L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


Invia un Quesito

Se sei già registrato esegui il login oppure registrati ora

Invia


Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Con il sesto provvedimento salgono a 170.230 i lavoratori che complessivamente potranno mantenere le previgenti regole pensionistiche. Cinque i profili di tutela ammessi al beneficio. Domande entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge in GU. Il testo del provvedimento in anteprima.

Kamsin Il disegno di legge numero 1558, già approvato dalla Camera il 3 luglio scorso, ha ricevuto il via libera all'unanimità della commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato in sede deliberante. Il ddl assorbe e sostituisce i disegni di legge 217 e 1169 presentati nei mesi scorsi dalle forze politiche e non ha subito modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura.

Il provvedimento prevede cinque profili di tutela: lavoratori in mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cessati dal servizio (con accordi con il datore o licenziati in via unilaterlae); lavoratori in congedo per assistere soggetti con disabilità; lavoratori cessati dal servizio per la scadenza naturale di un contratto a tempo determinato.

Con questo intervento salgono complessivamente a 170.230 i lavoratori che potranno, in via eccezionale, mantenere in vigore le regole pensionistiche previgenti come si evince dalla tabella elaborata da pensionioggi.it.

Sulla carta il provvedimento tutela 32.100 nuovi lavoratori ma, nella sostanza, le posizioni realmente finanziate ex novo sono solo 8.100:  sono stati infatti cancellati 20mila posti dalla seconda salvaguardia e 4mila dalla quarta in quanto si trattava di posizioni eccedenti rispetto alle domande pervenute e dunque non utilizzate. E 4mila posti sono a vantaggio di una nuova categoria di salvaguardati, cioè chi dopo un contratto a termine finito tra il 2007 e il 2011 non ha più trovato un impiego a tempo indeterminato e maturerà la decorrenza della pensione con le vecchie regole entro gennaio 2016. Qui il testo della sesta salvaguardia approvata in via definitiva dal Senato.

I prossimi passi - Per accedere ai benefici, che consentiranno di andare in pensione con alcuni anni di anticipo rispetto alle regole attualmente vigenti, i lavoratori dovranno presentare le domande di accesso alla salvaguardia entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge approvata ieri. I dettagli sulle modalità di presentazione delle istanze di accesso ricalcheranno quelle previste dal Dm 14 Febbraio 2014 e saranno individuate da un'apposita Circolare del Ministero del Lavoro nei prossimi giorni.

Pensioni Oggi ha messo a disposizione dei lettori un programma gratuito, qui disponibile, per verificare in anteprima la propria posizione previdenziale alla luce della sesta salvaguardia con la corretta data di decorrenza della prestazione pensionistica e l'eventuale inclusione nella tutela.

seguifb

Zedde

Per anticipare l'età pensionabile molti lavoratori tentano la via del riscatto dei periodi di studio universitario. Si tratta di una strada onerosa che tuttavia non consente di evitare la decurtazione prevista sulla pensione anticipata.

Kamsin Gli anni del riscatto di laurea sono utili ai fini del raggiungimento dei requisiti di vecchiaia e di anzianità anticipata e delle altre prestazioni pensionistiche (per esempio la pensione ai superstiti). Essi servono anche ai fini del calcolo della pensione in funzione del periodo temporale nel quale si collocano (retributivo o contributivo).

È consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione relativi: al corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio a esse equiparati; i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; i dottorati di ricerca. Sono ammessi al riscatto anche i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale per i nuovi corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005/2006.

Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi. Pertanto è possibile riscattare, ad esempio, solo un anno, o una sua frazione, su quattro o cinque complessivamente riscattabili. Il pagamento dell'onere sarà ridotto della misura corrispondente. Non solo. E' possibile riscattare anche due o più corsi di laurea aumentando in questo modo gli anni che possono essere fatti valere ai fini pensionistici. Naturalmente gli interessati devono aver conseguito il diploma di laurea o i titoli equiparati.

Bisogna ricordare che non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere. Inoltre, come condizione per esercitarlo, è necessario che i periodi per i quali si chiede il riscatto non siano coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa. In altri termini, se il periodo da lavoro dipendente è coincidente con quello del periodo di studio soggetto al riscatto, questo non può avvenire.

Nel sistema contributivo, l'importo da versare come riscatto di laurea si ottiene applicando l'aliquota contributiva obbligatoria alla retribuzione media percepita nei dodici mesi precedenti la domanda di riscatto moltiplicata per il numero di anni da riscattare. Tale importo, che può essere anche pagato fino a 120 rate mensili senza interessi, andrà ad accrescere il montante contributivo che a sua volta moltiplicato per il coefficiente di conversione in rendita darà la pensione all'età e secondo le condizioni suddette. Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente inviati dall'Inps con il provvedimento di accoglimento. È consentito il pagamento anche in via telematica tramite il sito dell'Inps.

Appare utile anche ricordare che la contribuzione da riscatto non è utile ad evitare il "taglio" per coloro che maturano un diritto a pensione anticipata (42 anni e mezzo gli uomini e 41 anni e mezzo le donne) entro il 2017 senza aver ancora raggiunto i 62 anni ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011. Pertanto tale periodo dovrà essere recuperato attraverso "lavoro effettivo" qualora gli interessati vogliano escludere la decurtazione.

Zedde

Sono nato nel novembre del 1958; ho 38 anni di contributi versati all'Inpdap. Avevo intenzione di ricongiungere tre anni e tre mesi di contributi (precisamente dal 1° gennaio 1973 al 31 marzo 1976) versati all'Inps: mi hanno chiesto 16.000 euro. Vorrei sapere se mi conviene pagare. Con questi contributi ricongiunti ho la penalizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011? Cosa posso fare? Davide

Kamsin Appare conveniente il pagamento del costo della ricongiunzione per raggiungere prima il taglio del traguardo della pensione anticipata pari a 42 anni e 6 mesi di contributi (sino al 31 dicembre 2015). La convenienza è costituita anche dal fatto che il costo della ricongiunzione può essere dedotto totalmente dall'imponibile reddituale ai fini dell'Irpef, secondo l'aliquota marginale. Se non vi è capienza fiscale, è opportuto rateizzare l'onere della ricongiunzione per poter dedurre anno per anno parte del predetto costo.

Si ritiene peraltro che il lettore non avrà la penalizzazione se la contribuzione ricongiunta dal Fpld derivi da contribuzione obbligatoria da lavoro. Altrimenti, pur potendo anticipare l'uscita, il lettore dovrà recuperare con il lavoro la contribuzione non utile ad escludere i disincentivi.

Zedde

Sono un pensionato in quiescenza dal primo febbraio 2002 (32 anni di contributi Inps, un anno di militare e 9 anni di amianto). Successivamente al pensionamento, ho lavorato 8 anni (3 anni in una nuova assunzione con versamenti Inps, per i quali mi è stato riconosciuto un supplemento di pensione e 5 anni come co.co.co.). Vorrei sapere quando posso accedere alla pensione supplementare per i 5 anni di co.co.co. Francesco

Il lettore potrà accedere alla pensione supplementare quando avrà compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia. In particolare, tenendo conto delle nuove regole introdotte dalla riforma Monti-Fornero, legge 214/2011, per quanto concerne la gestione separata, nel 2014 sono necessari 66 anni e 3 mesi di età.

Zedde

L'Inps sta inviando le lettere che autorizzano il pensionamento con i requisiti ante 2012 nei confronti di quei lavoratori che nel corso del 2011 hanno fruito della legge 104/1992.

Kamsin Ancora non risulta chiaro il termine di pagamento della buonuscita per i lavoratori del pubblico impiego beneficiari delle disposizioni di salvaguardia di cui al decreto legge 102/2013. Il provvedimento, come si ricorderà, ha ampliato di 2.500 unità la platea dei lavoratori salvaguardati dalle nuove regole in favore di coloro che risultavano in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001 (noto anche come congedo straordinario biennale) o fruitori di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 nel corso del 2011. Ulteriore condizione riguarda la decorrenza della pensione che deve collocarsi entro il 6 gennaio 2015.

Ad oggi circa 1500 posizioni sono state certificate e gli interessati stanno ricevendo la comunicazione ufficiale che gli consentirà di accedere alla pensione con le previgenti regole pensionistiche.

Molti lettori di Pensioni Oggi lamentano tuttavia l'impossibilità di conoscere con precisione la data entro cui sarà posta in pagamento l'indennità di buonuscita. Le regole in realtà dovrebbero essere quelle indicate nella Circolare Inps 73/2014. E cioè nei casi di dimissioni volontarie il pagamento avverrà non prima di 24 mesi mentre nei casi di risoluzione da parte della pubblica amministrazione per raggiungimento del limite ordinamentale (65 anni) o dei requisiti per la pensione anticipata i termini vengono accorciati a 12 mesi. Scaduti questi termini, l’istituto ha l'onere di porre in pagamento la prestazione entro 3 mesi (quindi il termine di pagamento è pari a 27 o 15 mesi) pena il pagamento degli interessi.

Per importi superiori a 50mila euro ma inferiori a 100mila euro il pagamento sarà frazionato secondo quanto previsto dalla legge 147/2013. L'erogazione avverrà in due rate di cui la prima erogata con i termini sopra citati e la seconda trascorsi ulteriori 12 mesi. Se la prestazione dovesse risultare superiore a 100mila euro, l'erogazione avverrà in tre rate con l'ultima rata pagata dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda erogazione.

Si ritiene, peraltro, che i dipendenti che grazie alla salvaguardia riescano a conseguire un diritto a pensione entro il 2013 i frazionamenti di 50mila e 100mila siano portati rispettivamente a 90mila e 150mila euro. Una precisazione sul punto da parte dell'Istituto nazionale di Previdenza sarebbe tuttavia utile a chiarire la vicenda.

Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati