Presunzione semplice
L'Inail conferma, prima di tutto, che la tutela assicurativa spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da COVID-19 contratta in occasione di lavoro. La tutela riguarda, peraltro, tutti i lavoratori assicurati all’Inail ai sensi delle attuali disposizioni di legge (dipendenti e assimilati, lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale).
Per gli operatori sanitari, data l'esposizione a un elevato rischio di contagio l'ente assicuratore presumerà che il contagio abbia origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus sollevando gli interessati dall’ordinaria procedura di accertamento dell'origine dell'infortunio. La medesima agevolazione sarà riconosciuta anche alle altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza le cui modalità comportino una condizione di elevato rischio di contagio. Si tratta, a titolo esemplificativo, dei lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.
In tutti gli altri casi, ove evidentemente risultino assenti gli indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice, l'accertamento seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Adempimenti
In caso di contagio il datore di lavoro deve assolvere all'obbligo di effettuare la denuncia/comunicazione d'infortunio. Resta fermo l'obbligo, inoltre, a carico dei medici certificatori di trasmettere all'Inail il certificato medico. A tal fine l'Istituto informa che, in ragione dell'emergenza nazionale, non si terrà conto di eventuali vizi formali nella trasmissione o nella redazione del predetto certificato.
Una tantum
L'Ente ricorda che nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari, ai sensi della disciplina vigente, anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro in favore del coniuge/unito civilmente e figli del deceduto oppure, in mancanza di coniuge/unito civilmente e figli, in favore dei genitori (naturali o adottivi) o dei fratelli e sorelle. L'importo della prestazione è aggiornato ogni anno sulla base di apposito decreto ministeriale (per gli eventi occorsi nel 2019 la prestazione oscilla tra un minimo di 3.700 euro ad un massimo di 14.200 euro a seconda del numero di superstiti presenti nel nucleo familiare) e viene erogata sia per i soggetti assicurati con Inail che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo (come per esempio militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc).
Infortuni in itinere
L'Inail conferma, infine, che anche i contagi avvenuti nel percorso del tragitto casa-lavoro e viceversa sono tutelabili in quanto configurabili come infortunio in itinere. E' quindi evento tutelato anche il contagio avvenuto per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico (ad esempio la metro o l'autobus) per andare o tornare dal lavoro. Per questa fattispecie d'infortunio, però, il riconoscimento medico-legale deve avvenire sulla base del dato epidemiologico (senza poter invocare la presunzione semplice).
Sempre ai fini del riconoscimento dell'infortunio in itinere l'Inail spiega che per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti, è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Ciò proprio perchè il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati. Per cui anche gli infortuni derivanti da incidenti stradali avvenuti durante il tragitto casa-lavoro con l'uso del mezzo privato possono essere, alle ordinarie condizioni, tutelati dall'Inail.