L'Inps conferma che i beneficiari della quinta salvaguardia devono perfezionare i requisiti utili a comportare la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 Gennaio 2015.

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L'Inps con il messaggio 4373/2014 precisa le modalità di fruizione della quinta salvaguardia (legge 147/2013). L'istituto conferma l'impianto complessivo della normativa già contenuta nel Dm 14 Febbraio 2014 ribadendo in particolare che il termine per la presentazione delle istanze di accesso per i lavoratori è il 16 Giugno; che tutti i destinatari per rientrare nel beneficio devono perfezionare la decorrenza della prestazione pensionistica (cioè comprensiva della finestra mobile) entro il 6 Gennaio 2015; che l'erogazione della pensione non potrà avere decorrenza anteriore al 1° Gennaio 2014.

Il messaggio ribadisce che le categorie interessate sono le seguenti:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (900 posti disponibili);

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (400 posti disponibili);

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (500 posti disponibili);

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (5.200 posti disponibili);

e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 (1.000 posti disponibili);

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (9.000 posti disponibili).

Lavoratori in mobilità autorizzati ai volontari - Importanti precisazioni vengono fornite per i lavoratori di cui alla lettera e). Secondo l'Inps la salvaguardia in parola è rivolta esclusivamente a quei soggetti che entro i sei mesi successivi al termine della mobilità ordinaria, abbiano perfezionato il requisito dell’età e quello contributivo.

L'istituto precisa che se al momento del termine della mobilità ordinaria è stato già perfezionato il requisito contributivo, ma non quello dell’età, tali soggetti non rientrano nella tipologia in esame in quanto la norma espressamente fa riferimento al perfezionamento dei requisiti “mediante versamento dei contributi volontari” che – com’è ovvio – interessano esclusivamente il requisito contributivo e non già quello anagrafico; conseguentemente questi lavoratori non potranno accedere alla salvaguardia in oggetto.

L'inps precisa inoltre che i lavoratori in questione devono essere stati licenziati entro il 3 dicembre 2011; la fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, deve essere verificata alla data del 16 aprile 2014, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successivi al 16 aprile 2014 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa; e che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel novero dei destinatari della salvaguardia.

Ancora l'inps restringe l'operatività della norma: "nei confronti dei lavoratori autorizzati ai versamenti volontari o che hanno presentato la domanda di prosecuzione volontaria con decorrenza successiva al 4 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2014, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge 147/2013 e che perfezionino mediante il versamento della contribuzione volontaria i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità - di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Pertanto, agli stessi soggetti è limitata l’applicazione della deroga contenuta nell’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge n. 147 del 2013 alle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184.

Al riguardo, si precisa che i versamenti volontari potranno essere consentiti oltre i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione per periodi in relazione ai quali non si riscontrino cause ostative e, comunque, successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità di cui l’assicurato beneficiava alla data del 4 dicembre 2011.

Le domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate successivamente al 4 dicembre 2011 e ancora giacenti, dovranno essere riesaminate alla luce delle disposizioni in argomento. Facendo riferimento alla medesima disciplina dovranno essere riesaminate, a domanda, le richieste di autorizzazione ai versamenti volontari già accolte o erroneamente respinte.

Peraltro, all’atto dell’istruttoria o del riesame delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari è necessario prima di consentire l’effettuazione dei relativi versamenti anche per periodi superiori ai sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione che sia verificata la possibilità in capo all’assicurato di raggiungere il diritto a pensione, secondo le regole appena illustrate.

Relativamente ai soggetti che rientrino nell’ambito soggettivo della normativa in esame e la cui domanda di autorizzazione ai versamenti volontari si già stata accolta, al fine di consentire il versamento della contribuzione volontaria anche oltre i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, si dovrà procedere alla riemissione del bollettino MAV".

Si susseguono le ipotesi per risolvere in via strutturale il problema. Il Ministro Poletti lancia l'idea di un congedo anticipato di un anno rispetto all'età pensionabile.

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L'idea del prestito pensionistico dell'ex ministro del Lavoro Enrico Giovannini è stata rispolverata dal suo successore, Giuliano Poletti. Parliamo del tentativo di rimediare ai guasti della riforma previdenziale della Fornero approvata in fretta e furia nel Dicembre 2011 ed entrata in vigore il 1° Gennaio 2012. L'ipotesi è quella di realizzare uno scivolo per mandare in pensione i disoccupati e gli esodandi a cui mancano pochi anni al conseguimento dei requisiti previsti dalla Riforma Fornero. 

Sono diverse le proposte che saranno discusse nei prossimi giorni tra Palazzo Chigi, Via Veneto ed Inps. Ma l'idea è sempre quella di consentire al lavoratore di accedere ad una sorta di pensione anticipata, con oneri a carico delle aziende esodanti e/o dello Stato, con la promessa che, una volta conseguita l'età pensionabile, il lavoratore restituirà con una decurtazione entro i 50-60 euro al mese, le somme percepite in anticipo. I tecnici per esempio hanno già delineato i potenziali beneficiari: persone che hanno raggiunto almeno 62 anni e 3 mesi di età e 37 anni di contributi. Potenzialmente, sono 700 mila i lavoratori prossimi al riposo che potrebbero essere coinvolti in questa operazione. Si tratta di esodati, esodandi e disoccupati di lunga durata colpiti in pieno dalla crisi che non riescono piu' a essere reinseriti nel mondo del lavoro. Da alcune simulazioni, emerge che un piano di questa portata costerebbe circa 2,2 miliardi all'anno allo Stato.

Ma al dossier a cui si lavora a Palazzo Chigi contempla anche un'ipotesi piu' soft, destinata a tutelare solo i lavoratori in attività. Le aziende e i lavoratori potrebbero raggiungere un accordo sui generis, con l'adesione dell'Inps, attraverso il quale si potrebbero collocare in pensione i dipendenti a cui manca un anno al compimento dell'età pensionabile. Con oneri solo a carico delle aziende esodanti e dei lavoratori interessati. L'azienda verserebbe circa 5mila di contributi per i 12 mesi mancanti alla pensione; l'Inps erogherebbe subito la prestazione pensionistica e il lavoratore restituirebbe all'Inps tale importo nel tempo con una decurtazione di circa 20 euro al mese.  "Ci sono tante imprese che sarebbero disponibili ad anticipare una buonuscita perché hanno bisogno di ricambio" ha spiegato Poletti nelle scorse settimane.

Chi sono gli esodati

Sabato, 19 Aprile 2014
Sono persone che hanno lasciato il posto di lavoro entro il 31.12.2011 con la prospettiva di andare in pensione nel giro di pochi anni in base alla vecchie regole di pensionamento ma hanno visto la possibilità di pensionamento spostarsi per via dei requisiti introdotti dalla Riforma Fornero.
E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Interministeriale Economia-Lavoro relativo alle modalità attuative della quinta salvaguardia.

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Il decreto interministeriale 14 Febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 89 del 16 Aprile 2014 indica le modalità attraverso cui 17mila lavoratori potranno fruire della quinta salvaguardia (articolo 1, comma 194 e ss della legge 147/2013).

I lavoratori potenziali interessati dovranno presentare istanza di accesso alle Direzioni Territoriali del Lavoro o all'Inps entro il 15 Giugno 2014 (cioè entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in GU del Dm).

Il testo del Decreto interministeriale 14 Febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 Aprile 2014.

 

DECRETO 14 febbraio 2014: Modalita' di attuazione dei commi 194 e 196 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014). Estensione platea salvaguardati. Quinto contingente.

(GU n.89 del 16-4-2014)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le salvaguardie di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, dell'8 ottobre 2012, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 22 aprile 2013 e di cui agli articoli 11, comma 2, e 11-bis, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento ancorche' successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie: a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle Organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 1 84 del 1997, potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa; f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; Visto l'art. 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che le modalita' di attuazione del comma 194 vengano definite, sulla base di quanto stabilito dal comma 197, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima e che pertanto l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori interessati sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico di 17.000 soggetti, connesso ai limiti finanziari massimi stabiliti dal predetto comma 197, non sono prese in considerazione ulteriori domande di pensionamento; Visto l'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2012, n. 171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2013, n. 17; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2013, n. 123, che ha determinato in diecimilacentotrenta il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni; Visto l'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il beneficio di cui al comma 194 sopra illustrato e' riconosciuto nel limite massimo di euro 203 milioni per l'anno 2014, di euro 250 milioni per l'anno 2015, di euro 197 milioni per l'anno 2016, di euro 110 milioni per l'anno 2017, di euro 83 milioni per l'anno 2018, di euro 81 milioni per l'anno 2019 e di euro 26 milioni per l'anno 2020; Vista la relazione tecnica accompagnatoria delle disposizioni di modifica dell'A.C. 1685, trasfuse nei commi da 194 a 198 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, sulla base delle risorse finanziarie individuate al capoverso precedente, riporta i dati amministrativi dell'INPS in relazione agli effetti finanziari e alla ripartizione del contingente numerico di 17.000 beneficiari complessivi nelle diverse categorie di salvaguardati, di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del predetto art. 1, comma 194; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 4847 del 5 febbraio 2014, in corso di registrazione alla Corte dei conti, in relazione al quale, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano efficaci le disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 del predetto art. 1;

Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione dell'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, individuando alla tabella di cui al successivo art. 8, il limite massimo numerico e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici di cui al presente decreto, tra le singole tipologie di soggetti interessati, nel limite delle risorse indicate al comma 197 del predetto art. 1. Art. 2 1. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorche' maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, e comunque entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, che versano nelle seguenti condizioni: a) lettera a) del citato articolo 1, comma 194: lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; b) lettera b) del citato art. 1, comma 194: lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; c) lettera c) del citato articolo 1, comma 194: lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato: d) lettera d) del citato art. 1, comma 194: lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; e) lettera e) del citato art. 1, comma 194: lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa; f) lettera f) del citato articolo 1, comma 194: lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Art. 3 1. In attuazione dell'art. 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori di cui all'art. 2 del presente decreto sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal comma 197 del citato art. 1 della legge n. 147 del 2013, non siano prese in considerazione ulteriori domande. Art. 4 1. I soggetti di cui alle lettere a), e) e f) dell'art. 2 del presente decreto, presentano all'Inps istanza di accesso ai benefici di cui all'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Art. 5 1. I lavoratori di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 2 del presente decreto presentano istanza di accesso ai benefici all'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale alla Direzione territoriale, secondo le seguenti modalita': a) per i lavoratori di cui alle lettere b) e c), la cui istanza e' corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro: 1 ) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti; 2) in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato; b) per i lavoratori di cui alla lettera d) l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore. 2. I lavoratori di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 2 del presente decreto conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Art. 6 1. Sono competenti all'esame delle istanze di cui all'art. 5 le Commissioni di cui all'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 ottobre 2012 e di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2013. 2. La partecipazione alle Commissioni di cui al comma 1 non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 7 1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto vengono comunicate con tempestivita' all'INPS. anche con modalita' telematica. 2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto l'interessato puo' presentare riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui e' stata presentata l'istanza.

Art. 8 1. I lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di cui all'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, determinati in 17.000 unita' ai sensi del comma 197 del predetto articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono ripartiti come segue: ============================================================= |  Tipologia di soggetti |  Contingente Numerico | +=================================+=========================+ |lavoratori autorizzati alla | | |prosecuzione volontaria della | | |contribuzione anteriormente al 4 | | |dicembre 2011 i quali possano far| | |valere almeno un contributo | | |volontario accreditato o | | |accreditabile alla data del 6 | | |dicembre 2011, anche se hanno | | |svolto, successivamente alla data| | |del 4 dicembre 2011, qualsiasi | | |attivita', non riconducibile a | | |rapporto di lavoro dipendente a | | |tempo indeterminato | 900 | +---------------------------------+-------------------------+ |lavoratori il cui rapporto di | | |lavoro si e' risolto entro il 30 | | |giugno 2012 in ragione di accordi| | |individuali sottoscritti anche ai| | |sensi degli articoli 410, 411 e | | |412-ter del codice di procedura | | |civile, ovvero in applicazione di| | |accordi collettivi di incentivo | | |all'esodo stipulati dalle | | |organizzazioni comparativamente | | |piu' rappresentative a livello | | |nazionale entro il 31 dicembre | | |2011, anche se hanno svolto, dopo| | |il 30 giugno 2012, qualsiasi | | |attivita' non riconducibile a | | |rapporto di lavoro dipendente a | | |tempo indeterminato |  400 | +---------------------------------+-------------------------+ |lavoratori il cui rapporto di | | |lavoro si e' risolto dopo il 30 | | |giugno 2012 ed entro il 31 | | |dicembre 2012 in ragione di | | |accordi individuali sottoscritti | | |anche ai sensi degli articoli | | |410, 411 e 412-ter del codice di | | |procedura civile, ovvero in | | |applicazione di accordi | | |collettivi di incentivo all'esodo| | |stipulati dalle organizzazioni | | |comparativamente piu' | | |rappresentative a livello | | |nazionale entro il 31 dicembre | | |2011, anche se hanno svolto, dopo| | |la cessazione, qualsiasi | | |attivita' non riconducibile a | | |rapporto di lavoro dipendente a | | |tempo indeterminato |  500 | +---------------------------------+-------------------------+ |lavoratori il cui rapporto di | | |lavoro sia cessato per | | |risoluzione unilaterale, nel | | |periodo compreso tra il 1° | | |gennaio 2007 e il 31 dicembre | | |2011, anche se hanno svolto, | | |successivamente alla data di | | |cessazione, qualsiasi attivita' | | |non riconducibile a rapporto di | | |lavoro dipendente a tempo | | |indeterminato |  5.200 | +---------------------------------+-------------------------+ |lavoratori collocati in mobilita'| | |ordinaria alla data del 4 | | |dicembre 2011 e autorizzati alla | | |prosecuzione volontaria della | | |contribuzione successivamente | | |alla predetta data, che, entro | | |sei mesi dalla fine del periodo | | |di fruizione dell'indennita' di | | |mobilita' di cui all'art. 7, | | |commi 1 e 2, della legge 23 | | |luglio 1991, n. 223, | | |perfezionino, mediante il | | |versamento di contributi | | |volontari, i requisiti vigenti | | |alla data di entrata in vigore | | |del citato decreto-legge n. 201 | | |del 2011. Il versamento | | |volontario di cui alla presente | | |lettera, anche in deroga alle | | |disposizioni di cui all'art. 6, | | |comma 1, del decreto legislativo | | |n. 184 del 1997, potra' | | |riguardare anche periodi | | |eccedenti i sei mesi precedenti | | |la domanda di autorizzazione | | |stessa | 1.000 | +---------------------------------+-------------------------+ |lavoratori autorizzati alla | | |prosecuzione volontaria della | | |contribuzione anteriormente al 4 | | |dicembre 2011, ancorche' al 6 | | |dicembre 2011 non abbiano un | | |contributo volontario accreditato| | |o accreditabile alla predetta | | |data, a condizione che abbiano | | |almeno un contributo accreditato | | |derivante da effettiva attivita' | | |lavorativa nel periodo compreso | | |tra il 1° gennaio 2007 e il 30 | | |novembre 2013 e che alla data del| | |30 novembre 2013 non svolgano | | |attivita' lavorativa | | |riconducibile a rapporto di | | |lavoro dipendente a tempo | | |indeterminato |  9.000 | +---------------------------------+-------------------------+ | TOTALE |  17.000 | +---------------------------------+-------------------------+ Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2014 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giovannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro foglio n. 798

 

Il ministero del lavoro comunica che i lavoratori che fruiscono dell'indennità di mobilità sono esclusi dalla quarta salvaguardia.  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcune precisazioni (Prot. 14954 del 5.3.2014,) in ordine alla quarta salvaguardia (artt. 11 e 11bis del D.L. n.102/2013, convertito dalla Legge n.124/2013).

In particolare la nota specifica che rientrano nell’ambito delle ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all’art. 11 del citato Decreto Legge: a) il licenziamento intimato al termine di una procedura di mobilità per il quale il lavoratore, regolarmente iscritto nella relativa lista, abbia sottoscritto una conciliazione individuale avente ad oggetto la rinuncia all’impugnazione del licenziamento, ferma restando, in ogni caso, l’esclusione da tale fattispecie dei lavoratori che risultino fruitori dell'indennità di mobilità, poiché rientranti in altra categoria di salvaguardati; b) le ipotesi dirisoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo determinato,verificatesi prima della scadenza del contratto.

Non rientrano, invece, per contro, i lavoratori che abbiano sottoscritto accordi ai sensi degli artt. 410 e ss. del c.p.c., attesa l'intenzione del legislatore di mantenere separate le due categorie di salvaguardati e più precisamente: 1) i cessati in virtù di accordi collettivi e individuali; 2) coloro che risultino interessati da una risoluzione unilaterale.

Per i lavoratori in congedo tutelati ai sensi dell'art. 11bis, D.L. n. 102/2013, la nota ministeriale evidenzia anche la possibile applicazione della salvaguardia a coloro che, benché autorizzati precedentemente, non hanno fruito,nel corso del 2011, dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92, nonchè la possibilità di concedere la salvaguardia in esame anche ai lavoratori stessi portatori di handicap in situazione di gravità- categoria individuata dal comma 6 del medesimo art. 33, Legge n. 104/1992. A tal proposito la nota osserva che non sussistono motivi ostativi alla concessione del benefico a colui che ha usufruito dei permessi in questione, a prescindere che si tratti di un lavoratore che assiste un disabile o che sia esso stesso portatore di handicap.

Sono del novembre 1957, ho lavorato dal 1° settembre 1974 fino a luglio 2007, contributi Inpdap, da luglio 2007 ad oggi ho proseguito nel versamento dei contributi in forma volontaria. Nell'agosto 2012 mi è stato inoltrato da parte dell'Inps gestione ex Inpdap, l'invito a verificare la mia posizione assicurativa perchè possibile beneficiaria della normativa salvaguardati. In seguito, in data 17/04/2013 ho presentato istanza alla Direzione Territoriale del Lavoro di competenza che è stata accolta in data 4/06/2013 dopo di questo non ho più avuto nessun ritorno. Mi sono rivolta ai patronati, non mi hanno dato ne risposte ne sostegno, mi sono recata alla sede Inps ex Inpdap, mi hanno detto che non avrei i requisiti. Ma per avere un pò di chiarezza su quella che è la mia posizione a chi dovrei rivolgermi? Voi potete darmi qualche chiarimento o eventualmente indicarmi a chi rivolgermi per essere tutelata? Pensare che quando ho iniziato a lavorare si parlava di 15 anni almeno per i diritti acquisiti, 19 anni 6 mesi 1 giorno bastavano per maturare un minimo di pensione per me trasformati in 40 anni prima della riforma Fornero e ora? Ringrazio per la cortese attenzione, cordialità. Donatella

Le attuali norme in materia di salvaguardia prevedono - con specifico riguardo ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione - che questi debbano rispettare un preciso requisito in materia di decorrenza del trattamento pensionistico per poter partecipare al beneficio del mantenimento delle previgenti regole di pensionamento. Il requisito da rispettare è quello secondo cui la data di decorrenza (cioè comprensiva della finestra mobile) sia entro e non oltre il 6 gennaio 2015.

Nel caso di specie cio' non sembra possibile. Immaginando infatti che ci sia continuità di contribuzione dal 1974 ad oggi la lettrice dovrebbe perfezionare i 40 anni di contributi nel novembre di quest'anno, aggiungendo le mensilità dovute all'applicazione della finestra mobile di accesso, 15 mesi nel caso di specie, la decorrenza del trattamento si verificherebbe inevitabilmente oltre la "deadline" del 6.1.2015. Da qui l'esclusione dalla salvaguardia come ha comunicato l'Inps. In assenza di ulteriori interventi che spostino in avanti la data di decorrenza la lettrice dovrà perfezionare 41 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi dal 1° Gennaio 2016) per l'accesso alla nuova pensione anticipata.


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