La Gestione Artigiani e Commercianti
Il fondo pensione per i commercianti e il fondo pensione per gli artigiani sono le gestioni speciali Inps per i lavoratori autonomi a cui devono essere iscritti gli imprenditori artigiani e i commercianti. Assieme al fondo pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli costituiscono le tre gestioni speciali a cui sono iscritti i lavoratori autonomi. Data la forte somiglianza tra le loro regole è utile trattare insieme questi due fondi previdenziali.
I destinatari. Sono tenuti all'iscrizione ai fondi in questione gli imprenditori artigiani e i commercianti. Si ricorda che la legge identifica l'imprenditore artigiano in colui che svolge un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi escluse le attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, salvo il caso in cui siano solamente strumentali ed accessorie all’esercizio dell’impresa.
Il Commerciante è, invece, il titolare di un'impresa che opera nel settore del commercio, terziario e turismo e che, a prescindere dal numero dei dipendenti, sia organizzata prevalentemente con lavoro proprio ed eventualmente dei componenti la famiglia.
La Pensione. I Fondi in parola erogano le tradizionali prestazioni IVS (cioè prestazioni di vecchiaia, di invalidità e trattamenti ai superstiti) previste dall'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (pensione anticipata, pensione di vecchiaia, assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità e pensione ai superstiti). Nel 2022 per effetto della Riforma Fornero la pensione di vecchiaia può essere conseguita a 67 anni (sia uomini che donne) unitamente a 20 anni di contributi; la pensione anticipata può essere raggiunta con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica. Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996 ha un ulteriore canale di uscita: a 64 anni e 20 anni di contributi effettivi a condizione che l'assegno non sia inferiore a 1.288 euro al mese (2,8 volte l'assegno sociale) oppure a 71 anni di età unitamente ad un minimo di 5 anni di contribuzione effettiva.
Cumulo d'ufficio La particolarità dei contributi presenti in queste gestioni è che possono essere utilizzati gratuitamente ex art. 16 della legge n. 233/1990 con quelli versati nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti senza dover ricorrere necessariamente alla ricongiunzione onerosa oppure al cumulo dei periodi assicurativi previsto dalla legge n. 228/2012. Si considerano, in altri termini, come se fossero versati in una unica gestione previdenziale e possono essere valorizzati, pertanto, anche per opzione donna, per le salvaguardie pensionistiche oppure per la normativa specifica dei lavori usuranti. Il cumulo, peraltro, è possibile anche con le gestioni della previdenza dello spettacolo (ex ENPALS).
Anticipi Si rammenta che dal 1° maggio 2017 anche i lavoratori assicurati presso le predette gestioni sono potenzialmente destinatari degli anticipi introdotti dalla legge n. 232/2016 (l'ape sociale se in possesso di almeno 63 anni e 30 di contributi; il pensionamento anticipato con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci) a condizione che rispettino le specifiche condizioni per il conseguimento di tali benefici (ad esempio invalidi almeno al 74% o soggetti che assistono un parente disabile). Si veda: quota 41 e ape agevolato per un approfondimento.
Le Aliquote
L'aliquota contributiva degli artigiani per il 2022 è attualmente fissata al 24%; mentre quella dei commercianti al 24,48%. Quest'ultima risulta leggermente più elevata in quanto contiene al suo interno una maggiorazione pari allo 0,48%, destinata al cosiddetto fondo per la rottamazione negozi (articolo 5, dlgs n. 207/1996) che interviene nei confronti dei soggetti che hanno cessato l'attività (e restituito la licenza), riconoscendo loro un indennizzo pari al minimo di pensione Inps sino alla vecchiaia. Sono previste specifiche riduzioni contributive per i pensionati ultra65enni, per i giovani collaboratori con meno di 21 anni, per gli affittacamere e per coloro che sono destinatari del regime forfettario introdotto dalla legge 190/2014 (questi ultimi possono ottenere uno sconto del 35% della contribuzione al prezzo però di un impoverimento della pensione, cfr: Circolare Inps 35/2016).
Minimale e massimale. Per il 2022 il minimale di reddito ai fini del calcolo della contribuzione dovuta all'Inps è pari a 16.243 euro. Due i massimali: chi ha iniziato a lavorare prima del 1996 versa sino ad un reddito di 80.465 euro ricavato dalla prima fascia del cosiddetto tetto di retribuzione pensionabile (48.279) maggiorato di due terzi; chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 paga contributi sino ad un reddito pari a 105.014 euro.