Indennità Una tantum Privilegiata
L'indennità una tantum privilegiata è una somma economica erogata nei confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco qualora abbia riportato infermità o menomazioni, riconosciute derivanti da causa di servizio, ascrivibili alla tabella B annessa al DPR 915/1978 e s.m.i., in luogo della pensione privilegiata o dell'assegno rinnovabile (art 69 DPR 1092/1973). Si tratta, in definitiva, di un'indennità riconosciuta ove le lesioni o le infermità riscontrate siano di natura più lieve rispetto a quelle che danno diritto all'attribuzione della pensione privilegiata o dell'assegno rinnovabile (che invece risultano ascritte alla Tabella A allegata al predetto DPR 915/1978) e viene riconosciuta a prescindere dal servizio maturato ai fini del trattamento di quiescenza. Il trattamento è cumulabile con eventuali ulteriori trattamenti pensionistici (ordinari o di privilegio) oltre che con l'equo indennizzo. La prestazione non spetta, invece, al personale civile dello stato.
La misura dell'indennità
L’indennità, se il beneficiario non è titolare di altro trattamento pensionistico (di privilegio o ordinario), è pari a una o più annualità della pensione privilegiata di ottava categoria, fino ad un massimo di cinque annualità secondo la gravità della menomazione fisica riconosciuta dal giudizio della Commissione Medico Ospedaliera. Se dal verbale le menomazioni che danno diritto all’indennità sono più di una, tutte ascrivibili alla predetta tabella B, il trattamento spettante è determinato in base alla somma delle annualità riconosciute per ciascuna menomazione, fermo restando il limite massimo del trattamento pari a cinque annualità.
Cumulo con altre prestazioni
Se il beneficiario risulta titolare di altro trattamento pensionistico di privilegio o di pensione ordinaria l'indennità viene determinata in misura tale da non superare il trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte all'8ª categoria della tabella A. Le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono pienamente cumulabili tra loro.
In particolare se l'interessato ha riportato menomazioni ascrivibili anche alla tabella A allegata al DPR 915/1978 con diritto, pertanto, alla pensione privilegiata o all'assegno rinnovabile, l'importo dell'una tantum viene determinato moltiplicando il numero di annualità riconosciute dalla CMO per la differenza tra il trattamento di privilegio conseguito ed il trattamento virtuale derivante dal trattamento privilegiato conseguito con il cumulo ulteriore di una lesione o una infermità ascrivibile all'8^ categoria secondo quanto stabilito dalla Tabella F1 allegata al DPR 915/1978. Ad esempio per la determinazione dell'indennità una tantum di un soggetto titolare di una pensione privilegiata di 4^ categoria ed una lesione ascrivibile alla Tabella B, l'indennità una tantum è determinata dalla differenza tra il trattamento di 3^ categoria (risultante dal cumulo virtuale di una ulteriore lesione di ottava categoria al trattamento privilegiato di 4^ categoria) e quello di 4^ categoria moltiplicato per il numero di annualità attribuite dalla CMO entro un massimo di 5. Per gli esempi di calcolo si veda l'allegato 2 alla nota Indap 36/2010. Resta inteso che nel caso in cui dal cumulo teorico tra le infermità ascrivibili alla tabella A e l’ottava categoria teorica, il trattamento privilegiato fosse dello stesso importo di quello già spettante a titolo di pensione di privilegio non si da luogo ad alcuna ulteriore liquidazione.
Nel caso in cui il titolare abbia conseguito la pensione ordinaria l'indennità una tantum viene determinata moltiplicando il numero di annualità riconosciute dalla CMO per la differenza tra la pensione privilegiata di 8^ categoria (virtuale) e la pensione ordinaria effettivamente conseguita entro un massimo di 5 annualità. Per l'esempio di calcolo si veda l'allegato 1 alla nota Inpdap 36/2010.
Pensioni di Guerra
L'indennità una tantum spetta anche agli invalidi di guerra che abbiano contratto una lesione o una infermità ascrivibile alla tabella B allegata al predetto DPR (art. 11, co. 3, DPR 915/1978). Le condizioni per l'attribuzione sono le medesime sopra esposte. In particolare anche in tal caso l'indennita' per una volta tanto, è stabilita in una misura pari ad una o piu' annualita' della pensione di guerra di 8ª categoria (stabilita in misura tabellare a differenza di quanto accade per gli invalidi del servizio), con un massimo di cinque annualita', secondo la gravita' della menomazione fisica. Quando sussistano piu' menomazioni che diano titolo ciascuna ad indennita' per una volta tanto, il trattamento spettante all'invalido e' determinato in base alla riduzione della capacita' lavorativa generica risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il limite massimo di cinque annualita' ove, per il complesso delle invalidita', non spetti pensione od assegno temporaneo. Qualora il beneficiario abbia titolo ad una pensione di guerra o un assegno temporaneo ai sensi della tabella A ed una indennita' per una volta tanto ai sensi della tabella B, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non può in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte all'8ª categoria della tabella A.
Documenti: Nota Inpdap 36/2010