DisColl: i nuovi requisiti contributivi
Il chiarimento segue la modifica apportata dall'articolo 2 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, con il quale il legislatore ha introdotto una novità in ordine al requisito contributivo necessario per l’accesso alla prestazione DIS-COLL, modificando ulteriormente l’articolo 15, comma 2, del D.lgs n. 22 del 2015. Prima della suddetta modifica la DIS-COLL, come noto, era subordinata al possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione al momento della domanda; b) almeno tre mesi di contributi accreditata nella gestione separata tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino al giorno di disoccupazione.
A partire dagli eventi di disoccupazione avvenuti dal 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore del DL 101/2019) sarà, invece, sufficiente possedere congiuntamente i seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione al momento della domanda; b) almeno un mese di contribuzione accreditata nella gestione separata tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino al giorno di disoccupazione.
In sostanza dal 5 settembre 2019 i collaboratori potranno conseguire la DIS-COLL se hanno conseguito un reddito di 1.323,16€ tra il 1° gennaio 2018 e l'evento di disoccupazione (in luogo dei 3.969,5€ precedenti) dato che il minimo di reddito per l'accredito di un mese di contribuzione nella gestione separata è pari alla predetta cifra. Dunque cresce la platea dei potenziali beneficiari della prestazione (si noti che non sono interessati dalla modifica i collaboratori il cui evento di disoccupazione sia collocato prima del 5 settembre 2019).
Restano invariate le categorie professionali beneficiate. In particolare a seguito della novella apportata dal legge sul lavoro autonomo (L. 81/2017) dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio. Sono esclusi gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Le figure che hanno diritto alla prestazione, peraltro, pagano una aliquota di finanziamento alla gestione separata maggiorata rispetto agli altri collaboratori: 34,23% contro il 33,72% degli altri collaboratori.
Documenti: Messaggio inps 3606/2019