L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

L'inps mi ha chiesto la restituzione di una somma di 1.903,89 euro percepiti a seguito di un errore sull'applicazione della perequazione sugli anni 2012 e 2013 a cui io non avrei avuto diritto. Preciso che l'errore è stato commesso dall'Inps in quanto da parte mia non è stato comunicato alcunchè. Volevo sapere se l'azione Inps è corretta oppure se è il caso che mi rivolga ad un legale. Giuseppe. Kamsin

Si ritiene che il caso di specie sia regolato dall'articolo 13 della legge 412/1991 e dalla relativa sanatoria prevista dall'articolo 52, comma 2 della legge 88/1989 per cui l'errore materiale commesso dall'Inps non è ripetibile. Infatti l'Inps con la circolare 31/2006 ha chiarito che, qualora l'errore compiuto al momento della liquidazione o della riliquidazione della pensione, non sia da imputare al comportamento doloso dell'interessato o ad una omessa o incompleta segnalazione, da parte dell'interessato, di fatti, anche diversi dalle situazioni reddituali che incidano sul diritto o sulla misura della pensione, le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore non sono ripetibili da parte dell'Inps. In pratica se si è trattato un semplice errore materiale dell'Inps le somme erogate non possono essere oggetto di restituzione.


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Sono un lavoratore del settore pubblico nato il 3 Aprile del 1958. Ho attualmente 34 anni e mezzo in ex-inpdap e circa 8 anni in una cassa professionale accreditati da una mia precedente attività autonoma. Vorrei sapere se posso in qualche misura anticipare l'uscita dal mio datore di lavoro pubblico eventualmente esercitando la ricongiunzione.  Oppure posso utilizzare il nuovo sistema del cumulo contributivo introdotto con la legge di stabilità del 2012? Gianni

Kamsin

Per il lettore appare preferibile utilizzare l'istituto della totalizzazione piuttosto che la ricongiunzione. Infatti tramite la totalizzazione potrà valorizzare gratuitamente gli 8 anni accreditati presso la cassa professionale con gli altri 34 presenti nella gestione Ex-inpdap; in questo modo potrà conseguire la pensione anticipata (in regime di totalizzazione la prestazione può essere ottenuta con 40 anni e 3 mesi di contributi) senza necessità di sostenere gli oneri della ricongiunzione. Si ricorda però che con la totalizzazione il sistema di calcolo, di regola, è contributivo.

Preclusa invece la strada del cumulo contributivo che non trova applicazione nei confronti della Casse libero professionali disciplinate dal Dlgs 509/1994 e 103/1996 (peraltro con tale istituto sarebbe possibile ottenere la sola prestazione di vecchiaia con conseguente allungamento dei tempi per l'uscita).


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Per prestazione effettiva di lavoro si intendono l’insieme di tutti i periodi effettivamente lavorati, includendo nel concetto solo gli istituti esplicitamente citati nell'articolo 6,comma 2-quater del Dl 216/2011. Kamsin A questi debbono peraltro essere aggiunte le ferie, in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore che rappresenta pertanto un’eccezione rispetto al principio generale.

E' quanto ha precisato il messaggio Inps 5280/2014 pubblicato ieri sul sito internet dell'istituto di previdenza; il documento ha in pratica avvalorato l'interpretazione restrittiva circa i periodi di contribuzioni utili ad escludere l'applicazione della penalizzazione prevista dall'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011. La norma ha "sterilizzato" in via temporanea sino al 31 Dicembre 2017 la decurtazione in favore di coloro che accedono alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età a condizione però che tutta la contribuzione derivasse da prestazione effettiva di lavoro per l'appunto.

L'Inps che richiama le precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorda che rimangono esclusi dal concetto giuridico di prestazione effettiva utilizzato dalla norma in esame i periodi che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro (in quanto la disposizione fa espresso riferimento ai periodi di astensione, la quale presuppone l’esistenza del rapporto lavorativo), nonché i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici. "Sembrano comunque esclusi – sempre dal concetto giuridico di prestazione effettiva di lavoro - tutti quei periodi inerenti la fruizione di istituti facoltativi  per il dipendente non espressamente menzionati (come il congedo per matrimonio, il congedo per cure termali, l’astensione dal lavoro per giorni di sciopero, ecc.), che comunque risultano valevoli per il calcolo dell’anzianità contributiva ai fini del raggiungimento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione”.

Esclusi quindi dal beneficio inoltre i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici  in favore dei lavoratori invalidi e soggetti esposti all'amianto. Ne consegue che le maggiorazioni dell’anzianità contributiva  prevista a favore delle vittime del terrorismo e loro familiari anche superstiti, ai lavoratori non vedenti, ai lavoratori riconosciuti invalidi superiore al 74%, ai lavoratori esposti all’amianto ecc., avranno l’applicazione della decurtazione sulla pensione anticipata.

Sono nato nel febbraio del 1959 e sto versando i volontari dal marzo 2011. Raggiungerò i 40 anni di contributi il 15 maggio 2014 ed ho presentato pertanto istanza di accesso alla quinta salvaguardia. Ho presentato istanza di accesso ai benefici della legge 147/2013 ed ora sono in attesa di conoscere l'esito da parte dell'Inps. Che speranze ho di essere incluso? Damiano

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Si ritiene che la risposta sia negativa. La normativa in materia di quinta salvaguardia richiede infatti che la decorrenza della prestazione pensionistica si verifichi entro il 6 gennaio 2015. Nel caso di specie il lettore, maturando il requisito contributivo di 2080 settimane nel maggio 2014 la rendita pensionistica avrebbe avuto decorrenza dal settembre 2015.

Pare oppurtuno evidenziare tuttavia che nei prossimi giorni la Camera dei Deputati inizierà la discussione di un progetto di legge che potrebbe estendere, per la sesta volta, il numero dei lavoratori esodati oltre ad intervenire su diversi punti sulla Riforma Fornero. Le speranze del lettore di essere tutelato saranno strettamente connesse all'approvazione di tale iniziativa.


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Sono un lavoratore salvaguardato ai sensi della seconda salvaguardia di cui al Decreto Ministeriale 8 Ottobre 2012. Ho ricevuto conferma tramite lettera raccomandata da parte dell'Inps. Essendo in mobilità vorrei sapere se durante questo periodo posso essere impiegato in attività lavorative oppure se così facendo perdo il diritto ad entrare, alla scadenza della mobilità, nella salvaguardia. All'inps mi hanno detto che non posso lavorare ma leggendo il testo del messaggio non ho trovato alcun divieto. Come stanno le cose? Arturo

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Si condivide il ragionamento del lettore. Le norme attuative relative alla seconda salvaguardia ( articolo 22, comma 1 lettera a del Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012 e Dm 8 Ottobre 2012) nulla hanno disposto in relazione alla rioccupazione del lavoratore in mobilità che attende di maturare la pensione in regime di salvaguardia. Ciò a differenza di quanto imposto per i cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi con il datore di lavoro, lavoratori a cui è stato chiaramente ribadito l'impossibilità allo svolgimento di qualsiasi occupazione dopo la cessazione dell'attività principale (regola poi attenuata con i successivi provvedimenti di salvaguardia).

La disposizione, lo si ricorda, individua come destinatari della salvaguardia 40mila soggetti interessati da accordi per la gestioni delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali firmati entro il 31 Dicembre 2011 presso la sede governativa che maturano i requisiti per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità.

Pertanto ad avviso dello scrivente lo svolgimento di attività lavorativa non pare di ostacolo alla fruizione della salvaguardia. Tuttavia considerando che l'accesso alla salvaguardia presuppone che la pensione maturi entro il periodo di fruizione dell'indennità  di mobilità, tale circostanza non può verificarsi qualora il lavoratore risulti cancellato dalle liste e perda la prestazione di mobilità.

E ciò si verifica, ad esempio, allorquando il soggetto sia stato reimpiegato in attività lavorativa a tempo indeterminato oppure quando si rioccupi in attività autonome conseguendo un reddito annuo superiore a 4.800 euro (Circolare Inps 67/2011). In tali circostanze il lavoratore, perdendo il diritto ad essere iscritto nelle liste di mobilità, perderà pertanto anche il diritto a fruire della salvaguardia di cui al Dm 8 Ottobre 2012.


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