DL Cura Italia, Ecco chi può e come utilizzare il nuovo Bonus Baby Sitting

Bernardo Diaz Mercoledì, 25 Marzo 2020
Al via le prime indicazioni dell'Inps per la fruizione del voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting. Dentro anche i liberi professionisti iscritti ad ordini e collegi, fuori gran parte dei dipendenti pubblici.
Ritorna in via eccezionale il bonus per l'acquisto di servizi di assistenza e sorveglianza dei minori. Lo rende noto l'Inps nella Circolare numero 44/2020 pubblicata ieri in attuazione delle norme (straordinarie) contenute nel DL 18/2020.  La misura fa parte di un pacchetto di interventi per sostenere i lavoratori e le famiglie a seguito della chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado a decorrere dal 5 marzo 2020. Nello specifico gli articoli 23 e 25 del DL 18/2020 (DL "Cura Italia") in vigore dal 17 marzo 2020 hanno riconosciuto la possibilità per i genitori di fruire, in alternativa al congedo parentale straordinario di 15 giorni ("Congedo COVID-19), di un voucher di 600 o 1000 euro - erogato tramite il libretto della famiglia - per l'acquisto di un bonus per l’assistenza e la sorveglianza dei minori.

Destinatari

L'ente previdenziale precisa che il bonus spetta nella misura di 600 euro a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato; ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps (sia titolari di partiva iva che collaboratori); ai lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (es. commercianti, artigiani e coltivatori diretti) in alternativa alla fruizione del congedo COVID-19 di 15 giorni. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (cioè ad esempio avvocati, ingegneri, architetti eccetera) subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari.

Per quanto riguarda il settore pubblico il bonus spetta nella misura maggiorata di 1.000 euro e la platea dei soggetti potenziali beneficiari comprende i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari. E' altresì compreso il personale difesa, sicurezza e soccorso pubblico (es. Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco eccetera) impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Condizioni

La misura coinvolge esclusivamente i genitori di figli che alla data del 5 marzo 2020 abbiano un'età inferiore a 12 anni (si prescinde dall'età anagrafica se trattasi di figli con handicap in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali). La prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo. Il bonus può essere cumulato nell'arco dello stesso mese con i giorni di permesso retribuito per legge 104/92 così come estesi dal DL 18/2020 (6 giorni + 12 giorni per i mesi di marzo e aprile) o con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave (di cui all'articolo 33 del Dlgs 151/2001). Ovviamente la scelta del bonus preclude la possibilità di erogazione del congedo straordinario di 15 giorni.

La misura

Come anticipato la misura del bonus è pari a 600 euro ma sale a 1000 euro per i dipendenti pubblici indicati in precedenza. La presenza nel nucleo di più figli minori non determina l'aumento dell'importo concedibile. In tal caso sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore (ad esempio, con due figli minori di dodici anni, nel caso di un lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato, nella domanda che sarà presentata all’INPS, un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell’importo massimo erogabile pari a 600 euro).

Domanda

L'ente previdenziale informa che la domanda potrà essere presentata tramite il sito dell'Inps al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”; tramite  Contact Center Integrato oppure tramite patronati attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. Esiste un vincolo di bilancio: ove si superassero i limiti di spesa fissati l’INPS potrebbe non essere in grado di procedere al pagamento della prestazione a meno dello stanziamento di ulteriori risorse.

Il bonus è erogato tramite il cd. libretto famiglia (art. 54-bis Ln 50/2017) con le modalità previste per il pagamento dei lavori cd. occasionali. Il genitore, pertanto, dovrà registrarsi alla piattaforma del lavoro occasionale e fare domanda di  appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda (la mancata appropriazione equivale a rinuncia tacita al beneficio).

A questo punto il genitore potrà utilizzare il credito per pagare, dopo lo svolgimento, il servizio di baby-sitting (il prestatore deve essersi anch'esso registrato alla piattaforma e fornire l'Iban per l'accredito della prestazione). Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici (attualmente sino al 3 Aprile ma la data sarà sicuramente prorogata). Il termine ultimo per l’inserimento delle prestazioni nel sistema è fissato al 31 dicembre 2020.

Anche per le ore aggiuntive

In via eccezionale il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l’utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato (ciò in deroga a quanto stabilito in via generale dall’articolo 54-bis, comma 5, del D.L. n. 50/2017). Per cui il genitore potrà avvalersi del bonus (anche) per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l’assistenza e sorveglianza dei minori.

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Documenti: Circolare Inps 44/2020

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