L'articolo 13 del cosiddetto «decreto Agosto» (104/2020) in vigore dal 15 Agosto ha semplificato la procedura di erogazione dell'indennizzo: chi l'aveva già incassata per il periodo di marzo ed aprile non dovrà presentare una nuova istanza alla Cassa di appartenenza, sarà l'ente previdenziale ad erogarla in automatico. L'importo, inoltre, è stato innalzato dai 600 euro di marzo ed aprile a 1.000 euro per maggio. Chi non ha beneficiato del bonus ad aprile avrà tempo sino a metà settembre per presentare la relativa istanza.
Accredito automatico
In sostanza il DL "Agosto" prevede che ai beneficiari dell’indennità di aprile (600 euro), a condizione che non siano diventati nel frattempo pensionati a decorrere dal 1° maggio, il bonus verrà erogato automaticamente dalla Cassa Previdenziale nella misura di 1.000 euro, senza la necessità di presentare una nuova domanda (gli enti stanno predisponendo i mandati di pagamento con l'obiettivo di accreditare il bonus entro questa settimana).
Nuovi beneficiari
I professionisti che non hanno percepito l’indennità ad aprile, potranno inoltrare la domanda per il mese di maggio, entro il 14 settembre 2020 (cioè entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL 104/2020). I requisiti per il conseguimento dell'indennità restano, in tal caso, quelli già individuati nel D.I. del 29 maggio 2020 con l'unica variante dell'estensione dal 30 aprile al 31 maggio 2020 del termine temporale per la cessazione dell'attività: potranno chiedere l’indennità nel mese di maggio tutti i professionisti iscritti alla Cassa con decorrenza anteriore o uguale alla data del 23 febbraio 2020, oppure che siano stati cancellati tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020.
In definitiva potranno chiedere l'indennizzo per il mese di maggio in misura pari a 1.000 euro:
a) Professionisti iscritti in data anteriore al 1° gennaio 2019 che:
1) nell’anno di imposta 2018 abbiano conseguito un reddito professionale non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
2) nell’anno di imposta 2018 abbiano conseguito un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
A tal fine si rammenta che per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020. Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
b) Professionisti iscritti nel corso dell’anno 2019 ed entro il 23 febbraio 2020 che dichiarino di aver conseguito un reddito professionale non superiore a 50.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Possono presentare la domanda anche gli iscritti titolari di pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta). Sono invece esclusi i titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità). L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e non è cumulabile con analoga indennità erogata da altri enti previdenziali.