L'agevolazione interesserà, quindi, solo la porzione di reddito estero e sarà a disposizione delle persone fisiche, sia stranieri che italiani residenti all'estero, percettori però di pensioni erogate da enti previdenziali stranieri. La prima conseguenza della disposizione è che restano esclusi gli italiani trasferiti all'estero che hanno ottenuto la detassazione della pensione interamente italiana. Quest'ultimi, pertanto, non potranno godere dell'imposta sostitutiva in caso di rientro in Italia.
L'opzione nella dichiarazione dei redditi
L'opzione per il regime fiscale più favorevole avverrà nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed avrà efficacia da tale periodo d'imposta per i successivi cinque anni. La norma prevede alcuni vincoli. Prima di tutto può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia, nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace. Inoltre possono esercitare l'opzione le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. A tale fine gli interessati indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.
L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo. L'opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione cessano laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.
Gli interessati possono anche manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.