I Termini di Pagamento della Buonuscita
Dal 1° gennaio 2014 i tempi per mettere in tasca i trattamenti di fine lavoro (tfr) e di fine servizio (tfs) dovuti a statali e dipendenti pubblici sono diventati piu' lunghi. Si deve attendere un periodo variabile da circa da 3 mesi e mezzo a 27 mesi a seconda della causa che ha dato origine alla risoluzione del rapporto di lavoro. Inoltre se la prestazione supera un certo importo, la somma viene frazionata in due o tre rate annuali. Vediamoli.
Inabilità o decesso
Per i pensionamenti per inabilità o per decesso l'attesa è di 15 giorni + 90 giorni per consentire all'Inps di liquidare la domanda. Nel complesso 3 mesi e mezzo.
Esuberi e raggiungimento limiti di servizio
Lo spostamento sale a 15 mesi (12 mesi + 90 giorni) per raggiungimento dei limiti di età o dei limiti di servizio, per cessazione del lavoro a tempo determinato, o per risoluzioni unilaterali dell'amministrazione (cioè nel caso degli esuberi).
Dimissioni Volontarie
Il termine di pagamento è di 27 mesi (24 mesi + 90 giorni) nei casi di dimissioni volontarie, licenziamenti e destituzioni.
Decorrenza dei termini
In generale i predetti termini decorrono dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Tuttavia se la cessazione dal servizio si verifica per l'accesso a determinate prestazioni pensionistiche i termini decorrono da una data teorica, successiva alla risoluzione, che comporta un ulteriore ritardo nell'erogazione del TFS/TFR rispetto ai termini sopra esposti. In particolare:
- Per l'ape sociale il termine decorre 12 mesi (+ 90 giorni) dal teorico raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (attualmente 67 anni);
- Per il pensionamento con 41 anni di contributi (lavoratori precoci) i termini decorrono dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti: 24 mesi (+ 90 giorni) dai requisiti contributivi teorici per il diritto a pensione anticipata (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi); 12 mesi (+ 90 giorni) dal teorico raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (attualmente 67 anni);
- Per «quota 100» e «quota 102» i termini decorrono dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti: 24 mesi (+ 90 giorni) dai requisiti contributivi teorici per il diritto a pensione anticipata (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi); 12 mesi (+ 90 giorni) dal teorico raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (attualmente 67 anni);
- Per la pensione anticipata in regime di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 232/2016 il termine decorre 12 mesi (+ 90 giorni) dal teorico raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (attualmente 67 anni)
Si noti che questa ulteriore dilazione non si applica alle pensioni liquidate in regime di totalizzazione nazionale (dlgs n. 42/2006); nel cumulo di cui al dlgs n. 184/1997; nell'ape volontario e in opzione donna. In questi casi i termini decorrono dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Per i lavoratori in esubero ai sensi dell'articolo 2, co. 11 del Dl n. 95/2012 (cd. decreto sulla spending review) sono stati introdotti particolari termini di decorrenza.
Rateazioni
Dal 1° gennaio 2014 se la buonuscita è superiore a 50mila euro lordi c'è un'ulteriore attesa. Se la buonuscita non supera 50 mila euro lordi il pagamento avviene in una unica soluzione; tra 50 mila e 100 mila euro il pagamento è diviso in due rate: 50 mila euro il primo anno e la restante parte dopo 12 mesi dal pagamento della prima, e; oltre 100 mila euro il pagamento è in tre rate: 50 mila il primo anno, 50 mila il secondo, la rimanenza il terzo.
Ad esempio un lavoratore che si dimette con 120 mila euro lordi di buonuscita prenderà 50 mila euro dopo 27 mesi dalle dimissioni; altri 50 mila euro dopo 12 mesi dal pagamento del primo importo e la restante parte, pari a 20 mila euro, dopo altri 12 mesi. In pratica gli ultimi 20 mila euro arriveranno dopo ben quattro anni e tre mesi (51 mesi) dalle dimissioni.
E' appena il caso di precisare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 159 del 17 Aprile 2019 ha dichiarato legittima la normativa che impone tale dilazione.
La tavola sottostante riepiloga gli attuali termini di pagamento della buonuscita.
Anticipo del TFS
Per contenere gli effetti della dilazione il dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 ha previsto per i soli lavoratori che accedono alla pensione con «quota 100» e «quota 102» o con i requisiti stabiliti dall'articolo 24 del dl n. 201/2011 - cioè la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia a favore degli assicurati con o senza anzianità contributiva al 31.12.1995 - la facoltà di ottenere un anticipo del TFS o del TFR dal sistema bancario a condizioni agevolate per un importo massimo di 45 mila euro (si veda qui per dettagli).
Il citato dl n. 4/2019 ha introdotto, infine, anche una detassazione del TFS (non anche del TFR) graduata in funzione dell'attesa nell'erogazione della prestazione (si veda qui per dettagli).