C'è tempo sino al 23 febbraio per richiedere la cassa integrazione ordinaria sui periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio al 7 febbraio. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 606/2022 con il quale fa slittare l'originaria scadenza del 16 febbraio fissata dalla circolare 18/2022 per risolvere i ritardi legati alla riforma degli ammortizzatori sociali.
Cassa Integrazione Ordinaria
Come noto la legge n. 234/2021 contenente la riforma della CIG non ha toccato i termini delle domande dei trattamenti ordinari (CIGO, AIS e CISOA) che, di conseguenza, restano fissati a 15 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'attività lavorativa. Come pure non ha toccato il termine delle domande di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili (c.d. «Eone»), che resta fissato alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Nella Circolare n. 18/2022 l'INPS aveva fissato al 16 febbraio il termine per le sospensioni/riduzioni dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 al 1° febbraio 2022 e al 28 febbraio 2022 quelle per gli eventi "Eone" verificatesi nel mese di gennaio.
Nuovi Termini
Ora il dietrofront. Per tutti gli eventi di sospensione/riduzione collocati nel periodo temporale tra il 1° gennaio ed il 7 febbraio i datori di lavoro e i consulenti avranno tempo sino al 23 febbraio (cioè entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del messaggio) per la presentazione delle domande per i trattamenti ordinari.
Il documento conferma, inoltre, che non è necessario dare prova delle comunicazioni di informazione e consultazione sindacale nei casi in cui le Organizzazioni sindacali attestino che la procedura sia stata correttamente espletata. I datori di lavoro, pertanto, dovranno solo allegare la dichiarazione in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti.
Documenti: Messaggio Inps 606/2022