La Dis-Coll, l'indennità di disoccupazione introdotta dal Jobs Act dal 2015, che già è stata prorogata con il decreto legge milleproroghe sino al 30 giugno 2017 coprirà dunque anche gli eventi di disoccupazione involontaria successivi alla predetta data in via strutturale. Tra le modifiche approvate viene confermata anche la soppressione definitiva del requisito di cui comma 2, lettera c), dell'articolo 15 del Dlgs 22/2015 che chiedeva (in origine) ai lavoratori che intendevano fruire della prestazione il rispetto, oltre a tre mesi di contribuzione nella gestione separata nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio nell'anno precedente alla cessazione del rapporto di lavoro e la data della cessazione del rapporto stesso, anche il possesso, in via alternativa, o di un mese di contribuzione nell'anno in cui si verificava la cessazione del rapporto di collaborazione o di un rapporto di durata pari almeno ad un mese che avesse dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
Tale requisito, come si ricorderà, era stato cancellato temporaneamente dall'articolo 1, co. 310 della legge 208/2015 con riferimento ai lavoratori che avevano cessato il rapporto tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016 e da ultimo, anche con riferimento ai lavoratori che hanno cessato il rapporto tra il 1° gennaio 2017 ed il 30 giugno 2017, con l'articolo 1, co. 3-octies dell'articolo 3 del recente decreto milleproroghe. In definitiva gli interessati che hanno cessato il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2016 in poi possono conseguire la dis-coll a condizione di trovarsi in stato di disoccupazione e di aver almeno tre mesi di contribuzione accreditata nella gestione separata dell'Inps nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio dell'anno solare antecedente alla cessazione del rapporto di collaborazione e la data di cessazione del rapporto stesso (considerato per l'accredito di un mese di contribuzione è necessario un reddito pari a 1.295,66€ tale condizione viene soddisfatta se il reddito percepito dal collaboratore, nel periodo predetto, risulta non inferiore a circa 3.900 euro). Resta inteso che per la prestazione in argomento non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 del Codice Civile, pertanto ove non siano stati assolti gli oneri contributivi il collaboratore non potrà conseguire il sostegno al reddito.
Altra novità è l'estensione della prestazione agli assegni e dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione alle disoccupazioni a partire dal 1° luglio 2017 (attualmente, come noto, tali lavoratori non possono beneficiare del sostegno per via di una interpretazione negativa da parte del Ministero del Lavoro). L'estensione della prestazione viene finanziata tramite un incremento dell'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. L'aliquota di finanziamento della gestione separata per i collaboratori diventerà, pertanto, più cara schizzando dall'attuale 32,72% al 33,23% in attesa di raggiungere il 34,23% nel 2018 a seguito del complemento della legge Fornero. L'INPS provvederà al monitoraggio degli oneri conseguenti al riconoscimento della prestazione e delle correlate entrate contributive trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Più tutele per maternità e malattia
Oltre alla proroga strutturale della Dis-Coll il disegno di legge conferisce al Governo una Delega per incrementare le prestazioni dovute agli iscritti alla gestione separata (con inclusione, pertanto, anche dei titolari di partita iva), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali. La delega dovrà muoversi entro precisi principi e criteri direttivi: 1) la riduzione dei requisiti d’accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché l’introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni; 2) la modifica dei requisiti dell'indennità di malattia incrementando la platea dei beneficiari anche includendo soggetti che abbiano superato il tetto del 70 per cento del massimale vigente nella gestione separata, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni. Per l'attuazione della Delega il Governo può disporre un ulteriore incremento dell’aliquota aggiuntiva di una misura non superiore a 0,5 punti percentuali.
Approfondimenti: Come funziona la disoccupazione per i collaboratori