I chiarimenti
Le indicazioni riguardano la nuova facoltà, riconosciuta dall'articolo 20 del DL 4/2020 sino al 31 dicembre 2021, di riscattare periodi non coperti da contribuzione in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non titolari di pensione (cosiddetta "pace contributiva"). Il legislatore ha stabilito, infatti, da un lato che il relativo onere a carico del contribuente sia detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi; dall'altro che il versamento dell'onere per il riscatto possa essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
Le modalità di recupero
A tal fine l'Agenzia spiega che la ripartizione dell'importo detraibile (cinque anni) è indipendente dalla durata della rateazione concedibile (dieci anni) in quanto la detrazione è riconosciuta in relazione all'ammontare dell'onere effettivamente sostenuto dal contribuente nel corso del periodo di imposta. Pertanto, la detrazione dall'imposta lorda spettante, a seguito del riscatto previdenziale, è pari al 50 per cento di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
In sostanza se il contribuente sceglie di pagare l'onere in unica soluzione recupererà il 50% di quanto versato in cinque rate di pari importo (la prima nell'anno stesso di sostenimento dell'onere e le altre nei successivi quattro anni); se il contribuente opta per la dilazione dell'onere in dieci anni la detrazione sarà pari al 50 per cento della somma effettivamente versata in ciascuno dei dieci anni e sarà riconosciuta in cinque rate di pari importo (la prima nell'anno stesso di sostenimento dell'onere e le altre nei successivi quattro anni); in tal caso, pertanto, la detrazione sarà riconosciuta in un arco temporale pari complessivamente a quattordici anni con il recupero fiscale del 50% della rata pagata il decimo anno concentrata nei successivi quattro anni dal completamento della rateizzazione. I contribuenti vedranno quindi una crescita degli importi da portare in detrazione nei primi cinque anni dall'adesione alla rateizzazione, una stabilizzazione nel quinquennio successivo ed una graduale riduzione negli ultimi quattro anni dal versamento dell'ultima rata.