Esodati. Attesa per il secondo decreto di Ottobre
Martedì, 18 Settembre 2012Vorrei sapere se farò parte dei nuovi 55 mila (d.l.6 luglio 2012 n.95 per i salvaguardati al n.6 estensioni della platea dei lavoratori all,a lettera d)ai lavoratori che con il decretolegge n.216 del2011 risultano i requisiti anagrafici e contributivi avrebbero comportato la decorrenza del trattamentomedesimo nel periodo compreso fra il 24mese eil 30mesesuccessivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n.201 del 2011. Sono del 5/52 ed ho 38 anni e qualche mese di contributi, senza lavoro dal 2010.Pasquale
Da quanto riporta rispetta i requisiti per il 1° gruppo dei salvaguardati (i 65mila) di cui al decreto interministeriale fornero del 1° giugno scorso. Questo decreto tutela infatti i lavoratori cessati dal servizio con accordo individuale o collettivo entro il 31.12.2011 che maturino la decorrenza entro dicembre 2013. Avendo raggiunto quota 96 nel maggio 2012 (60 anni + 36 di contributi) la sua pensione decorrerebbe dal mese di giugno 2013 e dunque entro la predetta data limite.
Le regole precise per il 2° gruppo (i 55mila) a cui si riferisce non sono note, si attende la pubblicazione di un nuovo decreto del ministero.
Buonasera, sono nata nel 1960, attualmente in mobilità da maggio 2011. Al momento la mia contribuzione é di 36 anni e mezzo. Ero operaia tessile. Al 31 maggio del 2014 finiró la mobilità, cosa mi devo aspettare? Anna
Da quanto emerge non matura il diritto alla pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità e dunque non è possesso dei requisiti per mantenere le previgenti regole di pensionamento.
Ho firmato un accordo di incentivo all'esodo per dimettermi il 31 dicembre 2010, siglato a settembre 2010 davanti alla Commissione Paritetica di Conciliazione (ABI). Sono nato a marzo 1953 (60 anni nel 2013) e con le vecchie regole avrei maturato i 40 anni di anzianità a Dicembre 2013.
Il 4 Gennaio del 2011 faccio richiesta all’ INPS di poter versare i contributi Volontari e l’ 8 Gennaio 2011 dall’ INPS ricevo la conferma della autorizzazione al versamento dei contributi volontari a partire dal Giugno 2011 per il I trim. 2011. Non ho ricevuto la lettera dell’INPS e non sono nell’elenco INPS dei primi 65000 esodati salvaguardati.
La mia domanda è:
A quale categoria di potenziali esodati appartengo?
1) lavoratori per i quali era stata autorizzata la prosecuzione volontaria di contribuzione e che maturano i requisiti per la pensione tra il 24° e il 36° mese dal varo del «Salva-Italia», vale a dire entro il 31 dicembre 2014
2) lavoratori che hanno che hanno fatto accordi individuali per l'uscita incentivata dall'azienda e che maturano i requisiti per la pensione entro lo stesso periodo (24-36 mesi da conteggiare partendo dal 1° gennaio),
3) Un quarantista.
A seconda della risposta cambiano i limiti numerici per l’inclusione alla salvaguardia vero?
Non è nell'elenco dei 65mila perchè il primo gruppo tutela coloro che maturano le decorrenza entro dicembre 2013. Ritengo che non figuri tuttavia neanche nel secondo gruppo dei 55mila perchè il limite di decorrenza che - come giustamente ha evidenziato - sia cessati dal servizio con accordi individuali o collettivi che autorizzati ai volontari devono soddisfare, è dicembre 2014. Nel suo caso sembra di comprendere che avrebbe maturato il diritto alla pensione di anzianità come quarantista, nel dicembre 2013. Ebbene ricordo che in tal caso la finestra si aprirebbe nel marzo 2015, dopo 14 mesi di slittamento. Siamo oltre la deadline consentita. I quarantisti scontano infatti finestre mobili piu' lunghe (13 mesi per il 2012; 14 per il 2013 e 15 dal 2014 in poi).
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6 Dicembre 2011 - Art 24, comma 14 del decreto legge numero 201 del
6 Dicembre 2011 come convertito dalla legge numero 214/2011
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 ; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.
14 Febbraio 2012 - Articolo 6, comma 2-ter e 6-bis introdotti dalla
legge di conversione numero 14 del 24 Febbraio 2012
al decreto legge numero 216 del 29 Dicembre 2011
14 Marzo 2012 - Circolare Inps numero 35 del 14 Marzo 2012
1 Giugno 2012 - Decreto Interministeriale Fornero del 1° Giugno 2012 sui lavoratori salvaguardati
6 Luglio 2012 - Articolo 22 DL 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge
numero 135 del 7 Agosto 2012 1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i ((presupposti)) e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina ((in materia di)) indennita' di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata; b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di eta'; c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,)) nonche' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012)), che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,)), avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita' di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
20 Luglio 2012 - Messaggio Inps numero 12196 del 20 Luglio 2012
31 Luglio 2012 - Circolare del Ministero del lavoro numero 19 del 31 Luglio 2012
9 Agosto 2012 - Messaggio Inps numero 13343 del 9 Agosto 2012
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Lavoratori Esodati. Le regole per la salvaguardia
Lunedì, 17 Settembre 2012Esodati: il vincolo della non rioccupazione
Lunedì, 17 Settembre 2012sono esodata da aprile 2010 e contributrice volontaria dalla stessa data. Non ho mai ripreso a lavorare, ho maturato le 2080 settimane a fine marzo 2012 e sono quindi nella cosiddetta "finestra". Detta finestra è aumentata di alcuni mesi in estate 2010, per effetto della legge 122/2010 se non sbaglio, allungando il periodo di decorrenza della pensione. Ho ricevuto la lettera INPS di possibile salvaguardia e ho già consegnato la dichiarazione di non avere rilavorato.
La mia domanda è: siccome sto finendo i soldi, e il periodo supplementare di finestra non è coperto in nessun modo, se mi si presenta un'occasione di lavoro io posso riprendere a lavorare senza perdere il diritto alla salvaguardia ?
In altri termini: il "paletto" di non avere rilavorato dopo l'autorizzazione, deve essere rispettato fino alla decorrenza della pensione, nonostante le lunghe finestre che per quelli come me sono aumentate in modo non previsto nè prevedibile? oppure si riferisce alla data della legge Fornero, quindi a dicembre 2011?
Il DM Fornero precisa genericamente che il lavoratore non deve aver ripreso l'attività lavorativa (dipendente o autonoma) successivamente al conseguimento dell'autorizzazione. Pertanto si ritiene - in assenza di indicazioni ufficiali contrarie - che il rispetto del requisito debba persistere anche successivamente al 6 Dicembre 2011, data di approvazione del Decreto Salva Italia, sino alla data di percezione del trattamento pensionistico. Nel caso di specie la pensione decorrerà dal mese di Maggio 2013.
Il decreto interministeriale fornero dello scorso 1° Giugno, nonchè il messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 ha precisato che i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione devono: 1) perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge; questi lavoratori non devono comunque aver ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione della prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Esodati, il punto sugli autorizzati ai volontari ante 2007
Giovedì, 06 Settembre 2012Mia moglie è stata autorizzata nel 2002 e non ha mai ripreso l'attività lavorativa. Ha sempre pagato i contributi. E' nata ad ott 1955, quindi 57 tra un mese e a maggio 2012 ha raggiunto i 1820 contr settimanali come da ecocert. Non ha mai ricevuto alcuna comunicazione di salvaguardia da Inps anche se ritengo dovrebbe avere i requisiti. Prima questione: è in possesso dei requisiti per essere tra i primi 65 mila. Se no sarebbe in possesso dei requisiti per i successivi 55mila? E ancora: se i requisiti non fossero giusti potrebbe andare in pensione con lo sperimentale? Enzo
Avevamo già parlato qui in modo sommario della questione. L'articolo 1, comma 8, legge n. 243 del 2004 come modificato dalla legge n. 247 del 2007, prevede che le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, entro il 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; l'interpretazione preferibile vuole che tale norma risulti ancora vigente (così come le circolari Inps n. 149 del 2004 e n. 60 del 2008, 126 del 2010 e 53 del 2011 che dettano la disciplina per gli autorizzati alla prosecuzione dei volontari in specie), poiché non risulta che l'Inps le abbia mai espressamente considerate superate con le nuove norme.
Il tenore letterale della circolare Inps n. 35 del 2012 nonchè del messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 (relativi alle novità introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011 e alla modalità di fruizione dei primi 65 mila salvaguardati) prevedono infatti che le vecchie regole continuano ad applicarsi ai soggetti che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 ancorchè il decreto interministeriale fornero del 1° giugno 2012 pubblicato in GU numero 171 il 24 Luglio 2012 abbia imposto nuovi requisiti ai lavoratori in oggetto.
Dunque qualora gli autorizzati ante 2007 rispettino anche i paletti di cui al DM fornero (cioè mancanza di attività lavorativa successivamente al conseguimento dell'autorizzazione ai volontari, presenza di un contributo accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 e maturazione del diritto alla decorrenza della pensione entro il 6 dicembre 2013 ora, dopo il Dl 95/2012, 6 dicembre 2014) essi possono considerarsi inclusi nella fattispecie derogatoria e, quindi, poter accedere alla pensione con 57 anni di età, 35 di contributi più la «finestra» (pari lo ricordo a 12 mensilità per i dipendenti e 18 per gli autonomi come sancito dall'articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010 e precisato dalla circolare inps numero 53 del 16 Marzo 2011).
Allo stato attuale infatti le norme che prevedono tali garanzie non sono mai state abrogate e dunque la signora dovrebbe essere in possesso dei requisiti per essere tra i salvaguardati (maturerebbe infatti il diritto alla decorrenza nel novembre 2013).
Ancora non chiaro invece il destino degli autorizzati ai volontari ante 2007 che non rispettino gli stringenti requisiti stabiliti dal Decreto interministeriale fornero. Per questi si attendono istruzioni ufficiali da parte degli organi competenti.
Esodati: occhio alle nuove decorrenze
Giovedì, 06 Settembre 2012Sono un lavoratore in mobilità che ha percepito la relativa quota fino alla finestra pensionistica del 1° gennaio 2012, avendo maturato i requisiti delle 2.080 settimane a settembre 2011. Ma con lo spostamento della finestra mobile, da marzo 2012 non la percepisco più, perchè mi è stata spostata la finestra al 1° ottobre 2012. So che, a parità di maturazione dei requisiti, chi aveva la vecchia finestra nel 2011 è stato coperto fino alla pensione, anche se percepita nel 2012. Avrei inoltre i requisiti per essere tra i 10mila salvati ma l'Inps non mi sa rispondere. Un funzionario
Non è chiara la situazione esposta. La maturazione dei 40 anni di contributi al settembre 2011 avrebbe dovuto comportare la decorrenza del trattamento pensionistico al 1° gennaio 2012 qualora il lavoratore fosse in mobilità per effetto di accordi antecedenti il 30 aprile 2010 e avesse risolto il rapporto di lavoro entro il 30 Ottobre 2008. Tali requisiti consentono il potenziale inserimento del lavoratore all'interno della graduatoria dei 10mila salvaguardati rispetto alla nuove decorrenze (articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010).
E' possibile avvalersi di questo beneficio previa presentazione della domanda di pensione con la quale il lavoratore dichiari di voler usufruire appunto della salvaguardia di cui all'articolo 12, comma 5, del citato decreto legge n.78 del 2010. Si ricorda che la mancata presentazione della domanda di pensione determina la non ammissione al beneficio (messaggio Inps del 30 gennaio 2012 n. 1648).Qualora non ammesso alla citata salvaguardia sarà soggetto alle nuove regole di decorrenza e il periodo di slittamento al momento attuale non è coperto.