La Pensione Privilegiata Indiretta
La pensione privilegiata indiretta è il trattamento previdenziale che spetta ai superstiti di assicurato presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o delle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria che sia deceduto a causa di servizio. La pensione privilegiata indiretta compete, in particolare, nei casi di decesso in costanza di attività lavorativa quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio.
Nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti
L'articolo 6 della legge 222/1984 riconosce il diritto dei superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e successive modificazioni ed integrazioni, al diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità purché: 1) la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio; 2) dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici (cfr Circolare Inps 262/1984). La misura delle prestazione è determinata secondo le regole generali per la concessione della pensione di inabilità (con l'attribuzione, in particolare, della maggiorazione contributiva prevista per tale prestazione) mentre l'individuazione dei superstiti destinatari e delle relative quote di reversibilità sono quelle stabilite dalla normativa comune.
Nelle gestioni pubbliche
Considerando che dal 2012 l'istituto della pensione privilegiata e, più in generale, l'accertamento della causa di servizio, è stato abrogato nei confronti di tutti i dipendenti civili dello stato, il trattamento pensionistico privilegiato indiretto nelle gestioni pubbliche è ormai a vantaggio solo dei superstiti di assicurato appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico deceduto per ragioni di servizio.
Nei loro confronti l'importo della pensione privilegiata indiretta va letta coordinando le norme della Riforma Dini del 1995 che ha abrogato gran parte della normativa sulla reversibilità nel pubblico impiego con quelle di natura speciale contenute negli 92 e 93 del DPR 1092/1973 che riconosce ai superstiti un minimo pari al 50% della pensione privilegiata diretta di prima categoria. Nello specifico, pertanto, le aliquote di reversibilità sono stabilite nella misura del 60%, 80 e 100% rispettivamente a seconda se concorre solo il coniuge, il coniuge ed un figlio o il coniuge con due figli. Nella misura del 70, 80 e 100% se concorre solo un figlio, due o tre o più figli; e nella misura del 50% se, in assenza di coniuge e figli, concorrono genitori, e, infine, nella misura del 50%, 60, 75, 90 e 100% se rispettivamente, in mancanza dei genitori, concorrono da uno a tre fratelli, quattro, cinque, sei o più di sei fratelli o sorelle. I suddetti trattamenti soggiacciono alla riduzione del 25, 40 e 50% in funzione del reddito dei superstiti ai sensi dell'articolo 1, co. 41 della legge 335/1995 ad eccezione se il beneficiario fa parte di un nucleo familiare con figli minorenni, studenti di scuola media superiore fino a 18 anni, universitari fino a 26 anni o inabili.
Ai superstiti è però concesso, ove più favorevole, optare per la normativa pensionistica di guerra con l’applicazione della tabella G annessa al DPR 915/1978.
Le regole esposte si applicano anche con riferimento alle pensioni privilegiate di reversibilità ove il titolare del trattamento privilegiato sia deceduto a seguito delle infermità o delle lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento stesso.
Trattamento Speciale
C'è da dire, tuttavia, che l’art. 93 del DPR 1092/73 attribuisce, tra l'altro, al solo coniuge e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio, ovvero del titolare di trattamento privilegiato di 1^ categoria, con o senza assegno di superinvalidità, (qualunque sia stata la causa del decesso) l'attribuzione per la durata di 3 anni dal decesso del dante causa, di un trattamento speciale ai superstiti d’importo pari al valore della pensione di prima categoria. Il trattamento è stato riconosciuto, peraltro, anche alla vedova ed agli orfani del pensionato in godimento di trattamento privilegiato inferiore (dalla 2 alla 8 categoria) che decede per causa strettamente connessa all’infermità indennizzata (Corte dei Conti – Sezione III – Pensioni civili – sentenza n. 62254/88) nonchè ai superstiti di invalido di prima categoria deceduto per ragioni diverse da quelle che hanno dato luogo al trattamento privilegiato (art. 93, co. 4 Dpr 1092/1973). Detto beneficio spetta anche agli orfani maggiorenni purché inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del militare o del pensionato e in condizioni economiche disagiate. In definitiva solo alla scadenza del triennio tali soggetti inizieranno a fruire la pensione privilegiata ai superstiti essendo questa preceduta, normalmente, dal trattamento speciale il cui importo risulta più favorevole. Il trattamento speciale, è bene ricordarlo, non è oggetto della riduzione in funzione del reddito del beneficiario previsto dall'articolo 1, co. 41 della legge 335/1995 a differenza della pensione privilegiata indiretta.
Vittima del Dovere
Vale la pena ricordare che i suddetti benefici (derivanti cioè dalla generica causa di servizio) possono essere rafforzati da quelli previsti dalla normativa sulle vittime del dovere che ha inciso su determinati aspetti della pensione di reversibilità, integrando la funzione, intesa quale base di sostentamento dei bisogni della senescenza, con una qualificazione indennitaria e risarcitoria per aiutare la famiglia dell'avente causa. In particolare ai superstiti del personale militare e delle forze dell'ordine deceduto vittima del dovere in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni in servizio d'ordine pubblico,di vigilanza a infrastrutture civili e militari e in operazioni di soccorso spetta il cd. trattamento di attività in luogo della pensione privilegiata indiretta (art. 1897 Dlgs 66/2010) con relativa esenzione irpef oltre alle due annualità di pensione.
Trattamenti tabellari
Regolamentazione specifica interessa, invero, i destinatari dei trattamenti privilegiati di natura tabellare riconosciuti, ai sensi dell'articolo 67, co. 5 del DPR 1092/1973 ai militari non in servizio permanente: tali trattamenti non essendo riconducibili ad alcuna forma di previdenza esclusiva o sostitutiva dell’AGO (Circ. 875/1999 Ministero del Tesoro) continuano ad essere regolati interamente dal DPR 1092/1973 con conseguente applicabilità delle aliquote di reversibilità stabilite dall'articolo 88 del citato DPR (con un minimo del 50%), senza alcuna riduzione in funzione del reddito percepito dai superstiti e senza il prelievo irpef.