Indennità Speciale Annua
L'indennità speciale annua è un assegno accessorio erogato in favore degli invalidi di guerra e dei dipendenti pubblici invalidi per causa di servizio. Regolato dall'articolo 25 del DPR 918/1975 e dall'articolo 111 del DPR 1092/1973 l'indennità compete ai titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile ed ai titolari di pensione di guerra nella misura pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante al 1° dicembre di ogni anno a titolo di pensione e di assegni accessori e l’importo della tredicesima mensilità non considerando l’indennità integrativa speciale, qualora la medesima sia corrisposta a parte e non inglobata nella base pensionabile.
L'indennità speciale annua, in sostanza, non è altro che la 13^ mensilità delle pensioni di guerra e dei relativi assegni accessori entrambi, come noto, erogati per 12 mensilità annue; mentre per quanto riguarda i titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile l'indennità costituisce la 13^ mensilità degli assegni accessori riconosciuti all'invalido (es. assegno di superinvalidità, indennità di assistenza e accompagnamento, assegno di incollocabilità, assegno di cumulo). Per le pensioni aventi decorrenza da data successiva al 1° gennaio ovvero cessate nel corso dell’anno, analogamente a quanto previsto per la tredicesima mensilità, l’indennità speciale annua è corrisposta in ragione di 1/12 per ogni mese e frazione di mese superiore a 15 giorni. L'indennita' speciale e' corrisposta in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno dall'Inps o dalle direzioni territoriali del Tesoro (nel caso delle pensioni di guerra).
Condizioni per il diritto
Per il conseguimento dell'indennità il titolare di pensione privilegiata o assegno rinnovabile di prima categoria non deve svolgere attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di terzi; se titolare di trattamento ascrivibile dalla 2^ alla 8^ categoria tabellare non deve svolgere attività lavorativa in proprio o alle dipendenze e non deve aver conseguito, nell’anno precedente quello considerato, redditi propri assoggettabili all’IRPEF per un ammontare rispettivamente superiore a 17.598,1 € (anno 2022) ai sensi di quanto previsto dall’art. 70 del DPR 915/1978 e dell’adeguamento automatico di cui alla legge n. 342/1989. La concessione è effettuata dalla competente sede provinciale Inpdap previa domanda dell'interessato; opera, ai fini del pagamento, la prescrizione quinquennale. La domanda deve contenere l’obbligo a comunicare tempestivamente alla competente sede INPDAP il venir meno delle condizioni previste.
Per quanto riguarda gli invalidi di guerra l'indennità viene concessa per i titolari di pensione di guerra di prima categoria anche a prescindere dall'eventuale svolgimento di attività lavorativa (circostanza che, invece, preclude al riconoscimento della prestazione agli invalidi del servizio) mentre per i titolari di trattamento pensionistico di guerra ricompreso tra la seconda e l'ottava categoria l'indennità speciale annua è riconosciuta al ricorrere delle medesime condizioni sopra individuate con riferimento agli invalidi per il servizio (assenza di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa in proprio o alle dipendenze e redditi Irpef, nell’anno precedente quello considerato, inferiore a 17.598,1 €).