Equo Indennizzo
L'equo indennizzo consiste in una somma di denaro corrisposta una tantum dall’Amministrazione al dipendente del pubblico impiego che abbia subito un’invalidità permanente o sia deceduto per ragioni di servizio, indipendentemente da responsabilità della Pubblica Amministrazione. L'istituto è stato introdotto dall’art. 68 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato (DPR 3/1957 e dal relativo regolamento di esecuzione, DPR 686/1986) e sino al 2011 coinvolgeva tutti i dipendenti dello stato.
A seguito della Legge Fornero (art. 6 della legge 201/2011) dal 6 dicembre 2011 l'equo indennizzo risulta erogabile nei soli confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico con esclusione, pertanto, dei dipendenti civili (assicurati presso la Cassa Stato, Cpdel, Cps, Cpi, Cpug) nonchè degli assicurati presso il Fondo Ferrovie e Fondo Poste. Recentemente il decreto legge sulla sicurezza delle città, attualmente all'esame del Parlamento, sta disponendo il ripristino dell'istituto in favore del personale della polizia municipale.
I presupposti
Ai fini dell'indennizzabilità della lesione o dell'infermità è necessario che esse siano riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili alle tabelle “A” o “B” di cui al DPR 915/1978 e che esse sia siano stabilizzate; o che il decesso del lavoratore sia stato riconosciuto a seguito della lesione o dell'infermità dipendente da fatti di servizio. In tal caso la domanda di equo indennizzo deve essere prodotta dagli eredi dell'assicurato deceduto. La misura dell'equo indennizzo è graduata in funzione della gravità della menomazione subita dal lavoratore secondo la tabella 1 allegata alla legge 662/1996.
Tale tabella prevede, dopo la modifica operata dall'articolo 1, co. 210 della legge 266/05 dal 1° gennaio 2006, che nei casi di lesioni ascritte alla prima categoria (cioè quelle più gravi) o che abbiano determinato il decesso del lavoratore l'importo dell'equo indennizzo è pari a 2 volte il trattamento dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo (es. R.I.A., assegno ad personam, tredicesima mensilità, ecc); nel caso di lesioni inferiori la misura dell'indennizzo è determinata in una percentuale oscillante tra il 92 ed il 3% dell'importo stabilito per la prima categoria. Nel caso in cui la domanda di riconoscimento della causa di servizio sia presentata dall’ex dipendente dopo il collocamento in quiescenza, lo stipendio da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’equo indennizzo è quello spettante al momento della cessazione dal servizio.
Riduzione dell'equo indennizzo
L’art. 49 del DPR n. 686/1957 dispone la riduzione dell’importo dell’equo indennizzo, nella misura del 25% se il dipendente ha superato i cinquanta anni di età, e del 50% se ha superato il sessantesimo anno. Il medesimo articolo precisa che agli effetti dell’applicazione di detta riduzione, l’età alla quale si deve aver riguardo è quella che il dipendente aveva al momento dell’evento dannoso, momento che va identificato con la data di conoscibilità dell’infermità quale risulta dal verbale di visita medica collegiale.
Ai sensi dell’art. 50 del DPR n. 686/1957 l’equo indennizzo è altresì ridotto del 50% se il dipendente ottiene contestualmente la pensione privilegiata; mentre se essa è riconosciuta in seguito, l’eccedenza è recuperata, in ragione della metà, mediante trattenute mensili del 10% sulla pensione (art. 144 DPR n. 1092/1973 che riproduce l’art. 60 DPR n. 686/1957). Il recupero del 50% dell’importo non è previsto nel caso di equo indennizzo conferito ai superstiti, a seguito del riconoscimento della dipendenza del decesso con attribuzione loro della pensione privilegiata indiretta. L’art. 50 del DPR n. 686/1957 prevede che vada dedotto dall’equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente o dai suoi superstiti in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione. Il beneficio, pertanto, non è cumulabile con le somme corrisposte dall'Inail a titolo di indennizzo o rendita nei confronti dell'assicurato o dei suoi superstiti.
Superstiti
In caso di decesso, i destinatari del beneficio sono gli eredi del lavoratore assicurato secondo le normali regole successorie previste dal codice civile. C'è da dire, inoltre, che i soli superstiti dei militari deceduti a seguito di incidente di volo, e' concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale del beneficio stesso, avuto riguardo alla misura in vigore al verificarsi dell'evento lesivo, anticipo che che viene reintegrato in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo (art. 1883 Dlgs 66/2010).
Documentazione e termini
La domanda di equo indennizzo va presentata all'amministrazione presso il quale l’interessato presta servizio e presuppone necessariamente quella di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Nell’ipotesi in cui la domanda di equo indennizzo sia contestuale alla richiesta di “riconoscimento” della dipendenza, il termine per la presentazione è di sei mesi decorrenti: a) dalla data in cui è avvenuto il decesso; b) dalla data dell’infortunio; c) dalla data in cui si è avuta conoscenza dello stato di malattia, dal quale sia derivata la menomazione ascrivibile a categoria tabellare.
La domanda di equo indennizzo può, inoltre, essere presentata nel corso del procedimento volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (che potrebbe, del resto, essere stato avviato d'ufficio da parte dell'amministrazione): a) entro dieci giorni dalla comunicazione, da parte dell’Amministrazione, dell’invio degli atti al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio per la richiesta di parere sulla dipendenza; b) entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio.
Dopo la cessazione dal servizio, il termine per la presentazione della domanda di equo indennizzo, è sempre di sei mesi dalla conoscibilità della menomazione derivante dall’infermità, entro il limite massimo di cinque anni dal collocamento a riposo (elevato a dieci per il parkinsonismo e le malattie ad eziopatogenesi non definita o idiopatica). Il termine dei sei mesi decorrente dalla data del decesso deve essere rispettato anche dai superstiti del lavoratore che intendano ottenere l'equo indennizzo. In caso di concessione di equo indennizzo, la domanda di aggravamento può essere proposta una sola volta, nel termine di cinque anni dalla comunicazione del decreto concessivo.
Si rammenta infine che, ove l'impiegato riporti per causa di servizio altra menomazione dell'integrita' fisica l'amministrazione procede alla liquidazione di nuovo indennizzo, se la menomazione complessiva dell'integrita' fisica che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo indennizzo andra' detratto quanto in precedenza liquidato (art. 57, DPR 686/1957).
Documenti: DPR 3/1957; DPR 686/1957; DPR 461/2001