Sono esodata da Unicredit dal 1/1/2011. Il mio tipo di pensione è vecchiaia (sono nata il 7/12/1954 entrata in Unicredit il 1/4/1976) e la mia prima finestra era il 1/1/2016,ma con le riforme Sacconi del 2011 è stato tutto spostato al 1/7/2016 per le leggi 111/2011 e 148/2011. Dunque 6 mesi di vuoto economico coperti in parte dal messaggio Inps di Novembre 2013 n.18488 in quanto i tre mesi di ADV dovrebbero essere coperti dal Fondo di Solidarietà del credito anche se così supero i 60 mesi canonici. Non si parla pero’ degli ulteriori tre mesi dovuti all’innalzamento dell’età pensionabile delle donne ( L.148/2011). Vorrei sapere se ci sono notizie al riguardo visto che né Inps né sindacati rispondono al riguardo. Gelsia

Sul punto è effettivamente presente un vuoto legislativo. Attualmente infatti l’articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010 ha prolungato l’erogazione della prestazione pensionistica in favore dei titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore per il solo periodo di slittamento della decorrenza della prestazione pensionistica come determinata dallo stesso decreto legge (articolo 12, commi 1-2 Dl 78/2010). I successivi decreti ministeriali attuativi della citata disposizione (cioè i DM 63655/2012, DM 68225/2012 e da ultimo il DM 76353/2013) - peraltro emanati con forte ritardo rispetto alle reali esigenze dei lavoratori in questione - non hanno pertanto potuto affrontare gli ulteriori periodi di discontinuità economica prodotti da interventi legislativi successivi al citato Dl 78/2010.

In particolare fin dall'origine sono rimasti fuori tutela legislativa (e dunque fuori copertura economica):

1) i periodi di slittamento della prestazione pensionistica dovuti all’applicazione della stima di vita (3 mesi a partire dal 2013, 4 ulteriori mesi dal 2016) (come previsto dall'articolo 12, comma 12-bis del Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010);

2) l’ulteriore spostamento (per le sole lavoratrici donne) dovuto all’innalzamento dell’età pensionabile (articolo 18, comma 1 del Dl 98/2011 convertito con legge 111/2011 e successive modifiche) pari ad un mese per il 2014, 2 mesi dal 2015 eccetera;

3) l’allungamento delle finestre mobili previsto ex art. 18, comma 22-ter del Dl 98/2011 convertito con legge 111/2011 per i soli lavoratori quarantisti.

Il Ministero del Lavoro ed Inps avevano promesso già agli inizi del 2012 di affrontare i punti in questione. Tuttavia attualmente l’unica questione “risolta” appare essere quello relativa al punto 1) - che peraltro era quella piu' urgente in quanto interessava una grande quantità di lavoratori - come ha correttamente osservato la lettrice (cfr: messaggio Inps 18488/2013).

L'intervento prevede che i mesi di ritardo nell'accesso alla prestazione pensionistica dovuti a seguito dell'applicazione della stima di vita siano posti a carico delle aziende esodanti e coperti quindi dal Fondo di Solidarietà di settore (anche se così vengono superati i 60 mesi di assistenza massima erogabile dal fondo). L'intervento ovviamente riguarda i soli assegni finalizzati alle pensioni di vecchiaia e anzianità per quote.

Relativamente ai punti sub 2) e 3) si attendono ancora chiarimenti da parte degli enti interessati.


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Doppia possibilità di salvezza per i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria che rientrano nel terzo provvedimento di salvaguardia di cui al Decreto Interministeriale 22 Aprile 2013. L'Inps ha infatti stabilito questa settimana con il messaggio 1684 che gli autorizzati alla prosecuzione volontaria che non abbiano ancora ricevuto la lettera di certificazione della salvaguardia e abbiano presentato domanda alle Dtl entro il 25 Settembre 2013 per essere tutelati come lavoratori cessati a seguito di accordi individuali o collettivi, a fronte dell'accoglimento della richiesta dalle Dtl, devono essere valutati da parte delle sedi territoriali Inps anche come lavoratori cessati.

I lavoratori in questione possono pertanto essere inclusi nel contingente dei lavoratori cessati dal servizio ai sensi della lettera c) dell'articolo 1, comma 231 della legge 228/2012 qualora evidentemente la capienza del contingente dei prosecutori volontari (peraltro incrementata di 6mila unità ai sensi della recente legge di stabilità 2014, ln. 147/2013) non sia sufficiente a garantirne la salvaguardia.

Secondo il Ministero dell'Istruzione la mini-sanatoria del Dl 102/2013 prevista in favore di 2.500 soggetti si applica anche al personale della scuola.

Anche il personale della scuola potrà godere dei benefici del dl 102/2013 ai fini dell'accesso alla pensione secondo le vecchie regole. E' quanto ha stabilito la nota numero 481 del Ministero dell'istruzione il 21 gennaio 2014 scorso secondo la quale vengono estese al personale della scuola le disposizioni contenute nell'articolo 11 bis del decreto legge 102/2013. Disposizioni, lo si ricorda, che sanciscono la possibilità di accedere al trattamento pensionistico con i requisiti previgenti all'entrata in vigore della legge Fornero (articolo 24, Dl 201/2011) ai lavoratori pubblici e privati - nel limite di 2500 unità - che nel corso dell'anno 2011 erano in congedo straordinario oppure fruivano dei permessi previsti dalla legge 104.

Tra i potenziali beneficiari, secondo la precisazione ministeriale, si possono dunque annoverare i lavoratori della scuola che nel corso del 2011 erano in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del DL 151/2001 per assistere parenti disabili in situazione di gravità oppure che fruivano dei permessi (pari a 3 giorni al mese) previsti dalla legge 104 a condizione che maturino la decorrenza della prestazione pensionistica - secondo le vecchie regole - entro il trentaseiesimo mese successivo all'entrata in vigore del DL 201/2011 (cioè entro il 6 gennaio 2015). In ogni caso i primi assegni saranno in pagamento non prima del 1° gennaio 2014 secondo quanto disposto dall'articolo 11-bis del Dl 102/2013.

Si è tratta chiaramente di una mini sanatoria che potrà recuperare solo una piccola percentuale dei quasi 4.000 dipendenti scolastici, tra insegnanti e Ata (personale ausiliario, tecnico e amministrativo), che sarebbero dovuti andare in pensione tra il 2012 e il 2015. Secondo alcune previsioni, potranno accedere al beneficio una quota tra il 15 e il 20% dei 2500 posti complessivamente in palio tra pubblico e privato.

La domanda di pensione deve essere inoltrata alle competenti direzioni territoriali del ministero del lavoro entro il 26 febbraio 2014 con le modalità indicate nella circolare n. 44 del 12 novembre 2013. La domanda di cessazione dal servizio potrà essere inviata all’amministrazione scolastica, con la modalità cartacea, oltre il termine del 7 febbraio 2014 stabilito dal decreto ministeriale n. 1058 del 23 dicembre 2013.

Sono un'esodata nata nel 1956 che sta versando i contributi volontari: raggiungerò i vecchi 40 anni di contribuzione nel maggio 2014 (sono stata autorizzata alla prosecuzione volontaria nel 2011). Dovevo essere tra i salvaguardati del 2° decreto (secondo il patronato). Ho contattato oggi l'Inps ma mi hanno detto che non rientro tra i salvaguardati perchè, pur arrivando ad avere 40 anni di contributi nel maggio di quest’anno non potrò incassare la pensione prima del 6 gennaio 2015. E’ possibile tutto questo? Ora con i nuovi decreti per i salvaguardati si apre qualche spiraglio per la mia posizione?  Patrizia da Roma

Dai dati forniti purtroppo la lettrice non soddisfa i parametri per accedere alle salvaguardie sino ad oggi varate. La secon­da salvaguardia (art. 22, Dl 95/2012) che interessa 55mila lavoratori disponeva l'accesso al pensionamento con i requisiti pre­vigenti la riforma Monti-Fornero nei confronti dei lavo­ratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della con­tribuzione al ricorrere dei seguenti criteri:

a) autorizzazione antecedente alla data del 4 dicembre 2011;

b) presenza di almeno un contributo accreditato o accre­ditabile alla data del 6 dicembre 2011;

c) decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015. 

I successivi interventi avuti con la legge 228/2012, il Dl 102/2013 e da ultimo la legge 147/2013 - anche se hanno effettivamente ampliato i contin­genti numerici - non hanno mutato la condizione che la decorrenza della pensione – calcolata con le vecchie regole – debba verificarsi entro il 6.1.2015 al fine di acccedere alla salvaguardia. Per questa ragione si ritiene che l'Inps abbia risposto correttamente. Al momen­to quindi la lettrice dovrà continuare a versare i con­tributi volontariamente fino al perfezionamento dei nuovi requisiti contributivi per la pensione anticipata oppure optare per il regime sperimentale donna (art. 1, comma 9, legge 243/08).


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Con la legge 147/2013 vengono estesi i benefici del mantenimento delle vecchie regole previdenziali ad ulteriori 23 mila lavoratori esodati

Com'è noto il governo è intervenuto per la quinta volta in materia di salvaguardia rispetto alle nuove regole previdenziali introdotte con la legge 201/2011. Il veicolo utilizzato questa volta, come l'anno scorso, è stata la legge di stabilità approvata poche settimane fa dal Parlamento (legge 147/2013) che di fatto estende il rispetto delle vecchie norme previdenziali (vigenti sino al 31 dicembre 2011) ad un ulteriore contingente di 23 mila esodati.

La misura nello specifico interviene su due fronti. Da un lato il governo estende con il comma 191 dell'articolo 1 della legge 147/2013 di 6mila unità il contingente dei prosecutori volontari salvaguardati ai sensi della lettera b) dell'articolo 1, comma 231 della legge 228/2012. Si tratta degli autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicem­bre 2011, con almeno un contributo vo­lontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche che abbiano lavorato (purchè non con contratti a tempo indeterminato e con un reddito massimo lordo annuo di 7.500 euro) che maturano la decorrenza della pen­sione entro il 6 gennaio 2015. Con questo intervento il contingente passa dunque dalle originarie 1.590 unità (come individuate dal Dm 22 Aprile 2013) a 7.590 unità.

Il secondo fronte invece, riguardante 17mila persone, introduce nuove fattispecie di salvaguardia (Art. 1, commi 194-198, legge 147/2013). Nello specifico vengono ammessi alla tutela:

a) gli au­torizzati alla contribuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 con un contri­buto volontario accreditato o accreditabi­le al 6 dicembre anche se hanno svolto dopo il 4 dicembre 2011 attività lavorativa non a tempo indeterminato (indipendentemente quindi dal reddito conseguito);

b) i contributori volontari anche se non hanno un contributo volontario accreditato o accreditabi­le al 6 dicembre a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2012 a seguito di accordi individuali o collettivi di incenti­vo all'esodo sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 anche se dopo l'esodo hanno lavorato purché non a tempo indeterminato;

d) chi è stato licenziato tra il 2007 e il 2011 anche se in seguito ha lavorato purché non a tempo indeterminato;

e) coloro che sono stati collocati in mobilità ordinaria entro il 4 dicembre 2011 ed sono stati autorizzato alla prosecuzione volontaria della contribu­zione se entro sei mesi dalla fine della mo­bilità verseranno i contributi volontari per raggiungere i requisiti ante riforma.

E' posta come condizione che la decorrenza della pensione per queste 17mila persone de­bba verificarsi - secondo quanto prevedevano le vecchie regole - tra il 1° Gennaio 2014 ed il 6 genna­io 2015 (comma 195, articolo 1, legge 147/2013). La formulazione della norma è tuttavia dubbia. Nello specifico il comma 195 infatti non precisa se coloro che avrebbero l'apertura della finestra prima del 1° Gennaio 2014 siano esclusi tout court dalla salvaguardia o se, come sembra, il pagamento della pensione avverrà solo da quella data.

Come si nota, nella maggior parte dei ca­si, l'ampliamento della platea di beneficiari è stato ottenuto allentando il vincolo ri­guardante il reddito da lavoro previsto nei precedenti interventi di salvaguardia. Le modalità operative di attua­zione saranno definite, in modo analogo a quanto già avvenuto per altre misure precedenti, con un decreto interministe­riale che dovrà essere promulgato entro il 2 marzo 2014 (60 giorni dall'entrata in vigore della legge 147/2013).

Per la salvaguardia dei 23mila è previ­sta una spesa massima di 950 milioni di euro dal 2014 al 2020, finanziata, tra l'al­tro, anche con l'ulteriore innalzamento delle aliquote contributive a carico di una parte degli iscritti alla gestione separata dell'Inps. L'Inps, come al solito, monitorerà le domande presentate dai lavoratori interessati e al raggiungi­mento di quota 17mila, non dovrà accetta­re ulteriori richieste di ammissione al beneficio in parola.

I tecnici del ministero del lavoro studiano la possibilità di introdurre il pensionamento con 62 anni e 35 anni di contributi. Tra i ritocchi al sistema previdenziale possibile anche un intervento sulle cosiddette pensioni d'oro e d'argento.

Tra i provvedimenti che sono allo studio del Commissario Cottarelli c'è anche quello, piuttosto significativo, al sistema previdenziale. Nel mirino del commissario straordinario alla cosiddetta spending review c'è soprattutto il capitolo pensioni d'oro e d'argento, tema molto caldo soprattutto per il Pd. Il bacino su cui il Commissario potrebbe intervenire è molto ampio dato che comprenderebbe gli assegni medio-alti con connotazione retributiva, le reversibilità sempre in relazione al passaggio al contributivo ed eventualmente il meccanismo di cumulo tra più trattamenti previdenziali e gli altri redditi da lavoro.

Il dossier è comunque allo stato attuale solo una bozza, predisposta piu' che altro per accontentare le forze di sinistra che appoggiano il governo piuttosto che un reale progetto di legge da portare in Parlamento. Il nodo è sempre quello della costituzionalità.

 Il lavoro di Cottarelli prosegue di pari fianco a quello del Ministro del Welfare Enrico Giovannini che  come ha di recente ribadito punta ad introdurre forme di pensionamento flessibile. E'da diversi mesi che i tecnici del ministro del Lavoro stanno lavorando a questo intervento che potrebbe essere sottoposto alle parti sociali nelle prossime settimane. Un intervento che prevederebbe la possibilità di riconoscere con un anticipo di 2 o 3 anni la pensione maturata a soggetti rimasti senza impiego e senza ammortizzatore sociale a condizione che abbiano raggiunto 62 anni di età e 35 di contributi. I beneficiari dovrebbero restituire all'Inps l'anticipo con micro-prelievi sull'assegno, una volta scattati i requisiti ordinari di accesso.

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