L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Una norma della legge Fornero del 2012 consente alle imprese private di incentivare l'uscita dei lavoratori a cui mancano 4 anni alla pensione.

Kamsin Oggi per incentivare i lavoratori all’uscita delle aziende private c'è uno strumento normativo in piu'. Si tratta dell’incentivo all’esodo per i dipendenti vicini alla pensione, introdotto dalla legge 92/2012 (articolo 4 commi 1-7), e attuato dal ministero del Lavoro con le circolari 24/2013 e 33/2013 e con la circolare Inps 119/2013.

La misura prevede che i lavoratori possono accedere in anticipo alla pensione con oneri posti interamente a carico del datore di lavoro. Questi, infatti, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e fino alla data di pensionamento - che deve cadere nei quattro anni successivi (48 mesi) - dovrà corrispondere loro la prestazione di esodo, pari all’importo della pensione idealmente maturata alla data dell’esodo, secondo le regole in vigore, e dovrà versare la contribuzione figurativa che consentirà al lavoratore di maturare il diritto a pensione. L'onere del datore deve essere assistito obbligatoriamente da una fideiussione bancaria, così da assicurare il puntuale e totale diritto degli esodandi e da non gravare sulle finanze pubbliche.

La procedura è attivabile dalle imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti attraverso un'intesa preliminare con le sigle sindacali. Un altro tipo di accordo, che dà luogo ad un esodo obbligatorio, è inserito nella procedura di licenziamento collettivo con le regole della mobilità, in base agli articoli 4 e 24 della legge 223/91. Questa procedura segue il suo iter naturale, con l’unica differenza che il dipendente licenziato – invece di beneficiare del trattamento di mobilità – , si vedrà corrisposti i vantaggi economici previsti dalla legge 92/2012 come incentivo all’esodo.

L'importo della prestazione all’esodo che, come detto, può durare fino a 4 anni, è uguale al trattamento di pensione ipoteticamente maturato dal lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro.  Si tratta di un importo determinato secondo le regole in vigore al momento dell’incasso della rendita previdenziale maturata nella gestione di competenza. Pertanto, qualora il lavoratore acceda alla pensione anticipata senza aver compiuto i 62 anni - e dunque subendo la penalizzazione - l'importo della prestazione all'esodo sarà ridotto nella stessa misura in cui sarà ridotta la prestazione pensionistica.

Se un "esodato", ad esempio, ha 59 anni e mancano tre anni al compimento dei 62, si vedrà accreditare una prestazione ridotta, rispetto a quella teorica, del 4% (1% per il primo anno, 1% per il secondo, e 2% per il terzo). Cio' in quanto del 3% sarebbe ridotta la rendita previdenziale. Se, invece, alla data di decorrenza della prestazione il lavoratore ha compiuto 62 anni, la riduzione non sarà applicata. Il pagamento avviene con la procedura di pagamento delle pensioni per 13 mensilità, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.

La prestazione inoltre, non essendo una pensione, non beneficia della perequazione automatica, né dei trattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare); e non può essere assoggettata a prelievo per pagamento di oneri, come la rata di cessione del quinto o di mutuo.

Zedde

Sono una insegnante della scuola pubblica nata il 12 Aprile 1953 con 36 anni di servizio e di contributi maturati attualmente. Avendo fruito dei congedi per assistere mio figlio disabile nel 2011 volevo sapere se ho i requisiti per accedere alla sesta salvaguardia. In caso contrario potrò accedere alla misura in favore dei quota 96 della scuola? Anna da Verona. Kamsin La risposta si ritiene sia positiva anche se si sottolinea che il provvedimento di cui parla la lettrice non è ancora legge. Il provvedimento estende, fra l'altro, di un anno, al 6.1.2016, il termine massimo entro cui deve verificarsi la decorrenza della prestazione pensionistica per i lavoratori indicati nella lettera e-ter) dell'articolo 24, comma 14 del Dl 201/2011 (cioè lavoratori che hanno fruito nel corso del 2011 dei congedi per l'assistenza a parenti disabili) ai fini dell'ammissione al beneficio della salvaguardia.

Nel caso di specie la lettrice ha maturato il diritto a pensione nel luglio 2014 al perfezionamento della (vecchia) pensione di anzianità: quota 97,3 (con almeno 61 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi) ed avrebbe avuto decorrenza dal 1° settembre 2015, entro i limiti predetti.


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La presenza di contribuzioni accreditate in diverse gestioni previdenziali comporta la valutazione delle scelte da effettuare. Gli interessati possono scegliere anche il cumulo contributivo per accedere alla pensione di vecchiaia.

Kamsin Com'è noto, dal 2013, i lavoratori che hanno spezzoni contributivi in diverse gestioni previdenziali hanno tre strade alternative per valorizzarli al fine di anticipare l'uscita. Si tratta di una piccola verifica sulla propria storia contributiva che dovrebbe essere fatta da chiunque abbia avuto una carriera discontinua nell'arco della propria vita lavorativa. Parliamo della totalizzazione, della ricongiunzione e del cumulo dei contributi.

Con la totalizzazione l’assicurato che possiede più periodi contributivi accreditati in gestioni diverse, può unificarli per ottenere una pensione unica; mentre la ricongiunzione "sposta" in via onerosa i periodi assicurativi nella gestione che metterà in pagamento la pensione. La totalizzazione, a differenza della ricongiunzione invece è gratis e consente l’unificazione dei periodi assicurativi con l’erogazione di una prestazione unica pro quota derivante dalla somma dei trattamenti di competenza di ciascun ente previdenziale.

Riflessi diversi anche per quanto riguarda l'importo della prestazione. Infatti la pensione derivante dalla totalizzazione sarà in genere calcolata con il sistema contributivo (a meno che non sia stato maturato un diritto autonomo in una delle gestioni interessate), mentre la pensione frutto della ricongiunzione sarà piu' elevata perchè basata su una quota calcolata con il sistema retributivo, e dunque piu' conveniente per tutti coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1996.

Con la totalizzazione inoltre il lavoratore dovrà raggiungere dei requisiti ben precisi: o 40 anni e 3 mesi di contributi per la prestazione anticipata (a cui sommare una finestra mobile di 21 mesi) o 65 anni e 3 mesi per la vecchiaia (a cui aggiungere una finestra mobile di 18 mesi). Però, con la Riforma Fornero, non è più richiesto il requisito di almeno 3 anni di contributi accreditati in ciascuna delle gestoni interessate.

Oltre a questi due istituti, per così dire "tradizionali", la legge di stabilità 2013 (legge numero 228/12) ha introdotto il cumulo dei contributi. Si tratta di un istituto che consente di mantenere le regole di calcolo del sistema misto, tuttavia in questo caso la prestazione sarà erogata solo al compimento dell'età per la vecchiaia (cioè 66 anni e 3 mesi per gli uomini; 63 anni e 9 mesi le lavoratrici dipendenti del settore privato e 64 anni e 9 mesi le autonome). 

Il cumulo in pratica ha gli stessi vantaggi della totalizzazione, in quanto è gratuito, e unisce quelli della ricongiunzione, ossia fonda il calcolo della pensione su di una quota retributiva che può essere più o meno ampia a seconda che l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 fosse superiore o inferiore a 18 anni. Il cumulo permette quindi di arrivare alla quota minima di 20 anni di anzianità sommando le contribuzioni accreditate in gestioni diverse; l'età anagrafica per la prestazione è invece quella fissata dalla Riforma Fornero per la pensione di vecchiaia e che è pari, in linea generale a 66 anni e 3 mesi per gli uomini. 

L'istituto del cumulo dei contributi tuttavia non è attivabile dai lavoratori iscritti alle casse professionali che quindi dovranno ricorrere alla totalizzazione o alla ricongiunzione per unificare contributi presenti in piu' gestioni.

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Zedde

Oggi sarà presentato l'emendamento al testo del decreto legge sulla riforma della pubblica amministrazione (Dl 90/2014) che dovrebbe consentire a 4mila docenti che hanno maturato un diritto a pensione entro l'anno scolastico 2011/2012 il collocamento in quiescenza dal prossimo 1° Settembre 2014. Kamsin Si tratta di una modifica condivisa praticamente da tutte le forze politiche che ha avuto la scorsa settimana il via libera anche dell'esecutivo e quindi, se non ci saranno intoppi o ripensamenti dell'ultimo minuto, la novità dovrebbe diventare legge dello stato prima della pausa ferragostana.

La modifica che, come già anticipato da Pensioni Oggi nei giorni scorsi ricalca in pieno il disegno di legge Ghizzoni/Marzana, consentirà al personale docente che ha maturato un diritto a pensione entro il 31.8.2012 di accedere alla vecchia disciplina pensionistica, quella vigente prima dell'entrata in vigore del Dl 201/2011.

Interessati sono quindi i lavoratori e le lavoratrici che hanno maturato entro tale data i requisiti per la pensione di anzianità all'epoca vigenti (cioè la quota 96 o 40 anni di contributi) oppure i requisiti per la vecchiaia (cioè 65 anni unitamente ad almeno 20 anni di contributi). L'emendamento, che interviene sull'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del Dl 201/2011, specifica che il beneficio è riconosciuto con decorrenza dal 1° Settembre 2014 all'esito di una procedura di monitoraggio delle domande.

Il mantenimento della previgente disciplina consentirà inoltre ai docenti coinvolti di non incappare nella penalizzazione prevista dell'articolo 24, comma 10 del Dl 201/2011 qualora essi non abbiano perfezionato i 62 anni età alla data della decorrenza della prestazione previdenziale. Resta fermo tuttavia che il calcolo delle anzianità contributive maturate successivamente al 1° gennaio 2012 avverrà mediante il sistema contributivo.

La procedura - Gli interessati dovranno- entro 15 giorni dalla conversione in legge del provvedimento - inoltrare per via telematica apposita istanza volta al conseguimento del beneficio all'Inps; l'istituto provvederà a stilare la graduatoria dei beneficiari mediante un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Un meccanismo, questo, simile alle quello delle quote in cui la priorità in graduatoria si determinerà sulla base della somma dell'età anagrafica e di quella contributiva dell'istante: chi ha un valore piu' elevato dovrebbe pertanto acquisire priorità nella graduatoria. Qualora dal monitoraggio risulti il superamento delle 4 mila domande l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento.

Le 4mila posizioni, tuttavia, dovrebbero in teoria essere sufficienti a garantire il beneficio a tutti coloro che avevano manifestato la volontà di lasciare. Infatti questo numero è stato individuato al termine di una ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che aveva maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel mese di ottobre 2013.

Resta il dubbio della tempistica: come sarà possibile che l'Inps sia in grado di stilare le graduatorie in tempo utile per rispettare la data del 1° Settembre?

Zedde

Il disegno di legge in materia di deroga al regime Fornero, il sesto provvedimento nel giro di 2 anni e mezzo dall'entrata in vigore del Dl 201/2011 (qui il testo del provvedimento), contiene, oltre all'estensione generalizzata dei profili di tutela attualmente già esistenti, anche una categoria ontologicamente del tutto nuova rispetto alle precedenti. Kamsin Si tratta dei lavoratori che hanno cessato la propria attività entro il 2011 alla scadenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato. Attualmente infatti la tutela (e dunque la salvaguardia) può essere attivata solo nei confronti di quei lavoratori che hanno risolto (entro il 2011) il rapporto di lavoro con il datore con un accordo (individuale o collettivo) o in via unilaterale (si pensi al caso del licenziamento o delle dimissioni del prestatore).

Ma ove il rapporto di lavoro sia giunto alla sua naturale scadenza, come nel rapporto a tempo determinato per l'appunto, il lavoratore non ha diritto ad accedere alle disposizioni di salvaguardia. Il tutto a causa di vulnus legislativo che non è stato risolto per via amministrativa determinando distorsioni incredibili. Si pensi infatti che se il lavoratore a tempo determinato si fosse dimesso il giorno prima della scadenza del rapporto di lavoro avrebbe potuto beneficiare della salvaguardia; mentre se avesse lasciato proseguire il rapporto di lavoro sino alla sua naturale scadenza si sarebbe trovato escluso dal beneficio.

Ora anche questa categoria però potrà trovare adeguato ristoro. L'articolo 2, comma 1, lettera e) del ddl concede infatti, nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a  tempo determinato  cessati  dal   lavoro tra  il   1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a  tempo indeterminato, i  quali perfezionano i requisiti utili a  comportare la  decorrenza del   trattamento  pensionistico entro il 6 gennaio 2016, la possibilità di mantenere le previgenti regole di pensionamento. Gli interessati avranno 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per presentare apposita istanza di accesso agli organi preposti. E' probabile che per conoscere nei dettagli le modalità di presentazione dell'istanza sarà necessario attendere un'apposita circolare del ministero del lavoro).

Zedde

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