Ho raggiunto i 40 anni di contributi nel Novembre 2011 e quindi sono escluso dalla Riforma Fornero e dalle relative beghe. Però sono comunque a spasso senza riuscire ad andare in pensione. In pratica sono incappato nelle dannate finestre Sacconi/Tremonti ed oggi devo attendere Dicembre 2012 per conseguire la pensione. C'era però uno dei primi decreti firmati dal ministro Fornero che stabiliva che per queste persone veniva allungata la mobilità di un anno (e si attendeva la copertura finanziaria) fino alla data di nuova di pensione. Però, con l'avvento degli esodati e delle loro beghe di noi nessuno piu' ne parla. Noi intanto non prendiamo un euro. Cosa dovrò attendere?
Francesco Sato

Da quanto esposto dovrebbe rientrare tra i salvaguardati di cui all'articolo 12, commi 5 e 5-bis, del Dl 78/2010. I citati commi consentono a 10.000 lavoratori - tra cui i collocati in mobilità ordinaria o lunga sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30 Aprile 2010 - di accedere alla pensione con le regole di decorrenza vigenti sino al 31.12.2010 e dunque senza dover attendere la finestra mobile di 12 mesi introdotta dalla legge Sacconi-Tremonti. Il messaggio inps numero 20062 del 2011 ha indicato che l'ultimo lavoratore in posizione utile nella graduatoria ha risolto il rapp. di lavoro entro il 30 Ottobre 2008.

I lavoratori che sono fuori dalle posizioni utili, salvo "ripescaggio", conseguono la pensione con le nuove decorrenze ma possono beneficiare - ai sensi del successivo comma 5-bis del Dl 78/2010 - del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della nuova decorrenza del trattamento pensionistico.  In attuazione del citato comma il ministero ha pubblicato il DM 63655 del 5 Gennaio 2012 che ha tuttavia concesso la proroga solo ai lavoratori che avrebbero maturato la decorrenza entro il 31.12.2011. Per gli altri si attendono ulteriori provvedimenti.

 

 

inpspensioniPare che sull'applicazione della speranza di vita per i quarantisti che maturano i requisiti durante la mobilità sia un tema ancora da definire. Da quanto ho capito detti quarantisti sarebbero esonerati dall'aspettativa di vita in quanto l'applicazione delle previgenti norme valide fino al 6 dic. 2011 non la applicavano prevedendo però finestre mobili più lunghe. Oggi durante un confronto fra esodati, risulta che lo strumento distribuito da INPS ai Patronati applica tale aspettativa anche ai quarantisti, oltre alle finestra più lunghe (doppia applicazione aspettativa). E' vero che messaggio INPS 13343 riporta che per coloro che si troveranno a sforare la data di maturazione causa aspettativa di vita (secondo Tabella B legge 23 agosto 2004, n. 243 che peraltro non include i quarantisti che hanno finestre più lunghe) rientreranno nei potenziali salvati con provvedimenti ad hoc, ma secondo le informazioni che circolano il tutto non è ancora chiaro.
Massimo

Sull'applicazione dell'aspettativa di vita ai quarantisti salvaguardati abbiamo già discusso (vedi: "Esodati: ancora dubbi sull'aspettativa di vita") evidenziando per l'appunto la persistenza di incertezza. Il messaggio numero 13343 del 9 Agosto 2012 non ha infatti fatto chiarezza sulla questione mentre ha correttamente confermato l'applicazione dell'adeguamento ai non quarantisti cioè ai lavoratori quotisti e alle donne per la pensione di vecchiaia (i primi dovranno maturare dunque quota 97,3 e 61 anni e 3 mesi di età anagrafica, le seconde perfezionare 60 anni e 3 mesi di età anagrafica). Esigenze di coordinamento tra le disposizioni (articolo 12, comma 12-bis Dl 78/2010 e l'articolo 24, comma 15 del Dl 201/2011) dovrebbero tuttavia far propendere per la non applicazione dell'adeguamento e soprattutto per scongiurare una doppia penalizzazione per questi lavoratori (ricordiamo che la categoria sconta già finestre mobili leggermente piu' lunghe). L'Inps è tuttavia l'organo deputato a chiarire il punto.

Come evidenziato i lavoratori in mobilità ordinaria che si troverebbero a sforare i requisiti per l'accesso alla salvaguardia a causa del predetto adeguamento saranno comunque oggetto di provvedimenti ad hoc in grado di assicurare la permanenza all'interno della salvaguardia.

Esodati: sul cumulo delle salvaguardie

Lunedì, 03 Settembre 2012

Sono nato il 3/3/1955 ed assunto il 2/5/1974, in Fondo solidarieta' Tributi Erariali Esattoriali Cat. 029 VOESO con assegno straordinario dall'1/10/2006 autorizzato dall'INPS di Palestrina in deroga all'art. 1 comma 18 della legge 243/2004 (plafond dei 10000 salvaguardati), con maturazione del diritto alla pensione Marzo 2012 (57 anni) e relativa finestra 1 luglio 2012 (legge 395/95 Dini). Ho presentato la domanda di pensione il 1/06/2012 ed il 29/06/2012 l'INPS di Palestrina la respingeva, senza motivazione, dicendomi che avrebbe posticipato in procedura l'assegno straordinario, perche' per noi dei Trib. Erariali ex Esattoriali, il nostro fondo copre ogni spostamento della data della pensione a seguito di interventi legislativi, art. 6 comma 4 del D.M. 375/2003. Poi dopo circa 15gg. l'INPS a mezzo telefono, mi comunicava che il sistema operativo di procedura non gli permetteva di posticipare l'assegno e quindi bisognava aspettare........la data della pensione: ma quale data?? E cosi' sono senza copertura economica con serie ripercussioni oltre che morali anche psicologiche. Contestavo con lettera raccomandata A.R. il respingimento della mia domanda di pensione ed anche la proroga dell'assegno straordinario, se non convinto da certa documentazione legale per tale respingimento, adducendo con forza che sono gia' salvaguardato in deroga all'art. 1 comma 18 della legge 243/04 e che per me si devono applicare le decorrenze vigenti al 31/12/2007 ai sensi della legge Dini 335/95 per i lavoratori dipendenti, con maturazione diritto a pensione Marzo 2012 ed apertura di finestra 1 Luglio 2012. Ne potevo subire le cosiddette Finestre mobili legge 122/2010 del duo Sacconi-Tremonti, essendo gia' salvaguardato e se pure le dovevo subire ricordavo all'INPS che sono nel Fondo dall'1/10/2006 quindi cessato dal lavoro il 30/09/2006, molto prima dell'ultimo lavoratore cessato il 30/10/2008 giusto loro messaggio 20062 (norme operative per altri 10000 salvaguardati), cosi' da avere ulteriore altra salvaguardia. Il 10 agosto, poi, ho ricevuto la famosa lettera che ero uno dei possibili 65000 salvaguardati, altra salvaguardia, a che ho sollecitato nuovamente l'INPS  alla liquidazione della pensione ma mi rispondevano che ero salvagurdato, avevano validato la mia posizione ero in regola con i versamenti contributivi e avevano interessato la loro Direzione del caso ma a tutt'oggi non avevano avuta risposta.

Sono collocato in mobilità ai sensi degli art. 4 e 24 legge 223/91 dal 1 Dicembre 2011 con accordo tra sindacato e azienda ,per ristritturazione, del novembre 2010 e verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli art. 411-412 cpc . Ho maturato i requisiti Agosto 2012 per 60anni e 37,9 di contributi ( superata quota 96 ). percepisco assegno di Mobilità Inps e ho ricevuto la lettera per probabile salvaguardia 65.000. In base a questi dati ,fino a ieri ,mi sono considerato inserito nella tabella dei soggetti salvaguardati alla casella A ( Mobilità art.2, comma 1, lett.a 25.590 ). Da un colloquio avuto ieri con lo sportello Amico salvaguardati , mi sono trovato con le idee confuse in quanto l'impiegata mi ha detto di fare l'Istanza alla relativa DPL per la graduatoria ,come se Mi avesse ritenuto un lavoratore che è esodato alla data del 31/12/2011 e quindi inserito nella tabella H ( art. 2, comma 1 , lett. h 6.890 ). Ho cercato di farmi dire con certezza a quale tabella appartengo ,ma la risposta è stata che non spetta a loro stabilirlo. A mio giudizio ritengo di appartenere alla tabella Mobilità (a) ,anche perchè in caso contrario non avrei ricevuto la famosa lettera possibili salvaguardati ,e quindi non devo presentare l'Istanza, ma comunque la cosa mi ha lasciato molti dubbi e la certezza che chi deve darci delle risporte certe non è preparato a darcele.

In linea generale i soggetti tenuti alla presentazione dell'istanza presso le DTL sono: a) i lavoratori cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011; b) i lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave; e c) i lavoratori esonerati dal servizio. I lavoratori in mobilità (ordinaria o lunga) non sono ricompresi (cfr: il decreto interministeriale fornero del 1° Giugno 2012).

La presentazione dell'Istanza

Le istanze possono essere presentate dai lavoratori stessi, oppure dai soggetti all'uopo abilitati (consulenti del lavoro, patronati, dottori commercialisti) entro il 21 Novembre 2012. La presentazione avviene in via telematica tramite posta elettronica certificata. In alternativa è possibile inviare una raccomandata A/R.

In linea generale la DTL competente è sempre quella in cui il lavoratore cessato ha la residenza. Solo nel caso di accordi sottoscritti a seguito di una procedura conciliativa (artt. 410 e ss. cpc) la DTL interessata è quella innanzi alla quale tali accordi sono stati sottoscritti (cfr: articolo 4, comma 4, Decreto Interministeriale del 1° Giugno).

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Circolare numero 19 del Ministero del Lavoro del 31 Luglio 2012

 

 

Vorrei sapere se rischio di rimanere fuori dalla salvaguardia a causa dell'adeguamento alla stima di vita dal 1 Gennaio 2013 può comportare l'esclusione dalla salvaguardia per me che sono in mobilità.

L'Inps è intervenuta sulla questione con il messaggio Inps numero 13343 del 9 Agosto 2012. L'istituto ha precisato che i lavoratori in mobilità cessati entro il 31 dicembre 2011 che si trovano in questa condizione saranno comunque salvaguardati ancorchè per effetto dell'adeguamento maturino il requisito per la pensione successivamente alla scadenza della fruizione dell'indennità di mobilità. Al riguardo il citato messaggio precisa che saranno varati specifici interventi.

Tali interventi non riguardano tuttavia i lavoratori collocati in mobilità ordinaria e cessati dal 1° gennaio 2012.

 

 

Sono tra coloro che non hanno ricevuto la lettera dall'INPS e sono molto preoccupata. Sono in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Decreto interministeriale fornero ma non capisco se la capienza è sufficiente. Il patronato mi ha detto che i lavoratori che ne avrebbero diritto sarebbero oltre 200mila! Perchè alcuni sono inclusi ed altri no. Mi chiedo: se non dovessi rientrare cosa succede?

Allo stato attuale si può solo affermare che il numero di coloro che accederanno alla salvaguardia sulla base del decreto ministeriale fornero sono 65 mila soggetti suddivisi nelle rispettive categorie come indicate nel provvedimento. Non è ancora chiaro se il numero di lavoratori che sono in possesso dei requisiti per essere inclusi siano un numero superiore. E' certamente possibile, e se ciò fosse confermato diversi lavoratori pur rispettando i requisiti non potranno accedere al beneficio con la conseguenza di essere soggetti alle nuove regole di pensionamento.

Quanto al criterio ordinatorio della graduatoria definitiva l'Inps ha di recente ribadito che sarà quello della data di cessazione del rapporto di lavoro (cfr: messaggio Inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 e l'articolo 24, comma 15 del Dl 201/2011 convertito con legge numero 214/2011). Verrà data dunque priorità a coloro che hanno concluso il rapporto di lavoro per prima.

Nelle prossime settimane dovrebbero comunque arrivare novità sul tema esodati: il ministero del lavoro dovrà pubblicare il decreto attuativo dei nuovi 55mila salvaguardati (della spending review) e giace alla camera il progetto di legge Damiano che potrebbe ulteriormente intervenire (in meglio) sulla normativa pensionistica.

 

 

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