Nona salvaguardia
La nona salvaguardia è un nuovo provvedimento legislativo contenuto nella legge di bilancio per il 2021 che garantisce l'ultrattività delle regole di pensionamento vigenti nell'assicurazione pubblica obbligatoria sino al 31 dicembre 2011 (cioè prima dell'entrata in vigore della Legge Fornero) a favore di 2.400 soggetti privi di occupazione al 2011 o che avevano siglato accordi per l'uscita dal mondo del lavoro. Al pari di quanto previsto nelle otto precedenti salvaguardie pensionistiche (l'ultima risale a ben quattro anni fa) i beneficiari della misura continuano a godere delle vecchie disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza anche se il diritto al pensionamento matura dopo il 31 dicembre 2011.
Pertanto per andare in pensione i beneficiari possono sfruttare la vecchia pensione di anzianità (che prevedeva il perfezionamento di un quorum inteso come somma dell'età anagrafica con quella contributiva oppure con i 40 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica) o le precedenti regole sul pensionamento di vecchiaia. Per un approfondimento sulle regole di pensionamento che vengono fatte rivivere in via eccezionale dalla disposizione in esame non può che rinviarsi alla seguente scheda: la normativa di pensionamento ante fornero. Indicativamente si può anticipare che il beneficio si rivolge soprattutto alle lavoratrici del settore privato rimaste senza lavoro dal 2011, le più penalizzate dall'innalzamento dell'età pensionabile della Riforma Monti-Fornero.
I profili di tutela ammessi
Possono presentare istanza di accesso alla salvaguardia i soggetti che si riconoscono in uno dei quattro profili di tutela individuati nella tavola sottostante. Si tratta dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS in possesso o meno di un versamento volontario alla data del 6 dicembre 2011, i lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi, anche con incentivo all'esodo, dimessi o licenziati, i lavoratori in congedo straordinario per assistere figli disabili e i lavoratori con contratti a tempo determinato.
Oltre alle citate condizioni è necessario maturare la decorrenza della pensione, secondo le precedenti regole pensionistiche, entro il 120° mese successivo all'entrata in vigore della legge Fornero, quindi entro il 6 gennaio 2022. Si noti che questo termine vale per tutti i profili di tutela (a differenza di quanto previsto nell'ultima salvaguardia) e deve essere calcolato tenendo conto della finestra mobile (12/15/18/21 mesi) applicabile ai sensi della precedente disciplina a seconda della prestazione pensionistica richiesta. Naturalmente possono presentare istanza anche i lavoratori, nei suddetti profili di tutela, che pur potendo beneficiare di precedenti salvaguardie pensionistiche ne sono risultati esclusi per non aver presentato la domanda entro i termini stabiliti.
E' possibile controllare l'appartenenza alla nuova salvaguardia pensionistica tramite questo programma realizzato da PensioniOggi.it
Domande entro 60 giorni
Per accedere alla misura gli interessati devono presentare, come stabilito dal Dm 14 Febbraio 2014, istanza di accesso a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, cioè a partire dal 1° gennaio 2021 ed entro il 2 marzo 2021 (cfr: Messaggio Inps 195/2021). Nello specifico gli autorizzati ai volontari dovranno presentare istanza esclusivamente all'INPS, tutti gli altri soggetti dovranno produrre istanza alle sedi territorialmente competenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Circ. Inl n. 5/2021) oltre che all'INPS.
Monitoraggio
E' previsto un meccanismo di monitoraggio delle domande presentate sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro (per i lavoratori in congedo al 2011 per assistere il figlio disabile si considera, a tal fine, che la data di cessazione si realizzi il 1.1.2021). L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande pervenute, quelle accolte e quelle respinte.
I benefici sono riconosciuti nei limite di 2.400 soggetti (il contingente è unico senza più alcuna differenziazione numerica a seconda dei profili di tutela, come avveniva in passato) e nel limite massimo di spesa di 34,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 26,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026. Ove i predetti limiti numerici o di spesa siano superati, anche in via prospettiva, l'INPS non potrà più accogliere ulteriori domande di ammissione al beneficio. La pensione per i beneficiari, in ogni caso, non potrà avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021.
Documenti: Circolare Inps 39/2021