La questione
La decisione riguarda i criteri di liquidazione del danno biologico in presenza di pregresse menomazioni a cavallo del periodo transitorio creatosi con l'adozione del dlgs n. 38/2000. Nello specifico l'articolo censurato, al comma 6, stabilisce i criteri per liquidare il danno biologico tenendo conto dell'eventuale aggravamento derivante da una malattia concorrente risalente a periodi anteriori anteriori al 25 luglio 2000. La regola generale vuole, infatti, che il grado di menomazione da considerare per la liquidazione del danno biologico (che può dar luogo ad una rendita o alla liquidazione di un prestazione in capitale) vada scorporato dagli effetti dovuti dalle preesistenti menomazioni (c.d. "formula Gabrielli") affinché sia possibile valutare il maniera indipendente il maggior peso delle conseguenze pregiudizievoli di una patologia concorrente dovuto alla preesistente. Il secondo ed il terzo periodo del comma 6 tuttavia non adottano lo stesso criterio per le patologie concorrenti per le quali, in base al testo unico infortuni, fosse stato erogato un indennizzo. In tali casi, pertanto, l'assicurato potrebbe conseguire una duplicazione totale o parziale dell'indennizzo a differenza di quanto previsto dalla regola generale.
Ciò, del resto, è quanto emerge nella sentenza n. 6774/2018 della Corte di Cassazione in cui è stato affermato che «qualora il lavoratore goda di una rendita per una malattia professionale denunciata prima dell’entrata in vigore della disciplina dettata dal decreto legislativo 38/2000 (ovvero prima del 25 luglio del 2000) e successivamente venga colpito da una nuova malattia professionale (non importa se concorrente o coesistente) il grado di menomazione conseguente alla nuova malattia professionale deve essere valutato senza tenere conto delle preesistenti menomazioni» e senza, dunque, effettuare lo scorporo che consentirebbe di stimare i soli effetti derivanti dalla patologia concorrente verificatasi sotto il nuovo regime normativo.
La decisione della Corte
Secondo la Corte Costituzionale questa soluzione interpretativa crea una evidente disparità di trattamento in contrasto con l'articolo 3 Cost. E pertanto ritiene che la regola generale, contenuta nel primo periodo del comma 6 del citato articolo 13, debba essere estesa anche ai casi in cui la preesistente patologia concorrente abbia origine lavorativa, garantendo così in tutte le fattispecie di tecnopatie i cui effetti risultino aggravati dalla patologia concorrente la piena stima del danno biologico.
Di conseguenza la Corte ha stabilito che l’art. 13, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 38 del 2000 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti, deve essere rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, secondo quanto dispone il primo periodo del comma 6 dell’art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000. In tal caso – come sempre avviene in applicazione del primo periodo – il medico-legale andrà a scorporare dagli effetti combinati delle due patologie valutati in danno biologico, quelli riconducibili alla preesistenza, che non vengono in quanto tali stimati, ma servono solo ad abbattere il valore dell’integrità psicofisica su cui si riverbera la patologia concorrente, che vede, dunque, appesantiti i propri effetti pregiudizievoli e la relativa stima.