Sale da 8.173,91€ a 8.500€ la soglia di cumulabilità di Naspi e Dis-Coll con i redditi da lavoro dipendente/parasubordinato dal 2024. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1414/2024 in cui spiega che questa è la nuova soglia della no tax area per il lavoro dipendente in conseguenza delle modifiche apportate dalla Riforma Irpef 2024.
Naspi e Dis-Coll
Come noto l’ordinamento consente il cumulo della Naspi con i redditi da lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo purché il reddito conseguito non sia superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale. Stessa cosa è prevista per la Dis-Coll la cui cumulabilità, tuttavia, è prevista solo in caso di lavoro parasubordinato o autonomo. E’ onere dell’interessato effettuare, entro trenta giorni dall’avvio dell’attività, la comunicazione preventiva all’Inps indicando il reddito presunto che conseguirà.
In tal caso la prestazione viene diminuita di un importo pari all'80 per cento dei compensi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio delle attività e quella di conclusione del periodo di fruizione della prestazione, se antecedente, alla fine dell'anno. La riduzione è oggetto di conguaglio d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nuovi limiti
Ebbene l’Inps spiega che per il 2024 il limite di reddito da lavoro dipendente/parasubordinato che consente la cumulabilità con Naspi e Dis-Coll sale a 8.500€ (dai precedenti 8.173,91 euro validi per l’anno 2022 e 2023). E’ questo l’effetto della riforma fiscale contenuta nel dlgs n. 216/2023 che, tra l’altro, ha innalzato da 1.880 a 1.955€ la detrazione per il lavoro dipendente (equiparandola a quella dei pensionati) ampliando la no tax area per il lavoro dipendente.
Non ci sono novità per quanto riguarda la soglia di reddito da lavoro autonomo: resta pari a 5.500€ annui.
Lavoro occasionale
L’Inps ricorda, infine, che le prestazioni di lavoro occasionale sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL nel limite di 5.000 euro e che, in tale ipotesi, il percettore delle predette indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all’Istituto circa il reddito annuo presunto.