La prestazione
L'una tantum è una prestazione economica riconosciuta in favore dei superstiti delle vittime sul lavoro: coniuge e figli innanzitutto e, in loro mancanza, genitori, fratelli e sorelle. E' corrisposta per eventi letali accaduti successivamente al 1° gennaio 2007, anche all’estero che abbiano coinvolto sia lavoratori assicurati presso l'Inail ai sensi del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro sia lavoratori che risultano sprovvisti di tale assicurazione come in particolare i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi. Sono esclusi gli infortuni avvenuti antecedentemente al 1° gennaio 2007 con decesso del lavoratore successivo a detta data e le malattie professionali. Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (Legge 493/99). L'una tantum è erogata entro 30 giorni dall'accertamento sommario, condizione procedurale svolta congiuntamente da ministero del lavoro e dall'Inail. La domanda per ottenere la prestazione va presentata, dai superstiti, entro 40 giorni dalla data del decesso del lavoratore per il quale se ne ha diritto.
I valori per il 2018
L’importo spettante al nucleo familiare è fissato annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare superstite e delle risorse disponibili del Fondo (si veda tavola sottostante); in caso di concorrenza di più superstiti (es. coniuge e figli) la prestazione viene suddivisa in parti uguali. Gli importi in questione sono esenti da imposizione fiscale e sono cumulabili con gli altri benefici spettanti in relazione alla tipologia dell’evento eventualmente riconosciuto da altre disposizioni normative. Ad esempio la prestazione è cumulabile con la rendita Inail, con la pensione privilegiata indiretta, con i benefici spettanti ai superstiti di vittime del servizio, del dovere o del terrorismo ma non con l'equo indennizzo stante la portata generale del divieto di cui all'articolo 50 del DPR 686/1957.
Con il Dm numero 10/2019 pubblicato l'altro giorno il ministero del lavoro ha fissato gli importi della prestazione per gli eventi (morte per gravi infortuni sul lavoro) verificatisi tra il 1° gennaio e 31 dicembre 2018. L'aggiornamento vede per il secondo anno consecutivo una riduzione degli importi, per le minori risorse disponibili: 3.995.241 euro nel 2018 contro 4.955.256 euro nel 2017 e 5.602.176 nel 2016. I nuovi importi dell'indennità, come per il passato, sono ripartiti in quattro misure e oscillano secondo quanto esposto in tabella.