Il Calcolo della Pensione con l'Opzione per il Sistema Contributivo
Molti lavoratori, soprattutto lavoratrici, si trovano di fronte alla scelta di una liquidazione della pensione con l'applicazione delle regole interamente contributive. L'opzione, prevista dall'articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995 per gli iscritti alle forme di previdenza pubblica obbligatoria sino al 2011 consentiva anche di profittare dei canali di uscita anticipati previsti per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995.
Dal 2012 l'agevolazione è stata sopressa con la legge Fornero e, pertanto, salvo quei pochi casi in cui il calcolo contributivo resti più favorevole di quello misto o retributivo (e quindi l'assicurato lo sceglie liberamente) l'opzione è divenuta progressivamente una penalità in cambio di particolari benefici previdenziali, in primo luogo un anticipo del pensionamento. L'opzione, infatti, consente:
- alle lavoratrici l'esercizio di «opzione donna» (se in possesso di 59 anni e 35 anni di contribuzione al 31 dicembre 2021; oppure 61 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023 e siano caregiver, invalide o dipendenti/licenziate da imprese in stato di crisi);
- ai lavoratori e alle lavoratrici l'esercizio del computo nella gestione separata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del dm 282/1996;
- ai lavoratori e alle lavoratrici il ricorso alla totalizzazione nazionale ai sensi del dlgs n. 42/2006 in assenza della maturazione di un diritto autonomo nella gestione in cui sussiste anzianità anteriore al 31 dicembre 1995;
- ai lavoratori e alle lavoratrici l'utilizzo della «pensione anticipata flessibile» di cui all'articolo 1, co. 139 della legge n. 213/2023 (62 anni e 41 anni di contributi con i requisiti maturati nel 2024);
- ai lavoratori e alle lavoratrici la fruizione del riscatto agevolato della laurea di periodi temporali da accreditare entro il 31.12.1995.
Criterio di calcolo
Il calcolo della pensione attraverso tali regole è complesso in quanto differisce dal calcolo contributivo tradizionale per la necessità di far rientrare nella logica del “montante” anche i periodi di contribuzione accreditata prima del 1996, ossia le anzianità maturate prima dell'introduzione del sistema contributivo. Per questa ragione la pensione viene determinata attraverso la somma di due distinte quote, la prima rappresentata dalle anzianità contributive maturate dal lavoratore prima del 1996; la seconda sulle anzianità maturate dal 1° gennaio 1996.
Il calcolo della prima quota (ante 1996) è la parte più ostica dell'intero procedimento in quanto bisogna procedere ad una ricostruzione virtuale delle retribuzioni, dei contributi che sarebbero stati versati dal lavoratore e, in definitiva, del relativo montante che il soggetto avrebbe ottenuto alla data del 31.12.1995. Ricostruzione non sempre possibile per mancanza, spesso di dati molto lontani nel tempo. Per questa ragione il legislatore ha previsto che le retribuzioni considerate per estrarne la contribuzione pensionabile relative al periodo antecedente al 1996 non sono quelle effettivamente percepite nel corso di tutto il periodo antecedente il 1996, ma solo quelle di un periodo ridotto immediatamente a ridosso: gli ultimi 10 anni per l’AGO e forme sostitutive mentre, per le forme esclusive dell’AGO, gli ultimi 3 anni o - per i soggetti con più di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992 - l’ultimo anno e mezzo prima del 1° gennaio 1996. La contribuzione di ciascuno degli anni del periodo di riferimento viene calcolata applicando alla retribuzione o reddito pensionabile l’aliquota contributiva vigente in ciascun anno in ciascuna gestione, purché entro il limite massimo dell’aliquota contemporaneamente vigente nel FPLD.
Per determinare il montante virtuale al 31 dicembre 1995, la media annua, mensile o settimanale delle contribuzioni del periodo di riferimento viene moltiplicata per il numero complessivo di anni, mesi o settimane di contributi accreditati dall’inizio dell’assicurazione fino al 31 dicembre 1995; questo numero, però, viene opportunamente ridotto riducendo l’anzianità contributiva, anno per anno, in base al rapporto di grandezza tra l’aliquota contributiva vigente in ciascun anno e quella media ponderata vigente, nella gestione che deve liquidare la pensione, nel decennio temporale immediatamente precedente l’anno in cui è stata effettuata l’opzione. Il valore complessivo deve essere quindi rivalutato per il tasso di capitalizzazione e poi sommato alla seconda quota di pensione, relativa alle anzianità maturate dal lavoratore dopo il 1995, sino alla pensione, calcolata secondo le regole normali contributive.
Tecnicamente bisogna effettuare cinque passaggi fondamentali. Vediamoli.
La base imponibile nel periodo di riferimento. In primo luogo occorre individuare la base imponibile nel periodo di riferimento antecedente al 1996. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e fondi ad essi sostitutivi (cioè il settore privato) il periodo corrisponde alle ultime 520 settimane di contribuzione anteriori al 1.1.1996; per gli iscritti ai fondi esclusivi dell'AGO (es. pubblico impiego) bisogna distinguere: se ci sono almeno 15 anni di servizio al 31.12.1992 il periodo di riferimento coincide con gli ultimi 18 mesi anteriori al 1.1.1996 purché compresi tra il 1.1.1993 ed il 31.12.1995; se ci sono meno di 15 anni di contribuzione alla data del 31.12.1992 il periodo di riferimento coincide con l'intero triennio 1993/1995. In ciascun anno, la base imponibile non può essere presa in considerazione per un importo superiore all’importo del massimale imponibile vigente per il sistema contributivo, opportunamente svalutato, rispetto al 1996, in base al coefficiente desunto dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
La retribuzione media settimanale nel periodo di riferimento. In secondo luogo occorre determinare l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota contributiva in vigore nell'anno interessato. Si ricorda che l'aliquota contributiva dal 1993 deve essere incrementata di un punto percentuale per la quota di retribuzione imponibile eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'articolo 21, comma 6, della legge n. 67/1988 (tale limite è pari a euro 27.617,53 per l'anno 1993, euro 28.592,60 per l'anno 1994, a euro 29.736,56 per l'anno 1995). Il valore dei contributi, virtualmente versati, devono essere rivalutati ciascun anno su base composta fino al 31.12.1995 utilizzando il tasso annuo di capitalizzazione.
Il valore ottenuto, che rappresenta la contribuzione media versata nel periodo di riferimento rivalutata al 31 dicembre 1995, va diviso per la somma del numero di settimane di contribuzione versata nel periodo di riferimento. In questo modo si determina la retribuzione media settimanale percepita dall'interessato nel periodo di riferimento.
Nel pubblico impiego la rivalutazione avviene applicando direttamente alla base imponibile la variazione media quinquennale del PIL, determinata dall'ISTAT e pubblicata in data 28 marzo 1997 (pari a 1,088611 per l'anno 1993, a 1,072990 per l'anno 1994 ed a 1,065726 per l'anno 1995). La somma delle contribuzioni cosi' calcolate e rivalutate, rilevate nell'arco temporale 1 gennaio 1993/31 dicembre 1995, va divisa per il numero degli anni o frazione di anni relativi allo stesso periodo di riferimento (36 mesi, qualora l'iscritto sia in possesso di un'anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a 15 anni ovvero 18 mesi, qualora in possesso di un'anzianita' pari o superiore a tale limite). Si determina così la retribuzione media mensile del periodo di riferimento. Si rammenta che nei fondi esclusivi dell'AGO la retribuzione è calcolata considerando anche gli emolumenti accessori ancorché essi siano entrati nella base pensionabile solo dal 1° gennaio 1996 (art. 2, co. 4 dlgs n. 180/1997).
L'anzianità contributiva antecedente al periodo di riferimento. Bisogna poi individuare l’anzianità contributiva precedente al periodo di riferimento. Quindi, se il periodo di riferimento è completamente coperto di contribuzione, si tratta dei contributi dall’inizio del rapporto assicurativo fino a tutto il 1985 per i dipendenti privati e gli autonomi e sino al 31 dicembre 1992 per i dipendenti pubblici (indipendentemente dal fatto che abbiano più o meno di 15 anni di contributi al 31.12.1992). Questa anzianità, tuttavia, non va presa così com'è ma deve essere ridotta di un valore pari alrapporto tra l'aliquota contributiva vigente in detto anno e l'aliquota contributiva media vigente nei 10 anni di calendario precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. In sostanza bisogna ponderare questo periodo di un valore che risulterà tanto maggiore quanto minore era l'aliquota di contribuzione afferente al fondo nell'anno preso in questione. Ad esempio 52 settimane di contributi nel 1980 equivalgono solo a 38 settimane ponderate dato che il rapporto tra l'aliquota vigente all'epoca (23,89%) e quella attuale (calcolata sulla base delle medie degli ultimi dieci anni, 33%) è pari a 0,72 (52 x 0,72 = 38).
Il montante complessivo alla data del 31.12.1995. A questo punto occorre sommare i contributi ridotti secondo il calcolo appena descritto e ad essi aggiungere, senza alcuna riduzione, il numero di contributi compresi nel periodo di riferimento prima descritto. Si determina così l’anzianità contributiva complessiva per il periodo precedente il 1996. Questo periodo diventa il moltiplicatore della contribuzione media già calcolata nel periodo di riferimento. Il risultato del prodotto tra la media della contribuzione settimanale o mensile versata e l'anzianità contributiva costituisce la quota di montante relativa al periodo precedente il 1996, che deve essere rivalutata con i coefficienti PIL nel periodo dal 1996 fino all’anno precedente la data di decorrenza della pensione.
La somma dei montanti. Al valore sopra determinato occorre aggiungere la quota di pensione maturata dopo il 1995 secondo le normali regole di calcolo contributive (cioè si prende il 33% della retribuzione annua imponibile e la si rivaluta annualmente per il tasso di capitalizzazione sino all'anno di decorrenza della pensione. La somma dei due montanti già rivalutati (A e B) costituisce il montante complessivo sul quale si applica il coefficiente di trasformazione relativo all’età raggiunta dal soggetto al momento della decorrenza della pensione.
Documenti: Circolare Inps 181/2001; Circolare Inpdap 65/2001; Circolare Inps 108/2002; Dlgs 180/1997; Circolare Inpdap 62/1997;