I chiarimenti in questione riguardano l'articolo 22-bis del Dlgs 148/2015 come modificato dall'articolo 25 del decreto legge 199/2018 con il quale il legislatore ha previsto la possibilità di concedere una proroga del trattamento di CIGS, per il biennio 2018-2019, alle imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, ancorchè con organico inferiore alle 100 unità lavorative. La proroga può essere concessa sino ad un limite massimo di 12 mesi per le riorganizzazioni aziendali o sino a un limite massimo di 6 mesi per le crisi oltre i limiti di durata previsti dal Dlgs 148/2015 fermo restando il raggiungimento di un accordo in sede governativa con la presenza della o delle Regioni interessate e lo sviluppo di un piano di salvaguardia occupazionale nonchè il limite delle risorse stabilite dall'articolo 22-bis del Dlgs 148/2015. E può essere concessa anche in caso di sottoscrizione di contratto di solidarietà, per la durata massima di 12 mesi.
Proroga anche nel 2020
Ebbene con il DL 4/2019 viene estesa la concessione del trattamento di CIGS nelle imprese sopra descritte anche per l’anno 2020 fermo restando gli altri requisiti appena citati. Il ministero precisa, tra l'altro, che per ciascuna annualità di proroga (2018/2020) la Cigs può essere riconosciuta, in presenza di tutti gli altri requisiti, nel limite massimo di 12 mesi per ciascun anno. Inoltre, che il plafond di spesa previsto è, sostanzialmente, il limite fino al quale è possibile riconoscere l'ammortizzatore sociale. Di conseguenza la proroga è riconoscibile per altri 12 mesi anche nel 2019 e/o nel 2020 qualora in sede di accordo governativo siano disponibili le risorse finanziarie tali da coprire l'impegno di spesa per tutto il periodo. In caso contrario, sempre in sede di accordo governativo, la proroga andrà rimodulata nel limite delle risorse disponibili.
Documenti: Circolare Ministero del Lavoro 6/2019