Cassa Integrazione, più ampio il perimetro della proroga della CIGS

Valerio Damiani Lunedì, 03 Dicembre 2018
I chiarimenti in una nota del Ministero del Lavoro. Potranno accedere alla proroga della CIGS anche quelle imprese il cui precedente intervento di integrazione salariale straordinaria sia scaduto non prima del 30 giugno 2018.
Il Ministero del Lavoro amplia la portata della proroga della cigs per riorganizzazione o crisi aziendale nelle imprese di rilevanza economica strategica anche regionale. Potranno accedere al trattamento di integrazione salariale, in via transitoria, anche quelle imprese che abbiano concluso il precedente trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso dell'anno 2018, riconoscendo la possibilità di proroga a programmi che scadono dal 30 giugno 2018 in poi. Il dicastero modifica così le indicazioni fornite nella circolare n. 16 del 29 ottobre 2018 che avevano ammesso la proroga dell'ammortizzatore sociale con soluzione di continuità nei confronti di quelle imprese il cui precedente trattamento di integrazione salariale straordinario si fosse concluso entro tre mesi dall'adozione della predetta circolare; cioè non prima del 29 luglio 2018.

Il correttivo ministeriale precisa, invece, che al fine di individuare, tuttavia, un periodo temporale congruo tale da far ritenere la situazione di difficoltà dell’impresa ancora attuale, considerato che durante il periodo estivo le aziende potrebbero aver gestito le criticità aziendali e occupazionali mediante il ricorso a strumenti diversi dalla CIGS, anche di natura contrattuale, quali ad es. ferie, si fa riferimento ad un programma che sia scaduto non prima del 30 giugno 2018. Ampliando, pertanto, il perimetro delle imprese che possono godere della novella normativa.

I chiarimenti in questione riguardano l'articolo 25 del decreto legge 199/2018 con il quale il legislatore ha previsto la possibilità di concedere una proroga del trattamento di CIGS, per il biennio 2018-2019, anche dalle imprese con organico inferiore a 100 unità lavorative. La proroga può essere concessa sino ad un limite massimo di 12 mesi per le riorganizzazioni o sino a un limite massimo di 6 mesi per le crisi oltre i limiti di durata previsti dal Dlgs 148/2015 fermo restando il raggiungimento di un accordo in sede governativa con la presenza della o delle Regioni interessate e lo sviluppo di un piano di salvaguardia occupazionale nonchè il limite delle risorse stabilite dall'articolo 22-bis del Dlgs 148/2015. E potrà essere concessa anche in caso di sottoscrizione di contratto di solidarietà, per la durata massima di 12 mesi.

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