Il nostro ordinamento riconosce una serie di trattamenti assistenziali e previdenziali per chi versa in condizione di bisogno economico. Si tratta di strumenti non sempre ben conosciuti perchè complessi e frammentati ed è per questa ragione che bisogna avere un quadro generale della loro natura e disciplina.
Il principale sostegno per chi versa in condizioni di bisogno è l'assegno sociale (che dal 1996 ha sostituito la pensione sociale), un sussidio economico che non ha alcun limite di durata ma è previsto solo in favore della popolazione anziana (con età almeno pari o superiore a 67 anni) sprovvista di redditi. Questa prestazione, di natura assistenziale cioè slegata da qualsiasi rapporto assicurativo, eroga sino a 468 euro al mese incrementabili dal compimento del 70° anno di età ove non sussistano altri redditi oltre all'assegno sociale medesimo.
Dal 1° aprile 2019 oltre all'assegno sociale i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti con almeno 67 anni possono ottenere la cd. pensione di cittadinanza che eroga sino a 630 euro al mese al soggeto solo (882 euro al mese alla coppia coniugata) più ulteriori 150 euro mensili come contributo per il pagamento dell'affitto o della rata mensile del mutuo per l'acquisto della prima casa.
Vale la pena segnalare che la pensione di cittadinanza è un'integrazione al reddito familiare e, pertanto, si somma all'assegno sociale solo per la parte di reddito non coperta da questo. Ad esempio un pensionato ultra 67enne titolare di un assegno sociale di importo di 468 euro al mese può ottenere tramite la PdC solo la "quota" mancante al raggiungimento di 630 euro al mese (considerando che l'Assegno Sociale si eroga per 13 mesi e la PdC per 12 mesi l'integrazione annua è di 1.476 euro) al netto dell'eventuale contributo aggiuntivo per l'affitto o per il pagamento del mutuo.
Soggetti in eta' attiva
Per i soggetti in età lavorativa attiva, vale a dire con età inferiori a 67 anni, è in vigore il Reddito di Cittadinanza, la misura di contrasto alla povertà introdotta dal DL 4/2019 che dal 1° aprile 2019 ha sostituito il ReI, il reddito di inclusione. L'RdC è una integrazione al reddito familiare il cui importo massimo varia a seconda della numerosità del nucleo familiare (oscilla tra i 500 e i 1100 euro al mese per 12 mesi più un contributo di 280 euro mensili per il pagamento dell'affitto o di 150 euro per il pagamento della rata mensile del mutuo per l'acquisto della prima casa) ed ha una durata di 18 mesi rinnovabili.
E' in vigore pure la cd. Social Card (nota anche come Carta Acquisti) che tutela (con 40 euro al mese) i nuclei familiari in cui siano presenti anziani con almeno 65 anni o i minori con meno di tre anni in condizione di estremo bisogno.
L'emergenza pandemica ha indotto il legislatore anche all'introduzione del cd. reddito di emergenza, una misura di carattere temporaneo.
Trattamenti di sostegno alla genitorialità
Per il sostegno della genitorialità e delle famiglie numerose il 2022 è un anno di profonde innovazioni.
Dal 1° marzo 2022, infatti, viene riconosciuto l'assegno unico in sostituzione di numerose misure frammentate:
- i trattamenti di famiglia (ANF e assegni familiari) in presenza di figli o di nuclei orfanili;
- le detrazioni fiscali per i figli a carico (di età inferiore a 21 anni);
- l'assegno familiare concesso dai comuni (art. 65 legge n. 448/1998);
- il bonus bebè;
- il premio alla nascita;
- carta famiglia (articolo 1, comma 391 della legge 208/2015);
- l'assegno temporaneo;
- il voucher per i servizi di baby-sitting che non è stato ulteriormente prorogato oltre il 31 dicembre 2018 (salvo alcune eccezioni legate all'emergenza pandemica).
Dal 1° marzo 2022, pertanto, i principali sostegni alla famiglia (di natura assistenziale) sono i seguenti:
- assegno unico;
- assegno di maternità concesso dai comuni;
- buono nido;
- sostegno alle madri con figli disabili (art. 1, co. 365 legge n. 178/2020)
Questi trattamenti sono riconosciuti in base all'ISEE del nucleo familiare (carattere assistenziale).
Trattamenti di natura previdenziale
I pensionati, cioè coloro che hanno versato contributi nell'arco della propria vita lavorativa, hanno invece a disposizione misure diverse e generalmente più succulente. La presenza di un rapporto assicurativo con un fondo previdenziale li pone, infatti, in una condizione leggermente migliore rispetto a chi non ha mai lavorato.
L'ordinamento, ad esempio, riconosce a tutti i pensionati (che abbiano prestazioni liquidate nel misto o retributivo) l'integrazione al trattamento minimo (cioè la garanzia di una pensione non inferiore a circa 524 euro al mese) in presenza di un determinato requisito reddituale. Anche ai pensionati sono riconosciute, inoltre, a determinate condizioni, le maggiorazioni sociali che consentono di integrare il reddito pensionistico sino ad una certa soglia (cd. «incremento al milione») al raggiungimento di 70 anni.
Nel corso del tempo ai pensionati è stata riconosciuta anche la quattordicesima e l'importo aggiuntivo, prestazioni di importo contenuto che vengono erogate una volta l'anno in presenza di determinati requisiti reddituali.
Da menzionare, infine, anche i trattamenti di famiglia (ANF e assegni familiari), prestazioni a carattere previdenziale, che vengono erogati con cadenza mensile su richiesta del lavoratore dipendente o del pensionato (unitamente alla retribuzione o alla pensione) allo scopo di integrare il reddito in determinate situazioni familiari e di reddito. A seguito della riforma dell'assegno unico i trattamenti di famiglia dal 1° marzo 2022 possono essere corrisposti solo ai nuclei non composti da figli o, comunque, ove non spetti l'assegno unico (es. lavoratore/pensionato inabile solo; lavoratore/pensionato coniugato; eccetera).