Sono nata nel 1957 , ho iniziato la mia attività lavorativa come dipendente all’età di quindici anni , nel 1972. Nel 2008 , quando avevo ormai quasi trentasei anni di contributi , ho accettato di entrare in mobilità sulla base di un accordo volto a gestire l’esubero del personale stipulato fra la mia ditta e la regione Liguria.(sottoscritto il 26 gennaio 2007).Sapevo che dopo i tre anni di mobilità avrei dovuto continuare con la contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei 40 anni di contributi e mi fu detto che avrei potuto godere della pensione dal mese successivo , (cioè luglio o agosto 2013). Ho lasciato effettivamente il lavoro il 30 giugno 2008 , iniziando il periodo di 36 mesi di mobilità che poi ho interrotto per un breve periodo (12 settimane ) avendo trovato un lavoro part . time. Terminata la mobilità il 24 settembre 2011 , ho iniziato dalla settimana successiva la contribuzione volontaria , che ho proseguito senza interruzioni fino al raggiungimento delle 2080 settimane di contributi nella prima settimana di Agosto 2013.(il raggiungimento delle settimane è certificato da un estratto conto dell’INPS.) Ho presentato quindi domanda di pensione , confidando che sarei stata iscritta nelle liste dei salvaguardati avendone ,a mio parere ,il diritto. Alcuni giorni dopo infatti ricevo dall’Inps la comunicazione che sono stata iscritta nelle liste dei salvaguardati (seconda salvaguardia ) e successivamente ancora sempre dallo stesso ente la risposta , negativa , alla mia domanda di iscrizione nella terza salvaguardia , perché già salvaguardata. Preciso che non ho più ripreso il lavoro da quando ho iniziato la contribuzione volontaria e quindi sono attualmente senza reddito. L’Inps non ha ancora risposto in nessun modo alla mia domanda fino ad oggi. Quello che vorrei chiedervi è a quale regime di finestre sarò assoggettata , ovvero quando potrò ragionevolmente vedere la prima mensilità della mia pensione? Non posso fruire anch’io della salvaguardia congiunta ovvero della salvaguardia dalle leggi sulle finestre di uscita varate dopo che io avevo lasciato il lavoro? Non si può applicare anche al mio caso la salvaguardia per coloro che hanno lasciato il lavoro prima del 30 ottobre 2008 che vedo richiamata in diversi documenti Inps? Rosanna

Si ritiene che la lettrice possa già accedere alla salvaguardia in base all’articolo 22 comma 1, lettera c) del Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012 (2° salvaguardia). La norma citata salvaguarda 7.400 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione a condizione che: a) abbiano conseguito l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il 4.12.2011; b) non siano stati rioccupati dopo l'autorizzazione; c) abbiano almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6.12.2011; d) conseguano la decorrenza del trattamento pensionistico, calcolata secondo le previgenti regole, entro il 6 gennaio 2015.

Relativamente alle decorrenze si ricorda che, a seguito degli interventi del 2010 e del 2011, il trattamento pensionistico nel caso di specie è fissato dal 1° novembre 2014. Infatti i lavoratori che perfezionano i requisiti per la pensione di anzianità indipendentemente dall’età anagrafica nell’anno 2013 scontano una finestra mobile pari a 14 mensilità (12 mesi “standard” piu’ ulteriori 2 mesi di slittamento; cfr: articolo 12, commi 1 e 2 del DL 78 2010 convertito con legge 122/2010 e successive modifiche).

Da ultimo la lettrice non può cumulare la salvaguardia di cui all’articolo 12, comma 5, lettera a) del Dl 78/2010 (cioè il mantenimento delle vecchie regole di decorrenza previste in favore di 10mila soggetti) in quanto tale norma richiede - tra le altre condizioni e con specifico riguardo ai lavoratori in mobilità ordinaria - che il potenziale beneficiario maturi il diritto alla pensione entro la fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria. Circostanza che dai dati forniti non viene soddisfatta.


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Il ministro del Lavoro Enrico Giovannini ha precisato nel corso del question time di aver firmato il quinto decreto sulla salvaguardia di cui alla legge 147/2013. Il provvedimento è stato inviato al Ministro dell'Economia Saccomanni per acquisirne la controfirma. La pubblicazione del decreto avverrà dunque nelle prossime settimane dopo la registrazione presso la Corte dei Conti.

Si ricorda che il quinto decreto ha per oggetto la tutela di 23mila esodati appartenenti alle seguenti categorie:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I soggetti in questione possono accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico - calcolata secondo le regole previgenti al Dl 201/2011 - si apra entro e non oltre il 6.1.2015.

Per i soggetti interessati dalla quinta salvaguardia il trattamento pensionistico non potrà avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.

Secondo i dati diffusi dall'Istituto previdenziale avanzano almeno 7mila posizioni dai primi tre decreti di salvaguardia. Si attendono i dati relativi agli ultimi due provvedimenti.

L'Inps ha diffuso ieri un rapporto sulle operazioni di salvaguardia al 20 gennaio scorso. Secondo i dati Inps i lavoratori che effettivamente sono riusciti a ottenere la liquidazione della prestazione pensionistica, a due anni dall’entrata in vigore della Riforma Fornero, sono stati 33.147 a fronte di un totale di 130.300 posizioni salvaguardate nei primi tre provvedimenti sino ad oggi attuati.

L'Inps precisa anche che le posizioni certificate, sempre alla data del 20 gennaio 2014, sono pari a 82.458 di cui 62.383 relative alla prima salvaguardia (su 65mila posizioni salvaguardate), 14.450 relative alla seconda salvaguardia (su 55mila posizioni disponibili) e 5.625 alla terza salvaguardia (su 10.300 posizioni disponibili). In definitiva solo il 25% dei lavoratori salvaguardati nei primi tre decreti ha ottenuto la liquidazione della pensione mentre circa il 60% ha conseguito il riconoscimento della propria posizione in salvaguardia.

Il rapporto tuttavia non tiene il conto di 40mila lavoratori in mobilità di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012. Ciò significa che, a conti fatti, le 14.450 domande della seconda salvaguardia potrebbero in realtà raggiungere le 54.450 unità (su 55mila disponibili).

Ad ogni modo, anche immaginando che le 40mila posizioni in questione siano state tutte impegnate, dai numeri diffusi avanzano almeno 7.500 posizioni di salvaguardia che sono già state finanziate all'interno dei primi tre provvedimenti e che non sono state ancora erogate. Numeri e risorse che potrebbero essere impiegati per estendere la salvezza a quei lavoratori esodati che maturano la decorrenza della prestazione pensionistica oltre la data del 6.1.2015, l'attuale tagliola per essere ammessi in salvaguardia.

La 4° e 5° salvaguardia - Il rapporto dell'Inps aggiorna anche i lavoratori riguardo alle ultime salvaguardie contenute nel DL 101/13 e nella recente legge di stabilità (legge 147/2013). In relazione alla quarta salvaguardia (9mila posizioni) l'Inps ricorda che è in corso la presentazione delle domande alle direzioni territoriali del lavoro: i termini scadenza sono fissati al 26 e 27 febbraio a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore. La certificazione di queste posizioni dovrebbe concludersi entro giugno 2014.

Relativamente alla quinta salvaguardia (23.000 posizioni) l'Inps ricorda che deve essere ancora pubblicato il decreto interministeriale attuativo e l'attività di certificazione sarà conclusa entro fine anno.

Sono nato il 20 Luglio 1953, al 30 novembre 2013 ho cessato di lavorare con 39 anni e 10 mesi di contributi. Sono iscritto alla mobilita ordinaria dal primo dicembre 2013 fino al 29 novembre 2016. Dal primo dicembre 2016 dovrei accedere alla pensione con 42 anni e 10 mesi di aspettativa di vita. La mia domanda è la seguente : sono andato in mobilità per 36 mesi sulla base di accordo di mobilità stipulato dalla mia azienda il 4 luglio 2011, al 31 dicembre 2013 cessava detto accordo, a detta dei responsabili della mia azienda il fatto che tale accordo era stato stipulato antecedentemente alla legge Fornero, chi usufruiva di tale mobilità poteva accedere alla pensione con i requisiti della legge precedente, che nel mio caso doveva essere Maggio 2015. Io ho preferito mettermi in regola con la legge Fornero ma il dubbio che avrei potuto usufruire delle vecchie regole rimane. Come stanno realmente le cose? Nicola

Appare utile ricordare preliminarmente che i lavoratori in mobilità sono stati oggetto di tre diversi interventi di salvaguardia in questi ultimi due anni: il primo contenuto nel Dm 1° Giugno 2012 ha tutelato 25.590 lavoratori; il secondo, contenuto nel Dm 8 Ottobre 2012, ha salvaguardato 40mila lavoratori e, infine il terzo, approvato con il Dm 22 Aprile 2013, ha salvaguardato ulteriori 2.560 soggetti.

Precisato questo si ricorda che per il mantenimento delle previgenti regole di pensionamento – sempre con specifico riguardo ai lavoratori in mobilità - la circostanza che l’impresa abbia stipulato accordi sindacali per la gestione delle eccedenze occupazionali entro il 31.12.2011 è solo una delle tante condizioni da rispettare. I citati decreti hanno infatti diversi altri paletti.

In particolare la prima salvaguardia (Dm 1° Giugno 2012) richiedeva in aggiunta che: a) la data di cessazione del rapporto di lavoro fosse avvenuta entro il 4.12.2011 e che; b) il lavoratore maturasse il diritto alla pensione entro la fruizione dell’indennità di mobilità.

La seconda salvaguardia (Dm 8 Ottobre 2012) richiedeva in aggiunta che: a) gli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali fossero stati siglati dalle imprese nella sede governativa e che; b) il lavoratore maturasse il diritto alla pensione entro la fruizione dell’indennità di mobilità.

La terza salvaguardia (Dm 22 Aprile 2013) imponeva in aggiunta che: a) la data di cessazione del rapporto di lavoro fosse avvenuta entro il 30.9.2012 e che; b) il lavoratore maturasse il diritto alla pensione entro la fruizione dell’indennità di mobilità e non oltre il 31.12.2014.

In definitiva, appurato che il lettore ha cessato l’attività lavorativa nel Novembre 2013, appare evidente che egli non avrebbe comunque potuto fruire né della prima né della terza salvaguardia. Qualora invece l'accordo fosse stato siglato in sede governativa (cioè presso il Ministero del Lavoro, dello Sviluppo Economico o la Presidenza del Consiglio) avrebbe rispettato i requisiti per essere incluso nel secondo provvedimento di salvaguardia (Dm 8 Ottobre 2012).


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Sono un lavoratore esodato, autorizzato ai v.v. dal 1/1/2011, con contributi regolarmente versati prima del 6/12/2011 e fino al 30/09/2013, data in cui ne ho maturati 2080 sett. Ho ricevuto in data 4/10/2013 da INPS la comunicazione di accesso alla 2° salvaguardia (55.000), in data 28/1/2014 ho ricevuto da INPS la comunicazione di decorrenza della pensione dal 1/1/2015 con presentazione della domanda entro il mese antecedente tale data. Ma avendo maturato i 40 anni al 30/9/2013, la decorrenza tenendo conto delle finestre mobili non sarebbe dovuta essere il 1/12/2014 ? in sostanza 12 mesi di finestra mobile più 2 di adeguamento speranza di vita ? Carlo

Si condividono le perplessità del lettore. Tutti i lavoratori cd. salvaguardati mantengono le regole pensionistiche vigenti al 6 Dicembre 2011, data di entrata in vigore del Dl 201/2011 che ha riformato il sistema previdenziale. Nello specifico tali regole prevedono – per i soli lavoratori dipendenti cd. quarantisti – l’applicazione di una finestra mobile di 13 mensilità se il requisito contributivo risulta maturato nel 2012, di 14 mensilità se maturato nel 2013 e di 15 mensilità se maturato dal 2014 in poi (cfr: articolo 18, comma 22-ter, Dl 98/2011 convertito con legge 111/2011).

Nel caso di specie quindi se il requisito contributivo risulta perfezionato entro il 30 Settembre 2013 la pensione decorre dal 1° Dicembre 2014. Si consiglia tuttavia di verificare nell’estratto conto contributivo la data di esatta maturazione del diritto pensionistico.


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I lavoratori in mobilità , che rispettano i requisiti del punto e della legge 147/2013 comma 194 e comma 195 sulla decorrenza, entro 31/12/2014, sono salvaguardati? Maurizio

Con riguardo alla mobilità il recente intervento contenuto nell’articolo 1, comma 194, lettera e) della legge 147/2013 estende la salvaguardia solo per una particolare fattispecie non regolata nei precedenti interventi di salvaguardia: quella dei lavoratori in mobilità che non riescono, per poco, a maturare i requisiti per il diritto alla pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità e che hanno dunque bisogno di ricorrere alla contribuzione volontaria per conseguirlo.

Nello specifico la citata lettera e) ricomprende nella salvaguardia i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti pensionistici vigenti al 6 dicembre 2011. E’ altresì richiesto che la decorrenza della prestazione pensionistica si verifichi entro il 6.1.2015. Peraltro, per agevolare il raggiungimento del diritto a pensione, viene concessa la facoltà di coprire periodi di contribuzione anche eccedenti i 6 mesi precedenti alla domanda di autorizzazione ( e quindi in deroga alle norme vigenti). 

Ulteriori dettagli saranno disponibili con l’adozione di un decreto interministeriale che regolerà l’accesso alla (quinta) salvaguardia.


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