La riduzione del 3% al mese della Naspi scatterà non più dal primo giorno del 4° mese di fruizione bensì dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Per i lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età al momento della domanda la riduzione sarà posticipata al primo giorno dell'ottavo mese di fruizione. Invariata la durata. Lo rende noto, tra l'altro, l'INPS nella Circolare n. 2/2022 in cui illustra la novella apportata dall'articolo 1, co. 221 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022). Tre le modifiche da segnalare.
Stop alle 30 giornate di lavoro effettivo
La prima riguarda la soppressione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo (requisito peraltro già sospeso dal 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2021 dal dl n. 41/2021; Circ. Inps 65/2021).
Come noto la Naspi è riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente l'occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione, almeno 13 settimane di contributi; c) possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 l'Inps conferma che è stato soppresso definitivamente il terzo requisito.
Decalage dal 6° mese
La seconda interessa il meccanismo di decalage della misura della prestazione, teso ad incentivare la ricerca di un lavoro. Ora è previsto che l'importo della Naspi si riduca del 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione (sino a fine anno, tuttavia, il meccanismo è stato sospeso dalla normativa anticovid).
La novella dispone che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la Naspi si riduca del 3% ogni mese dal sesto mese di fruizione (quindi dal 151° giorno di godimento anziché dal 91° giorno).
Se il beneficiario ha compiuto i 55 anni alla data di presentazione della domanda di Naspi la riduzione scatterà invece dal 1° giorno dell'ottavo mese di fruizione (cioè dal 211° giorno). Resta confermata la durata del trattamento pari alla metà delle settimane lavorate nel quadriennio anteriore la perdita involontaria dell'occupazione (quindi per un massimo di 24 mesi).
Nulla cambia, invece, per le cessazioni involontarie avvenute entro il 31 dicembre 2021: la riduzione continua ad operare dal 91° giorno di fruizione. Peraltro questo meccanismo era stato parzialmente sospeso dalla normativa anticovid (Circ. Inps 122/2021) dal 1° giugno al 30 settembre 2021.
Naspi in agricoltura
Dal 1° gennaio 2022, inoltre, saranno destinatari della Naspi anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o dei loro soci di cui alla legge n. 240/1984.
La disposizione da ultimo richiamata, si ricorda, prevede che, ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. Qualora non si verifichi la condizione di cui sopra, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.
In tale ipotesi in caso di sospensione del rapporto di lavoro hanno accesso ai trattamenti di integrazione salariale propri del settore industriale (cioè non accedono alla CISOA ma alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria), mentre in caso di interruzione del rapporto di lavoro attualmente accedono al trattamento di disoccupazione previsto per il settore agricolo.
Con la conseguenza che il trattamento di disoccupazione spetta solo nel caso in cui l'evento di assunzione e/o di licenziamento avvenga nel corso dell'anno, poichè la prestazione è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno di competenza entro il limite delle 365 o 366 negli anni bisestili (se l'assunzione è avvenuta nel corso dell'anno i mesi per i quali si ha diritto al trattamento di disoccupazione sono quelli che precedono l'assunzione, ed in caso di licenziamento quelli che lo seguono). Tuttavia, se l'assunzione non è avvenuta nel corso dell'anno e viene svolta attività lavorativa per un periodo inferiore all'anno, con copertura contrattuale per l'anno intero, cioè non c'è licenziamento, il lavoratore non ha diritto ad accedere al trattamento di disoccupazione agricola.
Naspi e disoccupazione agricola
La novella apportata dalla legge n. 234/2021 corregge l'anomalia riconoscendo anche ai predetti lavoratori, inquadrati nel settore agricolo, la naspi anziché il trattamento di disoccupazione agricola a partire dalle cessazioni involontarie verificatesi dal 1° gennaio 2022.
A tal riguardo l'INPS spiega che non sarà più riconoscibile la disoccupazione agricola dall'anno di competenza 2022 mentre lo sarà ancora quella di competenza nell'anno 2021 (il cui termine di presentazione delle domande, come noto, scade il 31 marzo 2022). Ciò significa che, a seconda dei casi, è possibile chiedere la liquidazione di entrambi i trattamenti (es. se l'assunzione si verifica il 1° luglio 2021 e si viene licenziati il 30 giugno 2022) ma in tal caso, ai fini della durata della naspi, occorrerà scomputare la contribuzione agricola nel 2021 in quanto utilizzata per la liquidazione della disoccupazione agricola di competenza nell'anno 2021. Il principio, più in generale, vale per tutta la contribuzione agricola versata entro il 31 dicembre 2021 che sia stata utilizzata per la liquidazione di trattamenti agricoli negli anni passati.
Obblighi contributivi
In conseguenza della riforma l'INPS spiega, pertanto, che dal 1° gennaio 2022 anche le imprese cooperative e i loro consorzi - inquadrati nel settore agricoltura - sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo. L’obbligo contributivo sussiste sia per i lavoratori assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022 sia per quelli assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e ancora in forza a tale data.
La misura dell’aliquota contributiva è pari all’1,61% dell’imponibile contributivo (1,31% in applicazione dell’articolo 2, comma 25, della legge n. 92 del 2012 e 0,30% a titolo di contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845).
Inoltre anche a queste nuove categorie trova applicazione l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento. Tali obblighi, conclude l'INPS, valgono anche nei confronti degli apprendisti (con la precisazione che, in coerenza con il regime generale, non si paga il ticket di licenziamento per l'apprendistato di I livello).
Documenti: Circolare Inps 2/2022