Sono nato il 18.12.52. Al 31.10.11 ho cessato il rapporto di lavoro a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in quanto a causa di una riorganizzazione aziendale il mio posto di lavoro è stato soppresso. Mi è stata corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso e dal 16.03.12 percepisco l'indennità di disoccupazione fino al 15.02.13. Sono state fatte le peviste comunicazioni di cessazione al CPI. Al 18.12.12 maturerò i requisiti pre riforma (60 anni e quota 96 avendo 39 anni e 10 mesi di contributi INPS) e pertanto, dopo la finestra, a gennaio o febbraio 2014 sarei potuto andare in pensione con le vecchie regole. Il mio caso rientra tra i salvaguardati? Alessandro

L'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 come convertito con legge numero 14 del 2012 include tra i potenziali salvaguardati i prestatori che entro il 31.12.2011 abbiano risolto il rapporto di lavoro a seguito di accordo (individuale o collettivo) con il datore. La norma richiede in altri termini che le parti abbiano perfezionato un accordo in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro in perfetta parità tra loro (si tratta di una specie di contratto risolutorio); non sono dunque tutelati dalla norma i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per iniziativa unilaterale del datore come nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, soggettivo o per giusta causa. In tal caso non esiste, evidentemente, "accordo" tra le parti.  Nel caso di specie ricordo che potrebbe tuttavia usufruire del pensionamento in deroga a 64 anni ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011. 

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Sono un esodato del 1952 che ha cessato l'attività lavorativa con accordo individuale con il mio datore di lavoro. In pratica mi sono dimesso ricevendo un piccolo incentivo per andare in pensione, con le vecchie regole nel giugno 2012 (con la vecchia quota 96). Posso accedere alla salvaguardia anche se questo accordo non è stato siglato presso l'ispettorato del lavoro?  Ennio Berardinelli - Roma


Il decreto legge 216/2011 (convertito in legge 14/2012) prevede l'estensione della salvaguardia dei requisiti di accesso alla pensione con i requisiti previgenti la riforma Monti-Fornero nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre scorso in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articolo 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale a condizione che la data di cessazione risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del Lavoro.
Tali lavoratori non devono risultare rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa e devono possedere i requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato l'accesso al pensionamento con decorrenza compresa entro il 6 dicembre 2013. Dai dati forniti dal lettore, la posizione risulterebbe tutelata dalla previgente disciplina; infatti, nel 2012, ha compiuto 60 anni, ha già maturato i 35 anni di contributi e dovrà attendere la finestra mobile di 12 mesi che, in tale fattispecie, continua ad essere applicata. Ricordo che, per poter fruire della deroga, entro il 21 novembre 2012 dovrà essere presentata apposita istanza alla Direzione territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

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Sono un lavoratore che sarà collocato in mobilità il 1.12.2012 e sarei dovuto essere inserito nei nuovi 55mila se non fosse che il mio accordo non è stato firmato in sede governativa. Mia moglie invece ha avuto la fortuna di essere stata collocata in mobilità due anni fa dalla stessa azienda, stesso accordo firmato davanti ai sindacati ed ha già ricevuto la lettera di salvaguardia dall'Inps. Insomma pur essendo gli accordi indentici io non potrò fare parte delle vecchie regole. E' corretto tutto questo?  Maurizio

Le cose stanno proprio così. Per effetto dell'articolo 22 del Dl 95/2012 che ha esteso la salvaguardia ad ulteriori 55 mila lavoratori la situazione per i mobilitati viene ad essere suddivisa in due distinte categorie: coloro inclusi nel gruppo dei 65mila lavoratori  e coloro inclusi nel nuovo gruppo dei 55mila.In definitiva un lavoratore in mobilità è in possesso dei requisiti per mantenere le vecchie regole se si trova in una di queste due condizioni:

A) ha cessato l'attività lav. entro il 4.12.2011 sulla base di accordi stipulati (anche non in sede governativa) entro il 4.12.2011 e matura il req. per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. (Si tratta dei lavoratori in mobilità appartenenti al gruppo dei "65mila"; Art. 24, comma 14, lettera a) Dl 201/2011 e DM Fornero del 1° Giugno 2012).

B) ha stipulato accordi in sede governativa entro il 31.12.2011 e matura il req. per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. (Si tratta dei collocandi in mobilità appartenenti al gruppo dei "55mila"; articolo 22, Dl 95/2012)

Come si vede è stato imposto il prezzo di aver stipulato gli accordi in sede governativa come contropartita per non aver cessato l'attività lavorativa entro il 4.12.2011.

Ricordo che per il 2° gruppo (i 55mila) si attende la pubblicazione di un nuovo decreto del ministero entro metà ottobre.


Sono nato a Napoli il 01/03/1952 dipendente di industria privata (sede Napoli) ho firmato un accordo collettivo (organizz. sindacali nazionali) per la messa in mobilità entro il cui periodo maturo 61 anni di età e 40 anni di contribuzione. Licenziato il 31/12/2008 (con incentivo), sono in mobilità dal 2 maggio 2009 al 2 maggio 2013. Al 31 dicembre del 2012 maturo 40 di contributi con 60 anni di età per cui la decorrenza della pensione è il 1 aprile 2013. Me lo conferma ??
Inoltre ho ricevuto la solita lettera dall'INPS in merito alla possibile inclusione tra i salvaguardati. Il patronato cui mi sono rivolto mi dice di dover attendere una seconda comunicazione INPS (entro dicembre c.a.) per avere la certezza di essre incluso tra i 65.000. Me lo conferma ?
Inoltre ancora vorrei sapere se devo fare anche la domanda di pensione (in allegato sul sito del Ministero del Lavoro ecc...) alla sezione territoriale preposta ??
Per ultimo esiste la possibilità, nel caso non ricevessi conferma dall' INPS di poter rientrare nei successivi 55.000 ???

Si conferma la data di decorrenza: 1° Aprile 2013. Ha raggiunto infatti la quota 96 nel marzo del 2012 (con 60 anni e 36 di contributi). Le osservazioni del patronato sono corrette: per la certezza di accedere alla vecchie regole di decorrenza è necessaria una ulteriore comunicazione da parte Inps. L'istanza di accesso alla DTL non è richiesta per i lavoratori, come il lettore, che si trovano in mobilità. Quanto all'ultimo quesito, è presto per dirlo: ritengo sia necessario attendere la pubblicazione del decreto attuativo e le ulteriori precisazioni inps.

 

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6 Dicembre 2011 -
Art 24, comma 14 del decreto legge numero 201 del
6 Dicembre 2011 come convertito dalla legge numero 214/2011

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 ; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.  
14 Febbraio 2012 - Articolo 6, comma 2-ter e 6-bis introdotti dalla
legge di conversione numero 14 del 24 Febbraio 2012
al decreto legge numero 216 del 29 Dicembre 2011
14 Marzo 2012 - Circolare Inps numero 35 del 14 Marzo 2012 
1 Giugno 2012 - Decreto Interministeriale Fornero del 1° Giugno 2012 
sui lavoratori salvaguardati
6 Luglio 2012 - Articolo 22 DL 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 
numero 135 del 7 Agosto 2012 1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i ((presupposti)) e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina ((in materia di)) indennita' di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata; b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di eta'; c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,)) nonche' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012)), che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,)), avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita' di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
20 Luglio 2012 - Messaggio Inps numero 12196 del 20 Luglio 2012
31 Luglio 2012 - Circolare del Ministero del lavoro numero 19 del 31 Luglio 2012
9 Agosto 2012 - Messaggio Inps numero 13343 del 9 Agosto 2012
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anch'io faccio parte della schiera dei mobilitati esodati. Sono nato il 12/01/52, ho iniziato a lavorare il 01/06/1973 e chiuso il rapporto di lavoro il 15/06/2012 in base ad accordi aziendali stupulati presso la Provincia di Padova per nobilità anteriormente al 04/12/2011. Ho già avuto la ricongiunzione del servizio militare e praticamente alla data odierna ho già maturato i 60 anni di età e i 40 anni di contribuzione.Ho fatto domanda di penzione all'INPS e questi mi hanno risposto che non ho diritto alla maturazione della pensione ma che devo avere 2188 settimane contributive. Ora chiedo le 2188 settimane contributive sono definitive o poi possono variare a seconda dell'aspettativa di vita? Perchè non ho diritto alla vecchia normativa se ho maturato l'anzianità contributiva prima della scadenza della mobilità? Potrei rientrare tra i prossimi 55.000 ( la Provincia è sede Governativa ? ) Roberto

L'articolo 22 del Dl 95/2012 ha esteso la salvaguardia e dunque la possibilità di mantenere la vecchia normativa, ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991.

Si presti attenzione al fatto che valgono dunque soltanto gli accordi stipulati in sede governativa, cioè quelli presso il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo o presso la Presidenza del consiglio dei ministri. Sono esclusi tutti gli accordi sottoscritti a livello aziendale/territoriale.

Quanto ai nuovi requisiti ricordo che per la pensione anticipata è necessario perfezionare 42 anni e 5 mesi di contribuzione (a qualsiasi titolo accreditata) per il 2013; 42 anni e 6 mesi per il 2014; 42 anni e 10 mesi dal 2016. L'aumento è legato all'aspettativa di vita. Per le donne tali requisiti sono di un anno inferiori.

 

Sono stata autorizzata ai volontari nel 2011 e non ho tuttavia versato alcun contributo. Ho maturato quota 96 nel maggio di quest'anno e all'Inps mi dicono che non sarò tra i salvati. E' davvero così?

Purtroppo sì. Il decreto interministeriale fornero dello scorso 1° Giugno, nonchè il messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 ha precisato che i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione devono: 1) perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge; questi lavoratori non devono comunque aver ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione della prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. 


 

 Il Riepilogo delle Norme per i 65mila salvaguardati:

Si ricorda innanzitutto che il numero complessivo dei soggetti interessati alla salvaguardia è pari a 65.000 unità, suddivise dal Decreto Fornero nel modo seguente:

1) Soggetti in mobilità ordinaria: 25.590;  2) Soggetti in mobilità lunga: 3.460 ; 3) Soggetti interessati a Fondi di solidarietà di settore: 17.710 ; 4) Autorizzati ai VV: 10.250 ; 5) Soggetti interessati all’ esonero (P.I.): 950; 6) Genitori di disabili in congedo: 150  7) Lavoratori esodati: 6.890.  Totale salvaguardati: 65.000

L’art.7 del decreto ricorda che sono inclusi nel plafond dei 65000 anche i soggetti già derogati dall’ applicazione delle decorrenze mobili ex art. 12, c.5, della L. 122/2010 (mobilità ordinaria, mobilità lunga e fondo di solidarietà).

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA NORMA DI SALVAGUARDIA

1) Soggetti in mobilità ordinaria per effetto di accordi sindacali stipulati ante 4.12.11: cessazione dell’attività lavorativa al 4.12.2011; perfezionamento dei requisiti per l’accesso a pensione entro il periodo di fruizione dell’ indennità di mobilità.

In sostanza, il DM esclude dalla salvaguardia i soggetti che, pur usufruendo di una mobilità derivante da un accordo intervenuto anteriormente al 4 dicembre scorso, in quella data non avevano ancora cessato il rapporto di lavoro. Si presti attenzione a non confondere la mobilità ordinaria di 4 anni con quella lunga. 

2) Soggetti in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4.12.11: cessazione dell’attività lavorativa al 4.12.2011.

In sostanza, il DM escluderebbe dalla salvaguardia i soggetti che, pur usufruendo di una mobilità derivante da un accordo intervenuto entro il 4 dicembre scorso, in quella data non avevano ancora cessato il rapporto di lavoro. Nella realtà, la circostanza della  essazione del rapporto di lavoro al 4.12.11 è sempre verificata, tenuto conto del fatto che gli ultimi collocamenti in mobilità lunga risalgono al 31 dicembre 2007, sulla base della L. 296/06. Pertanto, tutti i lavoratori che si trovano in mobilità lunga dovrebbero rientrare nella salvaguardia dai nuovi requisiti, prevista dal DM.

3) Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore al 4.12.11 e lavoratori per i quali entro il 4.12.11 sia stato previsto l’accesso alla prestazione: devono essere titolari della prestazione straordinaria al 4.12.11, oppure anche da data successiva al 4 dicembre. In quest’ultimo caso, l’accesso alla stessa deve essere stato autorizzato dall’ Inps; rimangono a carico dei Fondi di solidarietà di settore fino al compimento del 62° anno di età. I settori interessati dalla norma riguardano i lavoratori bancari, gli esattoriali e i postali

4) Soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria ante 4.12.11: devono maturare i requisiti anagrafi ci e contributivi richiesti per l’accesso a pensione prima dell’entrata in vigore della riforma Monti, in maniera tale che la decorrenza della pensione si verifichi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 201/11 (6.12.11), quindi al massimo entro il 6.12.2013.

Questo significa che:
 o lavoratore dipendente pubblico con requisiti maturati entro il 5/12/2012 = decorrenza 6/12/2013
 o lavoratore dipendente privato con requisiti maturati entro il 30/11/2012 = decorrenza 1/12/2013
 o lavoratore autonomo o con contribuzione mista, con requisiti maturati entro il 31/05/2012 = decorrenza 1/12/2013.

A condizione inoltre che: non abbiano ripreso l’attività lavorativa dopo l’autorizzazione alla contribuzione volontaria; abbiano almeno un contributo volontario accreditato, o accreditabile, alla data di entrata in vigore del DL 201111 (6.12.11).

Il DM esclude dalla salvaguardia, in sostanza, gli autorizzati ai VV che non hanno mai versato almeno un contributo volontario e quelli che hanno ripreso l’attività lavorativa dopo essere stati autorizzati.

5) Soggetti esonerati dal servizio alla data del 4.12.11: devono presentare apposita domanda di accesso al beneficio, entro 120 gg dalla data di pubblicazione del DM in GU, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio secondo la residenza dell’ interessato; alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa al provvedimento di esonero, con indicazione degli estremi dello stesso in modo che la Direzione Territoriale del Lavoro possa reperire il documento.
 Le istanze saranno esaminate da un’ apposita Commissione, composta da due funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro e da un funzionario dell’Inps. Le decisioni di accoglimento delle domande saranno inviate direttamente dalla predetta Commissione all’Inps.
Le decisioni della Commissione possono essere oggetto di richiesta di riesame da parte dell’ interessato, da presentarsi entro 30 giorni alla stessa Direzione Territoriale che ha ricevuto la domanda.

6) Lavoratori in congedo al 31.10.11 ex DLgs 151/01 per assistere figli con disabilità grave: devono perfezionare il requisito  contributivo per l’accesso alla pensione di anzianità (40 anni) entro due anni dalla data di inizio del congedo.

Per ottenere il beneficio oggetto del DM in esame, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda di accesso al beneficio entro 120 gg dalla data di pubblicazione del DM in GU alla Direzione Territoriale del Lavoro relativa alla residenza dell’ interessato; alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa al provvedimento di congedo, con indicazione degli estremi dello stesso. Le istanze saranno esaminate da un’apposita Commissione, composta da due funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro e da un funzionario dell’Inps. Le decisioni di accoglimento delle domande saranno inviate direttamente dalla predetta Commissione all’Inps.
Le decisioni della Commissione possono essere oggetto di richiesta di riesame da parte dell’ interessato, da presentarsi entro 30 giorni alla stessa Direzione Territoriale che ha ricevuto la domanda.

7) Lavoratori cessati entro il 31.12.11 per effetto di accordi individuali (c.d. “esodati”): devono aver cessato il rapporto di lavoro entro il 31.12.11; dopo la cessazione del rapporto di lavoro non si devono essere rioccupati in qualsiasi attività lavorativa;  devono maturare i requisiti anagrafi ci e contributivi richiesti per l’accesso a pensione prima dell’entrata in vigore della riforma Monti, in maniera tale che la decorrenza della pensione si verifichi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 201/11 (6.12.11), quindi al massimo entro il 6.12.2013.

Questo significa che:

o lavoratore dipendente pubblico con requisiti maturati entro il 5/12/2012 = decorrenza 6/12/2013
 o lavoratore dipendente privato con requisiti maturati entro il 30/11/2012 = decorrenza 1/12/2013
 o lavoratore autonomo o con contribuzione mista, con requisiti maturati entro il 31/05/2012 = decorrenza 1/12/2013.

La data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi ed oggettivi, come le comunicazioni obbligatorie inviate alle Direzioni Territoriali del lavoro o a soggetti equipollenti. Per ottenere il beneficio, i soggetti interessati: devono presentare apposita domanda di accesso al beneficio entro 120 gg dalla data di pubblicazione del DM in GU alla Direzione Territoriale del lavoro presso cui sono stati stipulati gli accordi (in caso di accordi individuali ai sensi degli artt.410, 411 e 412-ter del C.p.c. – tentativo di conciliazione con verbale sottoscritto dalle parti oppure altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva) oppure, negli altri casi, presso la Direzione Territoriale del Lavoro relativa alla residenza dell’interessato; allegare alla domanda la copia dell’accordo stipulato. Le istanze saranno esaminate da un’apposita Commissione, composta da 2 funzionari della Direzione territoriale del Lavoro e da un funzionario dell’Inps. Le decisioni di accoglimento delle domande saranno inviate direttamente dalla Commissione all’Inps. Le decisioni della Commissione potranno essere oggetto di richiesta di riesame da parte  dell’interessato, da presentarsi entro 30 giorni alla stessa Direzione Territoriale che ha ricevuto la domanda.
 Il DM esclude dalla salvaguardia gli esodati che, dopo aver cessato il rapporto di lavoro, hanno  ripreso una qualsiasi attività lavorativa (dipendente o autonoma).

8) Lavoratori cessati entro il 31.12.11 per effetto di accordi collettivi:  devono aver cessato il rapporto di lavoro entro il 31.12.11; dopo la cessazione del rapporto di lavoro non si devono essere rioccupati in qualsiasi attività lavorativa; devono maturare i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per l’accesso a pensione prima dell’entrata in vigore della riforma Monti, in maniera tale che la decorrenza della pensione si verifichi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 201111 (6.12.11), quindi al massimo entro il 6.12.2013.

Il conseguimento del beneficio è subordinato alla condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi ed oggettivi come le comunicazioni obbligatorie inviate alle direzioni territoriali del lavoro o a soggetti equipollenti. Per ottenere il beneficio oggetto del DM in esame, i soggetti interessati: devono presentare apposita domanda di accesso al beneficio entro 120 gg  dalla data di pubblicazione del DM in GU alla Direzione Territoriale del Lavoro relativa alla residenza dell’ interessato;  alla domanda deve essere allegata la copia dell’accordo stipulato.

Le istanze sono esaminate da apposita Commissione, composta da 2 funzionari della Direzione territoriale del Lavoro e da un funzionario dell’Inps. Le decisioni di accoglimento delle domande sono inviate direttamente dalla Commissione all’Inps. Le decisioni della Commissione possono essere oggetto di richiesta di riesame da parte dell’interessato, da presentarsi entro 30 giorni alla stessa Direzione Territoriale che ha ricevuto la domanda. Il DM esclude dalla salvaguardia gli esodati che, dopo aver cessato il rapporto di lavoro, hanno ripreso una qualsiasi attività lavorativa (dipendente o autonoma).

 

Ho compiuto 60 anni ad aprile e a quella data avevo 1956 settimane di contributi utili per la pensione.
Sono stato licenziato il 05/08/2011 da una società di costruzione per il lavori sulla Salerno Reggio Calabria con un accordo collettivo in base agli art. 4, 24 e 11 della legge 223/91, giusto decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali n: 59537 del 23/05/2011 con pagamento di disoccupazione speciale edile scadente il 17/06/2013.
Faccio presente inoltre:
- che sono iscritto nelle liste di mobilità della Regione Campania, che l’ Inps competente mi ha inviato una lettera dicendomi che ero in mobilità dal 15/11/2011 a seguito di una mia domanda presentata il 30/08/2011 (domanda n. 61095536800078).
- che ho firmato dei verbali di conciliazione ai sensi degli art. 410- 410 bis e 411 a seguito di rivendicazioni per il reinserimento nell’azienda e altro.
Ora visto che all’Inps di zona non risulto fra i salvaguardati e che l’incaricato dello sportello amico mi dice che lui non può inserirmi perchè sull’estratto conto esce disoccupazione speciale e non mobilità.
Allora vorrei sapere che sono per prima cosa dall’Inps un lavoratore in mobilità?, un lavoratore a trattamento speciale?
Inoltre, in base alle notizie che vi ho dato cosa sono un salvaguardato, un esodato, o uno dimenticato da tutti? Carmine


Sono stato licenziato dalla mia azienda edile nel 2011 e percepisco lo speciale trattamento edile. Ho compiuto 60 anni nel 2012 e avevo già 36 anni di contributi. Con le vecchie norme dovevo quindi andare in pensione nel 2013 dopo i 12 mesi di finestra (quota 96 : febbraio 2012 + 12 mesi = Marzo 2013). Sicuro all'inizio che ero tra i salvaguardati mi sono recato all'inps perchè nessuna lettera avevo ricevuto durate l'estate. Sorpresa scopro che io non ho alcun diritto ad entrare nella salvaguardia perchè non percepisco l'indennità di mobilità ma un trattamento di disoccupazione. Ho protestato vivamente con il funzionario ma mi dice che lui non può farci nulla. E' corretto tutto questo? Sono stato truffato? Gianfranco  


Il trattamento speciale edile (art. 11, comma 2 e 3 legge 223/91; legge 451/94), come'è noto, non è equiparabile alla mobilità ordinaria di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 della legge numero 223/1991. La disoccupazione speciale edile è infatti un trattamento economico che - pur potendo essere concessa a seguito della medesima procedura prevista per la mobilità (art. 4 legge 223/91) - non viene trasformato in indennità di mobilità, dunque non è valido ai fini dell'inserimento nella salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14, lettera a) del Dl 201/2011.

 

 

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6 Dicembre 2011 -
Art 24, comma 14 del decreto legge numero 201 del
6 Dicembre 2011 come convertito dalla legge numero 214/2011

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 ; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.  
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14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 ; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.  
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14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 ; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.  
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14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 ; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.  
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Art 24, comma 14 del decreto legge numero 201 del
6 Dicembre 2011 come convertito dalla legge numero 214/2011

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 ; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.  
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6 Dicembre 2011 -
Art 24, comma 14 del decreto legge numero 201 del
6 Dicembre 2011 come convertito dalla legge numero 214/2011

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 ; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.  
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