Nel Luglio 2010 sono stato licenziato causa crisi del settore saccarifero e riduzione del personale, accordi a livelli ministeriali/sindacali/societari. Da Novembre 2010 fino a Ottobre 2013 sono iscritto nelle liste di Mobilita',percependo un piccolo importo mensile. Sono nato il 3 Agosto 1956 e a fine 2012 avro' 56 anni e 4 mesi di eta' e 35 anni e 26 settimane di anzianita'. Faccio presente che l'Inps mi ha autorizzato al pagamento dei contributi volontari dopo la fine della Mobilita'. Credo di non poter rientrare fra i primi 65000 salvaguardati, posso sperare negli ulteriori 55000?. Le chiedo anche se le voci, riguardante la possibilita' di andare in pensione con 58 anni e 35 di contributi sono veritiere? Daniele Neri

La risposta è negativa anche a seguito delle nuove disposizioni contenute nell'articolo 22 del Dl 95/2012. Ciò in quanto non matura i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Non si ritiene possibile altresì l'inclusione nell'insieme dei prosecutori volontari perchè questi devono avere alla data del 6 Dicembre 2011 almeno un contributo accreditato o accreditabile per accedere alla salvaguardia. Circostanza che, evidentemente, non si verifica nel caso di specie.

 

Si ricorda che per effetto dell'articolo 22 del Dl 95/2012 che ha esteso la salvaguardia ad ulteriori 55 mila lavoratori la situazione per i lavoratori in mobilità viene ad essere suddivisa in due distinte categorie: coloro inclusi nel gruppo dei 65mila lavoratori  e coloro inclusi nel nuovo gruppo dei 55mila. In sintesi quindi i soggetti in mobilità sono in possesso dei requisiti per mantenere le vecchie regole se si trovano in una di queste due condizioni:

 

A) ha cessato l'attività lavorativa entro il 4.12.2011 sulla base di accordi stipulati (anche non in sede governativa) entro il 4.12.2011 e matura il requisiti per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. (Si tratta dei lavoratori in mobilità appartenenti al gruppo dei "65mila"; Art. 24, comma 14, lettera a) Dl 201/2011 e DM Fornero del 1° Giugno 2012).

 

B) ha stipulato accordi in sede governativa entro il 31.12.2011 e matura il requisito per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. (Si tratta dei cd. "esodandi" appartenenti al gruppo dei "55mila"; articolo 22, Dl 95/2012). Ricordo che per questo secondo gruppo (i 55mila) si attende la pubblicazione di un nuovo decreto del ministero entro metà ottobre.

In Parlamento inizia questo mese una discussione sul progetto di Riforma Damiano (DDL 5103) che potrebbe effettivamente intervenire sulle regole di pensionamento e sulla salvaguardia. E' presto tuttavia per parlarne.


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6 Dicembre 2011 -
Art 24, comma 14 del decreto legge numero 201 del
6 Dicembre 2011 come convertito dalla legge numero 214/2011

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 ; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.  
14 Febbraio 2012 - Articolo 6, comma 2-ter e 6-bis introdotti dalla
legge di conversione numero 14 del 24 Febbraio 2012
al decreto legge numero 216 del 29 Dicembre 2011
14 Marzo 2012 - Circolare Inps numero 35 del 14 Marzo 2012 
1 Giugno 2012 - Decreto Interministeriale Fornero del 1° Giugno 2012 
sui lavoratori salvaguardati
6 Luglio 2012 - Articolo 22 DL 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 
numero 135 del 7 Agosto 2012 1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i ((presupposti)) e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina ((in materia di)) indennita' di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata; b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di eta'; c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,)) nonche' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012)), che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,)), avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita' di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
20 Luglio 2012 - Messaggio Inps numero 12196 del 20 Luglio 2012
31 Luglio 2012 - Circolare del Ministero del lavoro numero 19 del 31 Luglio 2012
9 Agosto 2012 - Messaggio Inps numero 13343 del 9 Agosto 2012
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Ho lasciato il lavoro il 31/12/2009 e messo in mobilità ordinaria fino al 28/1/2013 con accordo presso il ministero del lavoro del 29/6/2009. Sono nato a marzo 1955 e a luglio scorso ho maturato le 2080 settimane utili alla pensione. La lettera di salvaguardia mi è arrivata solo da pochi giorni ,mentre ad altri miei colleghi che hanno lasciato il lavoro mesi dopo di me la lettera è arrivata sin dai primi di agosto. La cosa mi ha molto preoccupato. Forse ora mi è arrivata in seguito al mess. Inps 14907 che dice di inserire nelle liste SICO anche a chi ha lasciato prima del 30/4/2010? Ma non erano salvaguardati tutti coloro avevano lasciato il lavoro prima del decreto salva Italia?
Sarò salvaguardato? Quando avrò la pensione? Quando mi libererò di questo incubo? Rosario

La posizione del lettore rientra tra i 65mila lavoratori che potenzialmente possono mantenere le vecchie regole di pensionamento (articolo 24, comma 14, lettera c) del Dl 201/2011). La pensione decorrerà quindi trascorse 13 mensilità dalla data di perfezionamento dei 40 anni di contributi per l'applicazione delle finestre mobili. Circa le modalità di accesso alla salvaguardia si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali da parte dell'Inps.


sono nata il 26/09/1956, a fronte di accordo sindacale il 23/12/2009 ho lasciato l'azienda ed ho iniziato il periodo di mobilità che scadrà il prossimo 4 Dicembre 2012.
Nell'accordo era compreso un piccolo pacchetto economico a copertura dei 3 mesi che sarebberò mancati al raggiungimento dei 40 anni di versamenti, da Gennaio 2013 a Marzo 2013.  A suo tempo avevo richiesto se conveniva sottomettere immediatamente la domanda di volontaria, sia all' Inps che al Caf e la risposta era stata "in quanto in mobilità la domanda non può essere sottomessa".  La mia mobilità finira tra 2 mesi circa e ad oggi nessuno mi sa dire se sono tra gli esodati salvaguardati o non rientro in nessuna di queste categorie e dovrò versare non solo i tre mesi ma altri 12/15. Silvana

L'articolo 24, comma 14 lettera a) del Dl 201/2011 salvaguarda i lavoratori in mobilità, tra le altri condizioni, qualora maturino i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Nel caso di specie ciò non sembra verificarsi in quanto non perfeziona nè i 60 anni di età nè i 40 anni di maturato contributivo entro il 4.12.2012. Per tale ragione ritengo che sia soggetta alle nuove regole di pensionamento.


Sono in mobilità dal 2009 con scadenza al 13/10/2012 al 31/12/2011 ho maturato 35 anni di contributi con 1867 sono nato il 05/07/1951 vorrei sapere se rientro nella categoria protetta e quando potrò andare in pensione,Giovanni

La risposta è positiva: è in possesso dei requisiti per essere incluso tra i salvaguardati. Da quanto riporta ha infatti perfezionato la quota 96 nel mese di Aprile 2012 tramite le frazioni di anno e dunque entro la fine dell'indennità di mobilità. La pensione decorrerà dal mese di Maggio 2013. E' opportuno verificare presso l'Inps la propria posizione previdenziale.

Sono un ex dipendente del credito nato il 24/5/53 in esodo dal 1/4/2009 ed a carico del fondo di solidarieta' mediate erogazione di un assegno che scadra' il 30/9/2012 pertanto il 1/10/2012 (come da lettera INPS) dovevo andare in pensione con piu di 40 anni di contributi,precisamente con 2104 settimane ho fatto domanda all'INPS e mi hanno risposto cosi:
Le comunico che non e' stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 27.08.2012, per il seguente motivo:  Lei non rientra nel numero dei beneficiari della salvaguardia prevista dall'art. 10,  comma 5 della legge 122/2010 (accesso alla pensione con le finestre in vigore prima della  legge 122/2010)
Faccio presente che ho ricevuto la lettera dall'INPS sono andato per appuntamento ma non mi hanno saputo dire se sono salvaguardato ne quando andro in pensione.
Ora rimarrò senza assegno e senza pensione?

La sua posizione rientra tra i 65mila lavoratori che potenzialmente possono mantenere le vecchie regole di pensionamento (articolo 24, comma 14, lettera c) del Dl 201/2011). In tal caso potrà accedere alla pensione decorse 13 mensilità dal mese di perfezionamento dei 40 anni di contribuzione.

Il rigetto della domanda si riferisce ad un'altra salvaguardia, quella dei 10 mila lavoratori di cui all'articolo 12, comma 5 del DL 78/2010 che consentiva di mantenere le previgenti regole di decorrenza. L'inps ha infatti stabilito che l'ultimo lavoratore in posizione utile per accedere a tale salvaguardia ha risolto il rapporto di lavoro entro il 30 ottobre 2008.


Sono un ex lavoratore Eni nati l 21/7/1952 ed ho sottoscritto l'accordo sulla mobilità Eni/INPS nello scorso dicembre 2010. Ho cessato l'attività lavorativa presso Eni il 31/12/2010 ed ho iniziato a percepire l'assegno di mobilità INPS a ottobre/2011. Lo scorso 21/luglio/2012 ho compiuto 60 anni e a settembre, sempre 2012, cesserà il versamento da parte dell'INPS dei contributi figurativi per completare i 40 anni di attività.
Se la finestra di attesa è 14 mesi dovrei percepire la pensione a Ottobre 2013, o sbaglio?
Inoltre dovrei far parte della categoria dei salvaguardati avendo maturato il diritto alla pensione entro il periodo di fruizione della mobilità.
Giovanni

Si conferma il possesso dei requisiti per la salvaguardia. Da quanto emerge è un quotista, cioè un lavoratore che accede alla pensione con il perfezionamento della vecchia quota 96 (minimo 60 anni di età e 35 anni di contribuzione). In tal caso la finestra è di 12 mensilità. Dunque la pensione, se confermata l'inclusione nel limite numerico delle 65mila unità, decorrerà dal mese di Agosto 2013. 


Sono un esodato di poste italiane uscito dal lavoro il 31.12.2011 con anzianità: 35 anni 8 mesi e 12 gg, dopo la richiesta per i versamenti volontari fatta al momento della firma dell'accordo è arrivata l'autorizzazione dell'Inps al pagamento dei contributi che dovevo versare per il raggiungimento della quota 96 ( 60 anni di età e 36 anni di contributi) acquisita ad aprile 2012. Ho presentato domanda alla DTL e sono stato allo sportello inps per verificare se stavo nei salvaguardati con i resequisiti presentati. L'impiegato verifica la mia pratica, e mi dice che dovrei essere tra i salvaguardati e che il primo rateo di pensione è maggio 2013. Chiedo se risponde ha verità ciò che mi è stato comunicato? Valdino


La risposta è positiva. Il decreto interministeriale Fornero del 1° Giugno 2012 nonchè l'articolo 6, comma 2-ter del DL 216/2011 includono nella salvaguardia i lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro con accordo entro il 31.12.2011 a condizione che: 1) maturino la decorrenza della pensione entro il 6 dicembre 2013 e; 2) non abbiano ripreso l'attività lavorativa successivamente alla risoluzione del rapporto. Nel suo caso il perfezionamento della quota 96 ad aprile 2012 consentirebbe la decorrenza del primo rateo a Maggio 2013 come correttamente osserva.

Sono uscito dall'attività lavorativa il giorno 26 marzo 2012 in base alla procedura di mobilita' avviata  dall'azienda/sindacati (accordi teriitoriali?) ai sensi e per gli effetti degli articoli 4-24 della legge n. 223/91,  risalenti al 29/3/2011.  l'accordo prevedeva l'uscita volontarie per 300 operai + 100 impiegati con ricorso ad incentivi per arrivare
alla pensione.  La procedura per gli operai prevedeva la facolta di uscita da aprile 2011 a settembre 2011  mentre per gli impiegati (mio riferimento) da marzo 2011 a marzo 2012.
In data 31 maggio 2011 ho aderito all'intesa.  Con decorrenza dal 3/4/2012 percepisco la moblita' (31 mesi) ed in base alla normativa  pensionistica pre Fornero andavo in pensione
il 1/11/2014 con 41 di contributi e 61,5 anni.  Gradirei avere notizie se rientro nei salvaguarda o no ed eventualmente previsioni di quando potro andare  in pensione. Marco

{jvrelatives}

Nel caso di specie, non avendo terminato l'attività lavorativa entro il 4.12.2011, è escluso dal gruppo dei mobilitati salvaguardati di cui al decreto interministeriale fornero del 1° Giugno 2012.

E' possibile tuttavia che sia in possesso dei requisiti per entrare nel 2° gruppo dei salvaguardati, i nuovi 55mila. L'articolo 22 del Dl 95/2012 ha infatti esteso la salvaguardia e dunque la possibilità di mantenere la vecchia normativa, ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991.

Si presti attenzione al fatto che valgono  dunque soltanto gli accordi stipulati in sede governativa, cioè quelli presso il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo o presso la Presidenza del consiglio dei ministri. Sono esclusi tutti gli accordi sottoscritti a livello aziendale/territoriale.

Quanto ai nuovi requisiti ricordo che per la pensione anticipata è necessario perfezionare 42 anni e 5 mesi di contribuzione (a qualsiasi titolo accreditata) per il 2013; 42 anni e 6 mesi per il 2014; 42 anni e 10 mesi dal 2016. Oppure 66 anni e 3 mesi per la pensione di vecchiaia. In tali casi la pensione decorrerebbe però il mese successivo al perfezionamento dei requisiti perchè le finestre mobili - per chi accede con i nuovi requisiti - sono state infatti abolite dal 1° gennaio 2012.

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Esodati bancari nell'occhio del ciclone

Mercoledì, 26 Settembre 2012

Sono bancario esodato dall'aprile 2010 con accordi sindacali aziendali e da settembre 2012 l'assegno versatomi fino ad ora dall' INPS è cessato. Ho maturato le 2080 settimane 40 anni di contrubuzione a fine marzo 2012 e sono quindi nella cosidetta finestra . L’azienda ha indicato nell’aprile 2013 la data della nuova finestra allungando il periodo di decorrenza alla pensione. Ho ricevuto la lettera INPS di possibile salvaguardia e ho già presentato domanda di pensione .Gradirei gentilmente da Voi sapere qual è la data definitiva in cui potrò andare in pensione e se percepirò il trattamento economico per il periodo ponte tra le due scadenze. L’Ufficio INPS sportello amico e il patronato, a cui mi sono rivolto, non sono stati in grado di darmi una risposta . Giancarlo

Si conferma che si trova nel periodo di finestra. Il periodo di slittamento è pari a 13 mesi per coloro che maturano i 40 anni di contributi nel corso del 2012 (Articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010 e ribadito dal messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012). Se raggiunge i requisiti a Marzo, la pensione decorrerà quindi dal 1° Maggio 2013. Quanto al periodo scoperto, l'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 ha attribuito al governo la facoltà di concedere, con apposito decreto, il prolungamento dell'assegno sino alla nuova finestra di decorrenza per i lavoratori - in mobilità ordinaria o lunga o nei fondi di solidarietà di settore sulla base di accordi ante 30 Aprile 2010 - che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° Gennaio 2011.

In attuazione di questa disposizione l'esecutivo ha per ora promulgato solo un primo provvedimento, il Decreto ministeriale numero 63655 del 5 Gennaio 2012 che ha concesso la proroga dell'assegno solo ai lavoratori che avrebbero maturato la decorrenza del trattamento entro il 31.12.2011. Non si conosce invece la tempistica precisa del Ministero relativamente agli altri lavoratori che sarebbero in possesso dei requisiti per ottenere la proroga del trattamento. Nelle more di nuove istruzioni governative è dunque da mettere in conto un periodo di vuoto economico.

 

nato il 28/04/1952, sono un esodato ENEL che ha chiuso il raporto di lavoro con l'azieda il 30/12/2007 mediante un accordo individuale di esodo incentivato seguito da conciliazione alla presenza di Confindustria e CGIL elettrici e non ho più ripreso a lavorare. Ho ottenuto nel gennaio 2008 l'autorizzazione ai versamenti volontari che ho effettuato fino al raggiungimento delle1875 settimane (36 e 3 settmane). Ho presentato ad agosto 2012 istanza (attraverso patronato) di inserimento nele liste dei slvaguardati da parte della commissione istituita presso la DTL di Cagliari dato che ho i requisiti per essere inserito tra i 6890 soggetti passibili di salvaguardia (lettera G del decreto Fornero). Il 14 settembre la Commissione istituita presso la DTL di Cagliari ha respinto la mia Istanza per essere incluso tra i 6890 salvaguardati aserendo che non rientro nele tipologie di accesso ai benefici della lettera G perchè sono in proscuzioe volontaria. Io ritengo che la Commissione stia perpetrado un abuso dovendo essa solo verificare se posseggo o meno i requisiti previsti dal decreto e non , come invece ha fatto, stabilire che poichè rientro in due fattispecie (esodati e prosecutori volontari) essa commissione può arrogarsi il diritto di negarmi l'accesso alla salvaguardia. Per assurdo, ma neanche tanto improbabilmente, il funzionario INPS che dovrebbe attestare il mio diritto come contributore volontario ptrebbe in egual maniera negarmi l'inserimento nei 12500 perchè ho i requisiti della lettera G. Io rtengo che sia urgente che vengano immediatamente resi pubblici i criteri in base ai quali le commissioni e i funzioari debbono procedere in modo da evitare strumentali esclusoni. Credo che il compito delle commissioni territorali e dei funzionari locali sia quello di verificare l'ogettiva presenza dei requisiti richiesti per ogni tipologia di salvaguardia e che solo al momento della stesura della gradatoria finale possa essere fatta una scelta di inserimento o meno in una tipologia. Battista

Effettivamente il caso dà origine a dubbi. Ciò deriva dalla circostanza che molti soggetti cessati dal servizio con accordi ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 hanno dovuto integrare la contribuzione tramite volontari chiedendo apposita autorizzazione prima del 4 dicembre 2011. Da qui l'incertezza circa il loro gruppo di appartenenza: potrebbero infatti appartenere contemporaneamente sia alla categoria dei cessati sia a quella dei prosecutori volontari. Uffici Inps, DTL e patronati non hanno fatto sino ad ora luce sulla vicenda.

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