può  disporre,  in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a  quanto  previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento  dell'intervento di  tutela  del  reddito  per  il  periodo  di  tempo  necessario  al raggiungimento della decorrenza del trattamento  pensionistico  sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente  tra  la  data computata con riferimento alle disposizioni in materia di  decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata  in vigore  del  presente  decreto  e  la  data  della   decorrenza   del trattamento pensionistico computata sulla base  di  quanto  stabilito dal presente articolo."

Sulla questione è intervenuto poi il messaggio inps 20062/2011 il quale ha indicato che l'ultimo lavoratore del contingente dei 10 mila ha risolto il rapporto di lavoro il 30 Ottobre 2008; ed ha individuato, pertanto, i lavoratori interessati dalla disposizione di cui al comma 5-bis, in coloro che hanno risolto il rapporto a partire dal 1° novembre 2008

In pratica dunque i lavoratori di cui alle lettere a), b) e c) che hanno risolto il rapporto entro il 30 Ottobre 2008 possono mantenere le vecchie regole di accesso. Gli altri invece, pur essendo soggetti allo slittamento, vengono tutelati con la proroga dell'assegno di sostegno al reddito (prestazione straordinaria per i lavoratori nei fondi esuberi o indennità di mobilità per gli altri) per il periodo intercorrente tra la vecchia e la nuova data di decorrenza.

Possono quindi godere della proroga del sostegno al reddito:

1) I lavoratori in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010 con data di licenziamento compresa tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010 e con perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità all'interno del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria;

2) I lavoratori in mobilità lunga (legge 296/1996) e lavoratori ultracinquantenni (articolo 1 del decreto legge 68/2006, convertito nella legge 127 del 2006) con data di licenziamento compresa tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010;

3) I lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà con titolarità di assegno straordinario con decorrenza compresa tra il 1° novembre 2008 e il 31 maggio 2010;

Alune ulteriori precisazioni

Le Formalità per la proroga - Nei successivi messaggi attuativi (messaggi 1648/2012 e 17734/2012) l'Inps ha specificato che per ottenere il prolungamento dell'indennità i lavoratori devono presentare domanda di pensione nel rispetto delle decorrenze vigenti antecedentemente al Dl 78/2010 indicando nella stessa "di voler avvalersi della salvaguardia di cui all'articolo 12, comma 5". Adempiuta tale formalità l'erogazione dei fondi sarà automatica da parte dell'Inps sulla base ovviamente delle risorse stanziate dal governo. 

Le mensilità coperte - Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità pari al periodo intercorrente tra la vecchia e la nuova decorrenza risultante dall'applicazione del Dl 78/2010 (l'Inps ha di recente chiarito anche che l'ulteriore "posticipo" di cui alla legge 111/2011 riservato ai lavoratori "quarantisti" - viene coperto dall'intervento in esame). 

La copertura - Lo stanziamento delle risorse viene effettuato di anno in anno con appositi decreti ministeriali. Ad oggi per esempio sono stati pubblicati solo tre decreti a copertura dei lavoratori con apertura della finestra originaria (cioè determinata in base alle regole vigenti prima dello slittamento disposto con il Dl 78/2010) entro il 31.12.2013. Si tratta in particolare del Dm numero 63655 del 5 Gennaio 2012, del Dm numero 68225 del 2 Ottobre 2012 e del DM 76353 del 16 Ottobre 2013. Si attende dunque la pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro di un quarto decreto per l'anno 2014, poi di un altro per il 2015. L'erogazione della prestazione avviene spesso in una unica soluzione successivamente alla pubblicazione del decreto relativo all'anno della finestra dell'interessato. Il ministero ha anche fatto un calcolo del numero delle persone potenzialmente destinatarie dell'intervento in esame di anno di anno. La tabella è allegata al Dm 63655/2012.

Il caso

Sono un ex bancario in esodo dal 1/1/2010, data di decorrenza anche delle prestazioni del Fondo di Solidarietà . Sarei dovuto andare in pensione il 1/7/2014, termine prorogato al 1/3/2015 in seguito alle riforme che si sono succedute. L’INPS, con lettera del 31/1/2014, mi ha comunicato che potrò << accedere alla pensione a decorrere dal 1/3/2015>> e che potrò presentare la domanda di pensione << entro il mese precedente alla data di decorrenza sopra indicata>>, nulla scrivendomi in ordine alle precauzioni da adottare per ottenere il prolungamento dell‘assegno di sostegno del reddito. Ho quindi presentato, per il tramite di un Patronato, domanda di pensione in data 20/2/2014, in cui sono stati indicati i seguenti dettagli: 1) descrizione: pensione di anzianità ex L.122 Mobilità [???]; 2) annotazioni: domanda di pensione per prolungamento pagamento VOCRED; 3) tipologia: M0 - SAA - Deroga ex L. 122 anzianità (automatica); 4) decorrenza presunta 1/3/2014 [???]. La domanda mi è stata respinta con la motivazione che non rientro << nel numero dei beneficiari della salvaguardia prevista dall'art. 10 comma 5 legge 122/2010 [????] (accesso alla pensione con le finestre in vigore prima della legge 122/2010). Si prega di rifare domanda di pensione in prossimità della decorrenza prevista dalla legge 214.>> Ho perciò posto all’INPS un quesito on line , in cui sottolineavo che per ottenere il prolungamento del sostegno del reddito le circolari INPS 1648/2012 e 17734/2012 prevedono che la domanda di pensione debba essere presentata con le decorrenze antecedenti la legge 122/2010 (quindi, nel mio caso, entro il 1/7/2014). Gli uffici INPS della provincia di residenza ( e così il Patronato) mi hanno detto di presentare nuova domanda verso la fine del corrente anno, in quanto un’eventuale domanda presentata a giugno 2014 verrebbe nuovamente respinta. Francamente non riesco a collegare queste ultime indicazioni con il quadro normativo. Potrei aver chiarimenti su cosa dovrei fare per essere sicuro di non perdere il diritto al prolungamento del sostegno al reddito? Franco

Per "prenotare" la proroga del sostegno al reddito per il periodo di slittamento della decorrenza è stato fatto il dovuto. E' infatti sufficiente aver presentato domanda di pensione, entro le decorrenze antecedenti alla 122/2010, con contestuale richiesta di accesso alla salvaguardia ex articolo, 12, comma 5, Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010. Si ritiene che il lettore debba solo ripresentare la domanda il prossimo anno nelle vicinanze della nuova data di decorrenza. 


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Nel corso del 2011 ho fruito dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 104 1992 per assistere mia madre. Premetto che sono nato nel 1952 e sono un dipendente della pubblica amministrazione che ha maturato 40 anni di contributi il 26 ottobre 2013. Ho fatto domanda alla direzione del lavoro il 12 febbraio 2014 come previsto dalla circolare 44 del del Ministero del Lavoro. Posso secondo voi fruire del trattamento pensionistico in salvaguardia? Vincenzo

La risposta è positiva in quanto il lettore soddisfa i requisiti indicati dall'articolo 11 bis della legge 124/2013. Egli infatti ha fruito nel corso del 2011 dei permessi per l'assistenza ai disabili ai sensi della legge 104 ed ha inoltre perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi utili a determinare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina antecedente la riforma Fornero, entro il 6 gennaio 2015 come prescritto dall'articolo 11 bis. Infatti avendo perfezionato 40 anni di contributi il 26 ottobre 2013 la decorrenza della pensione si avrà dal 27 dicembre 2014 stante l'applicazione di una finestra mobile di 14 mesi. 

Si rammenta tuttavia che per fruire del beneficio in questione occorre inoltre rientrare nel limite numerico dei 2.500 soggetti stabiliti dalle norme in questione. Potrebbe essere utile, inoltre, dare comunicazione alla propria amministrazione per i provvedimenti del caso.


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gradivo sapere se per gli autorizzati ai V.V.,eventuali collaborazioni dopo il 04/11/2011 possono superare i 7500 Euro annuali (no indeterminato),prima del 04/11/2011 nulla richiesto e se per i cessati unilateralmente (2009) eventuali collaborazioni (no indeterminato) possono superare i 7500 Euro dopo la cessazione. Mirco

Si ritiene che la risposta sia positiva. Infatti l'articolo 1, comma 194, lettera a) della legge 147/2013 ha previsto che possono fare parte del contingente dei salvaguardati, tra l'altro, i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 che possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 anche se hanno svolto, dopo il 4 dicembre 2011, qualsiasi attività - indipendentemente dal reddito conseguito - purchè non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La stessa regola viene applicata anche con riferimento ai lavoratori licenziati per risoluzione unilaterale del rapporto. La lettera d) del citato comma prevede infatti e che i lavoratori licenziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 possono accedere alla salvaguardia anche se hanno svolto successivamente alla data di cessazione qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

In entrambi i casi condizione per l'accesso alla salvaguardia è che la finestra di decorrenza si apra entro il 6.1.2015. Si ricorda tuttavia che per un riscontro sarà necessario attendere la pubblicazione del decreto attuativo da parte del Ministero del Lavoro.


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La lettera di un esodato a Matteo Renzi

Mercoledì, 26 Febbraio 2014
 La lettera aperta di un anonimo esodato al neo Premier, Matteo Renzi, denuncia la propria assurda situazione e la necessità di ulteriori correttivi alle norme sino ad oggi approvate. 

Egr. Sig. Primo Ministro, Le invio questa lettera volendo presentarLe la mia situazione, condivisa peraltro da molte decine di migliaia di lavoratori dipendenti ancora alle prese con le dram­matiche conseguenze della riforma delle pensioni: l'argomento non è nuovo, ma non per questo meno d'attualità. Mi scuso ma, per i motivi che sto per esporLe, la mia lettera non può essere firmata, non per mia volontà.

Due anni fa un altro esodato, Pietro Lando, scrisse all'allora ministro Fornero pregan­dola: "di non farmi continuare a vivere con questa infinita amarezza del sentirmi raggi­rato e derubato dal mio Governo, dal mio Paese", per i 57.000 euro di contributi pagati inutilmente per il riscatto di laurea.

La mia situazione è ancora più drammatica e beffarda: anch'io ho pagato una cifra superiore ai 50.000 euro per il riscatto, ma a tutt'oggi non ho alcuna sicurezza di avere la mia pensione, come avrebbe dovuto essere, nel 2015, ma, (anzi!) ieri mi ha comunicato il febbraio 2020 come data probabile per riscuoterla, finalmente.

Per il solo fatto di aver inoltrato domanda di essere riconosciuto come esodato (si badi bene chiesto, non già riconosciuto tale) mi è fatto divieto di procurarmi anche un solo euro con un qualsivoglia lavoro (!) pena la perdita di ogni diritto, mentre se fossi titolare di pensione potrei tranquillamente guadagnare, pagando ovviamente le tasse. Non è possibile, naturalmente, che io possa sopravvivere dignitosamente sei anni senza pensione né la possibilità di avere un onesto, minimo introito. Altri ex colleghi, nella stessa situazione, lavorano facendo fatturare la moglie o i figli, ma io non ho questa possibilità; così l'azienda per cui lavoro fattura le mie provvigioni al mio superiore gerarchico che poi mi passa, in nero, il netto. Così invece di pagare il 23% di tasse ne pago, data la sua superiore aliquo­ta, il 60%! Non mi si può certo definire un evasore fiscale, ma essendo un lavoratore "in nero" non posso neppure firmare questo mio appello.

Quindi, grazie alla riforma Fornero, il governo non solo mi ha derubato di 50.000 euro per farmi comprare qualcosa (la pensione di anzianità) che poi non mi vuole più dare, ma mi ha tolto perfino la dignità di lavoratore onesto costringendomi a lavora­re di nascosto: alla fine io sono il fuorilegge e non chi ha fatto quel disastro di riforma. Non riesco a trovare le parole per esprime­re l'infinita amarezza per questa situazione che mi obbliga a scriveLe senza poter mettere in calce la mia firma, senza poter mostrarLe il mio volto! Oltre che derubato, il governo mi fa anche sentire truffaldino. Spero che il governo che Lei si appresta a guidare possa finalmente risolvere questa situazione, che non è certo unica dato che, come riportava la stampa la scorsa settima­na, solo il 20% degli esodati ha finito il proprio calvario.

Con osservanza e speranza,

Sono nato il 06.10.1949 - Docente di scuola secondaria di 2° grado in ruolo con decorrenza giuridica dal 01.09.91 ed economica dal 23.09.91 - inquadrato nella classe stipendiale fascia 21 - La situazione contributiva é la seguente: ricongiunzione ai sensi della L. 29/79 di anni 3, mesi 8, giorni 2 - riscatto degli anni di laurea e servizio preruolo per complessivi anni 7, mesi 1, giorni 15 - anzianità non di ruolo c/o tesoro di anni 3, mesi 7, giorni 2 - servizio di ruolo (al 31.08.2014) pari ad anni 22, mesi 11, giorni 9 - Anzianità complessiva al 31.08.2014 pari a: 37 anni, 3 mesi, 28 giorni. Alla data del 31.12.95 ho maturato un'anzianità di 18 anni, 7 mesi,27 giorni. In qualità di orfano di guerra intendo usufruire dei benefici previsti dall'art.2 della L. 336/1970.

Avendo usufruito, nell'anno 2011, di permessi ai sensi dell'art.33 della L. 104/92, ho inoltrato alla DTL di Pistoia, in data 06.02.2014, istanza ai sensi dell'art. 11-bis del D.L. 102/2013 per l'accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati". Ho altresì inoltrato, in data 14.02.2014, ai sensi del citato art. 11-bis,all'INPS ex-INPDAP, al Dirigente Scolastico ed al Provveditorato di Pistoia, domanda di dimissioni dal servizio, specificando che la richiesta di dimissioni é da intendersi subordinata all'eventualità di rientrare tra i 2500 beneficiari contemplati nel D.L. 102/2013. Dal 01.10.2012 al 30.06.2013 e dal 04.11.2013 al 30.06.2014 ho usufruito di congedi straordinari ai sensi dell'art.42 della L: 104/92. Tutto ciò premesso pongo i seguenti quesiti: 1) - con la situazione sopra esposta, ho i requisiti per rientrare tra i c.d. "salvaguardati" ? 2) - nel caso rientri tra i salvaguardati ai sensi dell'art. 11-bis, la mia pensione subirà eventuali riduzioni così come disposto dalla legge Fornero in conseguenza dei congedi di cui ho usufruito ? 3) - nel caso in cui non rientri tra i 2500 salvaguardati previsti, devo revocare la domanda di dimissioni presentata il 14 c.m. onde evitare di rischiare un collocamento a riposo da "esodato" ? 4) - nel caso di accoglimento dell'istanza inoltrata alla DTL quale potrebbe essere il probabile importo mensile della mia pensione ? 5) - Dopo quanto tempo percepiro la pensione ? In attesa di riscontri ringrazio profondamente e invio cordiali saluti. Eugenio

Si ritiene che il lettore possa beneficiare della salvaguardia di cui all'articolo 11-bis del Dl 102/2013. Il citato articolo ha infatti stabilito che le disposizioni di salvaguardia si applicano ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi  dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni, a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6.1.2015.

Dai dati forniti, il lettore, avrebbe infatti perfezionato la "quota 96" nel corso dell'anno 2012 con decorrenza originaria prevista dal 1° Settembre 2013 come prevedeva la disciplina vigente al 6.12.2011. Ciò significa che viene pertanto rispettato il paletto del limite di decorrenza. Si ricorda tuttavia che il messaggio inps 522/2014 ha stabilito che il trattamento, per i lavoratori in questione, non può avere decorrenza anteriore al 1° Gennaio 2014. Pertanto il lettore conseguirà il trattamento a decorrere da tale data.

In tale sede non è possibile quantificare l'importo pensionistico posto che sarebbero necessarie diverse informazioni aggiuntive. In ogni caso, riguardo alle penalizzazioni, il lettore subirà le decurtazioni previste dal passaggio al sistema contributivo solo sulle quote maturate dal 1° Gennaio 2012 in poi. Da questa data infatti, anche ai lavoratori in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31/12/1995 verrà applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012. Nei fatti si tratta quindi di una penalizzazione del tutto marginale che non inciderà piu' di tanto sull'assegno pensionistico.


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