La riduzione
La riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata introdotta in via sperimentale dall'art. 1, comma 128, della legge stabilità del 2014 (legge n. 147/2013), con validità per il triennio 2014/2016, in attesa della revisione delle tariffe dei premi che è avvenuta solo a partire dal 1° gennaio 2019. Dal 2019, pertanto, la riduzione percentuale non si applica più in quanto le nuove tariffe hanno sostanzialmente assorbito la precedente riduzione. La revisione delle tariffe ha interessato non solo i lavoratori dipendenti (Tariffa Ordinaria Dipendenti) ma anche i titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e la nuova tariffa del settore Navigazione.
La riduzione si continua, invece, ad applicare a quei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato. Si tratta, in particolare, dei premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori) e ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93. Nonché ai contributi assicurativi della gestione Agricoltura di cui al titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.
Lo sconto al 16,36%
Ebbene con riguardo ai predetti settori l'Inail ha fissato con determina numero 179/2020 lo sconto per l'anno 2021 in misura del 16,36% e ha aggiornato gli “indici di gravità medi” (Igm) necessari per l'applicazione nei vari settori. Confermate le modalità applicative e di calcolo dello sgravio rispetto al passato: i beneficiari sono determinati in base all'andamento infortunistico aziendale, individuato in base a criteri differenziati a seconda che l'azienda abbia iniziato o meno attività da un biennio. Nel dettaglio per il 2021, sono beneficiari i soggetti con inizio attività prima del 3 gennaio 2019; invece ai soggetti con inizio attività da non oltre il biennio, cioè successiva al 2 gennaio 2019, lo sconto è riconosciuto a domanda, da inviare con il servizio online OT20; infine, lo sconto è applicato senza necessità di fare una nuova istanza ai soggetti che hanno già fatto in passato un'istanza OT20 ed è stata accettata. Per il settore agricolo l’istanza è presentata tramite l’apposito servizio online “Modulo riduzione agricoli legge 147/2013 primo biennio".
L’applicazione della riduzione è subordinata in ogni caso all’attestazione, da parte dei destinatari, del rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.