I chiarimenti riguardano l'ambito operativo del fondo c.d. “Diamoci una mano” che, dal 2014, tutela con la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e sulla malattia professionale le attività di pubblica utilità svolte: 1) dai detenuti e internati impegnati in attività gratuite e volontarie; 2) dai beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali; 3) dagli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.
La legge Bilancio 2017 ha poi esteso la copertura assicurativa a nuove categorie di soggetti impegnati in attività gratuita di pubblica utilità tra cui: a) i condannati per reati del codice della strada; b) i condannati per reati per violazione della legge sugli stupefacenti; c) gli imputati con sospensione del processo per messa alla prova. La legge Bilancio 2018, infine, ha rifinanziato il fondo nel limite di 3 mln per gli anni 2018 e 2019.
Con circolare n. 5/2018, l'Inail aveva escluso dal 1° gennaio 2018 dalla copertura a carico del fondo i vecchi soggetti precedentemente tutelati sulla base di una interpretazione dell'Istituto delle disposizioni della legge di bilancio per il 2018. Il ministero del lavoro, spiega ora l'Inail, con nota n. 1547/2018 ha espresso avviso che la tutela assicurativa è, invece, destinata a tutte le categorie di soggetti, tradizionali e nuove, senza distinzione. Pertanto, sono ricomprese nella copertura garantita dal Fondo anche le seguenti, ulteriori fattispecie di soggetti: a) beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali; b) detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite; c) stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.
L'Inail informa che permangono invariate, per il periodo di proroga del Fondo, le modalità di gestione della copertura assicurativa definite con decreto ministeriale 19 dicembre 2014 e con decreto ministeriale 22 dicembre 2014. L'assicurazione va attivata dai soggetti promotori dei progetti di pubblica utilità sui quali grava anche l'onere della copertura assicurativa. A tal fine il soggetto promotore, deve chiedere all'Inail l'attivazione della copertura assicurativa a valere sulle risorse dell'apposito fondo, inoltrando una specifica richiesta in via telematica, almeno 10 giorni prima dell'avvio effettivo dell'attività da parte del soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità. L'Inail comunica tramite Pec l'attivazione della polizza assicurativa. L'attività svolta è tutelata qualora rientri tra le attività protette.