La disposizione da ultimo richiamata ha modificato, con l'articolo 1-ter, l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevedendo che la Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'Economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continui ad operare nell’annualità 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili, così come ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa.
Indennità economica anche nel 2018
La Convenzione citata prevede la corresponsione di un'indennità economica in misura pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con relativa contribuzione figurativa utile ai fini della pensione, con riferimento ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, nei Comuni coinvolti nelle aree del sisma 2016/2017. A tal fine l'Istituto rammenta che gli eventi sismici oggetto della norma si riferiscono anche agli accadimenti verificatisi nel mese di gennaio 2017 e non solo per i periodi d’intervento all’interno dell’intervallo temporale 24 agosto/20 ottobre – 31 dicembre 2016.
Nello specifico l'indennizzo può essere corrisposto in favore: a) dei lavoratori (dipendenti) del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei comuni coinvolti nelle sisma 2016/2017 nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; b) dei lavoratori di cui alla lettera precedente, impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all’evento sismico.
L’indennità, è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell’attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, entro l’arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.
L'Inps precisa, pertanto, che Regioni interessate possono continuare a decretare anche per periodi di competenza dell’annualità 2018, utilizzando le stesse modalità operative previste dalla circolare Inps 83/2017.
Documenti: Messaggio Inps 3277/2018