1) dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
2) dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
La sospensione interessa anche i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale la sede legale o la sede operativa in Italia e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019 nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.
I contributi sospesi sono versati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensile di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
La disposizione proroga, anche se a condizioni più rigide, la sospensione prevista dall'articolo 62, co. 1 del DL 18/2020 per i periodi temporali intercorrenti dall'8 al 31 marzo 2020 in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (si veda qui per dettagli).
Salvaguardia delle precedenti sospensioni
Restano ferme le disposizioni più favorevoli adottate con il DL 9/2020 e con il DL 18/2020 (Decreto legge "Cura Italia"). E' quindi confermata la sospensione dei versamenti contributivi per il mese di aprile 2020 già previsti dall'articolo 8 del DL 9/2020 (per le imprese turistico-ricettive e agenzie di viaggio) e dall'articolo 5 del DL 9/2020 (per tutti i datori di lavoro del settore privato, professionisti e cococo nella cd. "zona rossa") e dall'articolo 61 co. 1-2 DL 18/2020 (DL "Cura Italia") (per i soggetti operanti nei settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza e della gestione di fiere ed eventi).
Per tali contribuenti, quindi, la proroga della sospensione nel versamento dei contributi nel mese di maggio 2020 è subordinata alla verifica di una riduzione del fatturato del 33 o del 50% rispetto all'anno scorso. Del pari resta confermata la sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 prevista dall'articolo 61, co. 5 del DL 18/2020 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Questi soggetti, in sostanza, non sono interessati dalle nuove disposizioni.
Bonus 600 euro
Con riferimento alla concessione del bonus di 600 euro ai professionisti iscritti ad ordini e collegi (ai sensi dell'articolo 44 del DL 18/2020 a valere sulle risorse per il Reddito di Ultima Istanza) il decreto precisa che l'indennizzo sia riconoscibile solo ai soggetti iscritti in via esclusiva ai predetti ordini e collegi e a condizione di non risultare titolari di un trattamento pensionistico (diretto).
Cassa integrazione
Sono ammessi alla CIGO, all'assegno ordinario erogato dai fondi bilaterali o dal FIS nonché alla CIG in deroga con la causale COVID-19 anche i lavoratori assunti tra il 24 Febbraio ed il 17 Marzo 2020 (attualmente la data limite è 23 febbraio 2020). Questi soggetti potranno, pertanto, beneficiare di un trattamento di integrazione salariale fino a 9 settimane in deroga ai requisiti ordinari.
Documenti: Decreto Legge numero 23/2020 (GU n. 94 del 8.4.2020)