Ancora una proroga delle tutele per i cd. lavoratori fragili. Il lavoro agile durerà sino al 31 dicembre (in luogo dell'attuale scadenza del 31 ottobre) così come viene prorogata sino alla stessa data l'equiparazione a ricovero ospedaliero dell'intero periodo di assenza dal servizio, equiparazione che era scaduta il 30 giugno scorso. Lo prevede l'articolo 2-ter del dl n. 111/2021 convertito con legge n. 133/2021 (cd. decreto green pass) in vigore dal 2 ottobre.
Lavoratori Fragili
Le novità riguardano le tutele per le assenze dei lavoratori dipendenti c.d. fragili. Si tratta, in particolare, di lavoratori in possesso del riconoscimento di una disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o di certificazione attestante una condizione di rischio determinata da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita.
A questi lavoratori la normativa anticovid ha riconosciuto due tutele.
Lavoro agile. La prima consiste nella previsione che i lavoratori fragili svolgano di norma il proprio lavoro in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione che sia ricompresa nella stessa categoria o area d'inquadramento, come definite dai contratti collettivi, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Ricovero ospedaliero. La seconda è quella che equipara a ricovero ospedaliero, l'intero periodo di assenza dal servizio a fronte della presentazione del certificato di malattia attestante una condizione di «fragilità». Si rammenta che l’equiparazione alla degenza ospedaliera è limitata ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti.
Inoltre i periodi di assenza dal servizio per i quali sia stata o sia riconosciuta l’equiparazione alla degenza ospedaliera:
- non rientrano nel computo della durata massima del periodo di comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro);
- non determinano la sospensione dell’indennità di accompagnamento eventualmente spettante al soggetto
Proroga sino al 31 dicembre 2021
Entrambe le tutele erano scadute il 30 giugno 2021. Poi l'articolo 9 del dl n. 105/2021 convertito con legge n. 126/2021 aveva prorogato il lavoro agile sino al 31 ottobre 2021. Ora l'articolo 2-ter del dl n. 111/2021 estende sino al 31 dicembre 2021 entrambe le tutele riconoscendo lo stanziamento di ulteriori risorse economiche.