Dal 1° gennaio 2022 anche i lavoratori autonomi dello spettacolo potranno avere diritto ad un'indennità di disoccupazione nei casi di perdita involontaria del rapporto di lavoro. La riforma della previdenza dello spettacolo, contenuta nel dl n. 73/2021 (cd. decreto sostegni bis), prevede, infatti, un irrobustimento delle tutele a favore dei lavoratori del settore. L'indennità si chiamerà ALAS (indennità mensile per la disoccupazione involontaria) ed è molto simile all'indennità di disoccupazione per la generalità dei lavoratori subordinati (Naspi).
Perimetro di applicazione
L'indennizzo riguarda i lavoratori autonomi iscritti al FPLS in possesso dei seguenti requisiti:
- non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
- aver maturato, nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
I requisiti di cui alle lettere b) e c) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità. Non sono previste cause di decadenza con eventuali rioccupazioni (di tipo subordinato o autonomo) durante l'erogazione dell'indennità. La prestazione, tuttavia, è incompatibile con altre prestazioni di disoccupazione involontaria (es. naspi, disoccupazione agricola, dis-coll).
Misura
La misura dell'ALAS è pari al 75% del reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi. In sostanza si tratta del 75% del reddito medio mensile calcolato dal 1° gennaio dell'anno precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo. Se questo valore è superiore a 1.227,55€ mensili (cifra valida per il 2021 da rivalutare annualmente) si aggiunge il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e la cifra di 1.227,55€ entro un massimale di 1.335,40€ (cifra valida per il 2021 da rivalutare annualmente). A differenza della Naspi non è previsto il meccanismo di decalage del 3% al mese a partire dal 91° giorno di fruizione né la liquidazione anticipata della prestazione
Durata
L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. L’indennità non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi ed è completamente esentasse.
Domande
La domanda va proposta all’INPS per via telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.
Contributi figurativi
Per i periodi di fruizione dell’indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell’indennità per l'anno in corso (quindi entro 1.869,56€ per il 2021 da rivalutare annualmente).
Finanziamento
Per il finanziamento della prestazione i lavoratori autonomi in questione dovranno versare, dal 1° gennaio 2022, un'aliquota contributiva pari al due per cento del reddito imponibile ai fini previdenziali.