ho 61 anni e ho terminato la prosecuzione volontaria per il raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva il 31 Marzo del 2013: come risulta anche dal vostro strumento per la verifica della salvaguardia, dovrei andare in pensione il 1° Giugno 2014 (attesa di finestra di mesi 12+2). Mancano quasi 3 mesi per Giugno 2014: cosa devo fare oltre alla regolare domanda di pensione presso l'ex INPDAP? Vivo sull'isola di Procida in provincia di Napoli e non è facile avere delle esatte indicazioni su come devo muovermi; Antonio

Sarebbero necessarie ulteriori informazioni. In linea generale, qualora il lettore non abbia ripreso alcuna attività lavorativa per il periodo successivo al conseguimento dell'autorizzazione ai volontari, si ritiene possa rientrare nella salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1,  lettera c) della legge 135/2012 (cosidetta salvaguardia dei "55mila" di cui al DM 8 Ottobre 2012) per la quale l'Inps sta procedendo alla certificazione delle posizioni dei beneficiari (si veda ultimo aggiornamento Inps al 31 Gennaio scorso).

Con specifico riguardo ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, la citata lettera c) ha concesso il beneficio della salvaguardia a 7.400 lavoratori (al 31 Gennaio sono state certificate 5.503 posizioni) a condizione di avere ottenuto l'autorizzazione alla prosecuzione dei contributi in data antecedente al 4 dicembre 2011; di non essere stati rioccupati dopo l'autorizzazione; di avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011; di conseguire la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 gennaio 2015.

Per l'ammissione a tale salvaguardia non erano necessari adempimenti particolari e pertanto il lettore dovrebbe essere stato inserito "d'ufficio" dall'Inps nella lista dei potenziali salvaguardati. Si consiglia pertanto un pronto riscontro presso la sede territoriale Inps al fine di verificare la propria posizione. In esito a ciò il lettore dovrà presentare domanda di pensione il mese antecedente a quello dell'apertura della finestra di decorrenza (che si conferma essere fissata al 1° giugno 2014).


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Gli esodati bancari chiedono conferma circa il versamento della contribuzione correlata relativa all'incremento della speranza di vita da parte degli istituti di credito, a seguito della pubblicazione del messaggio Inps numero 18488 lo scorso 14 novembre.

Nel messaggio l'Inps aveva comunicato che i periodi di slittamento nella maturazione del requisito pensionistico dovuti agli adeguamenti alla stima di vita (3 mesi dal 2013 ed ulteriori 4 mesi dal 2016), verranno posti a carico delle aziende del credito esodanti anche se ciò comporterà il prolungamento dell'erogazione dell'assegno straordinario oltre il limite di durata massima di 60 mesi.

Il messaggio tuttavia non ha chiarito se le aziende esodanti procederanno anche al versamento della contribuzione correlata per il periodo di adeguamento. Ai sensi fatti dell'articolo 10, comma 10 del DM 158/2000, il versamento della contribuzione correlata deve essere effettuato per l'intero periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto pensione anzianità o vecchiaia. "Pertanto, posto che gli incrementi alla stima di vita Istat hanno comportato un incremento dei requisiti minimi per il diritto alla pensione, tali spostamenti devono essere coperti da contribuzione correlata" si legge in un comunicato diffuso ieri dalla CGIL.

Tra le altre questioni irrisolte gli esodati bancari chiedono agli istituti di credito l'operatività della clausola di garanzia a copertura degli ulteriori periodi di vuoto economico prodotti in seguito all'applicazione della legge 111/2011.

Interessati dal provvedimento 6500 lavoratori licenziati unilateralmente tra il 2009 e il 2011 e 2500 in congedo per assistere parenti disabili.

C'è tempo sino al prossimo 26-27 febbraio per la presentazione delle istanze di accesso alla quarta salvaguardia di cui al decreto legge 102 del 31 agosto 2013. A fissare la scadenza per i 9mila esodati è stato il Ministero del Lavoro con la circolare 44 del 12 novembre 2012 con la quale sono stati diffusi i modelli e le istruzioni operative per inviare l'istanza alle Direzioni Territoriali del Lavoro. Tenuti all'adempimento sono:

a) i 6.500 lavoratori indicati nell’articolo 11, Dl 102/2013, licenziati per via unilaterale, il cui rapporto di lavoro è terminato entro il 31 dicembre 2011 ma non prima dell’1 gennaio 2009, a condizione che dopo la cessazione non abbiano conseguito un reddito annuo complessivo superiore a 7.500 euro (e non relativo a contratti dipendenti a tempo indeterminato) e che abbiano i requisiti anagrafici e contributivi che in base alle normativa previgente avrebbero dato diritto all’assegno previdenziale entro il 6.1.2015.

b) i 2.500 lavoratori previsti dall’articolo 11 bis Dl 102/2013 che nel 2011 erano in congedo o fruivano di permessi per assistere parenti disabili, purché perfezionino i requisiti utili per conseguimento dell’assegno pensionistico entro il 6.1.2015.

I soggetti in questione devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza anagrafica del lavoratore entro il 26 febbraio 2014 (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 44 del 12 novembre 2013).

Tenuti al medesimo adempimento, ma entro il 27 Febbraio, sono i lavoratori tutelati dall'articolo 2 commi 5 bis e ter del medesimo decreto legge. Si tratta dei lavoratori dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali in esonero dal servizio ai sensi delle leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'Istituto dell'esonero dal servizio, nonché i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 siano stati esonerati dal servizio.

I lavoratori questione per accedere al beneficio devono trovarsi in esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011 da intendersi in corso anche in caso di provvedimento di concessione emanato dopo la predetta data a seguito di domanda presentata prima del 4 dicembre 2011.

I soggetti interessati devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro il 27 febbraio 2014 (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 44 del 12 novembre 2013).

Su oltre 130 mila esodati salvaguardati con i primi tre provvedimenti, il 63% ha ricevuto la lettera di certificazioni ma solo il 27% ha avuto la liquidazione della pensione.

L'Inps ha aggiornato la tabella riepilogativa delle operazioni di salvaguardia attualmente in corso e delle certificazioni inviate ai beneficiari alla data del 31 gennaio 2014. Il documento, a differenza dello scorso rapporto pubblicato il 20 gennaio, fa il punto della situazione anche riguardo ai 40 mila lavoratori in mobilità ordinaria di cui alla seconda salvaguardia.

Relativamente alla prima salvaguardia (Dl 201/2011), su un totale di 65mila soggetti, l'Inps ha inviato 62.401 certificazioni ed ha liquidato un numero di pensioni pari a 31.718. Nella seconda salvaguardia (Dl 95/2012), su un totale di 55mila soggetti salvaguardati, l'Inps ha certificato solo 14.576 posizioni ed ha liquidato 1.881 pensioni. Infine per la terza salvaguardia (legge 228/2012), su un totale di 10.130 posizioni complessivamente tutelate, l'Istituto di Previdenza ha certificato 5.816 posizioni ed ha liquidato 1.602 pensioni.

Con questi numeri l'Inps ha certificato 82.793 posizioni ed ha liquidato 35.201 pensioni al 31 gennaio 2014. Vale a dire che, su un totale di 130.130 soggetti complessivamente salvaguardati con i primi tre provvedimenti, l'Inps ha certificato il diritto per oltre 63% dei lavoratori ed ha liquidato la pensione al 27% degli aventi diritto. 

Dai dati emerge tuttavia che nella seconda salvaguardia le operazioni di certificazione sono ancora piuttosto lente. Soprattutto per quanto riguarda i lavoratori mobilità ordinaria di cui all'articolo 22, comma, 1 lettera a) del dl 95/2012: su una platea di 40.000 soggetti l'Inps ha certificato infatti solo 5.808 posizioni. Questo a causa, secondo i sindacati, della lentezza nell'invio da parte delle aziende dei nominativi dei lavoratori interessati agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali.

Sulle pensioni liquidate, l'Inps ricorda che i numeri sono fisiologicamente "bassi" in quanto sono state liquidate esclusivamente le pensioni con decorrenza fino a gennaio 2014. Il numero è quindi destinato ad incrementaresì nel corso dei mesi in relazione al raggiungimento della data di accesso al pensionamento da parte dei beneficiari. Molti lavoratori, soprattutto coloro le cui aziende hanno stipulato accordi sindacali entro il 31/12/2011 maturano la decorrenza della prestazione pensionistica non nell'immediato bensì nei prossimi anni (esistono molti lavoratori la cui decorrenza pensionistica è prevista per il 2018).

Nessun dato invece è disponibile per la quarta e per la quinta salvaguardia in quanto le operazioni sono ancora in fase di svolgimento. Per quanto riguarda infatti la quarta salvaguardia (dl 101/2013 e dl 102/2013) i soggetti interessati devono presentare istanza di accesso al beneficio presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro il 26-27 febbraio 2014.

Per la 5ª salvaguardia (legge 147/2013) si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale firmato la settimana scorsa dal ministro del Lavoro Enrico Giovannini.

Sono un utilizzatore del Fondo di Solidarietà del settore del Credito e Vi sintetizzo la mia attuale situazione: - Nato il 24/01/1955. - Assunto in Banca in data 01/08/1974. - Esodato dal 31/12/2009 (… ultimo giorno lavorativo = 30/12/2009). - In carico al Fondo di Solidarietà dal 01/01/2010 al 31/12/2014. - Finestra originaria per l’ottenimento della pensione = 01/01/2015. - Nuova finestra, in virtù delle Leggi 122/2010 e 111/2011 = 01/12/2015 (... data comunicatami dall'INPS). In relazione alle novità per gli esodati contenute nella Legge 147/213, sono cortesemente a richiedere se avrò diritto a percepire la pensione sin dal 01/01/2015 oppure se dovrò invece attendere sino alla data del 01/12/2015 come comunicatomi dall'INPS. Roberto

Nessun cambiamento nelle regole di decorrenza è stato previsto dalla legge di stabilità 2014. L'articolo 1, comma 194 della legge 147/2013 ha ampliato di ulteriori 23.000 soggetti i lavoratori che potranno mantenere le previgenti regole di pensionamento.

Si ricorda che i lavoratori beneficiari della V° salvaguardia appartengono alle seguenti categorie:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I soggetti in questione possono accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico - calcolata secondo le regole previgenti al Dl 201/2011 - si apra entro e non oltre il 6.1.2015.

Si rappresenta inoltre che nessuna estensione è stata prevista in favore dei lavoratori nei fondi di solidarietà di settore il cui numero dei complessivi beneficiari rimane quindi fermo a 19.310 unità come previsto dagli articoli 24, comma, 14 lettera c) del Dl 201/2011 convertito in legge 214/2011 e articolo 22, Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012. 

Ad ogni modo, tornando al quesito del lettore, l'intervento disposto dalla legge di stabilità 2014 non ha modificato in alcun modo le regole di decorrenza applicabili ai lavoratori salvaguardati. Di conseguenza la data di decorrenza della prestazione pensionistica rimane regolata dalle leggi 122/2010 e 111/2011 (finestre standard di 12/18 mesi piu' finestrine di uno, due e tre mesi per i soli quarantisti). 


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Ho ricevuto una lettera dall'inps che mi informa di fare parte della categoria di lavoratori beneficiari della salvaguardia di cui all'art. 1 c.230 ss, L.n.228/2012, cosa significa, posso andare in pensione con le vecchie regole o altro? Orazio

La risposta è positiva. L'aver ricevuto la lettera di ammissione in salvaguardia costituisce certificazione del diritto a fruire della pensione secondo le regole vigenti al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del Dl 201/2011. Il lettore dovrà effettuare domanda di pensionamento uno o due mesi prima della data di decorrenza della prestazione pensionistica che sarà comunicata per tempo dall'Inps.


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