Inail, Il versamento dei premi assicurativi sospesi slitta al 16 Settembre

Bernardo Diaz Lunedì, 15 Giugno 2020
Una circolare dell'Istituto riepiloga la ripresa dei versamenti sospesi dopo le modifiche contenute nel Decreto Legge "Rilancio".
Chi ha fruito della sospensione dei versamenti Inail deve comunicarlo all'istituto assicuratore, tramite apposito servizio online che sarà disponibile per metà giugno. Lo precisa, tra l'altro, lo stesso Inail nella circolare numero 23/2020 riepilogando date, adempimenti e versamenti sospesi, nonché i codici tributi necessari per il pagamento del dovuto con F24. I chiarimenti riguardano coloro che hanno fruito della sospensione del versamento dei premi assicurativi ai sensi delle varie disposizioni di legge emanate per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (si veda tavola allegata). Gli articoli 126 e 127 del DL 34/2010 hanno disposto, infatti, il rinvio al 16 settembre del versamento dei premi sospesi in unica soluzione oppure in quattro rate mensili senza applicazione di sanzioni o interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. I nuovi termini si applicano a tutti i regimi di sospensione tranne che per le imprese del settore florovivaistico per le quali la ripresa dei pagamenti deve essere effettuata in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di luglio 2020.

Il documento spiega che le imprese dovranno comunicare all'Inail, tramite servizio online in corso di realizzazione, di aver fruito dello stop dei versamenti. Successivamente l'Inail farà controlli in cooperazione con l'Agenzia delle entrate. Infine, l'Inail spiega che, per usufruire della sospensione delle rate delle rateazioni, è necessario che i beneficiari trasmettano la comunicazione tramite Pec alla sede Inail competente.

Durc

Resta prorogata la validità fino al 15 giugno 2020 dei documenti unici di regolarità contributiva che riportano come “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. Attraverso la funzione “Consultazione” presente nel servizio online, pertanto, oltre ai Durc online in corso di validità, sono disponibili quelli con scadenza di validità nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020. Alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a far data dal 16 aprile 2020, invece, si applicano gli ordinari criteri previsti dai decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016.

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Documenti: Circolare Inail 23/2020

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