Sul fronte del welfare sono confermate tutte le misure già originariamente previste dal dl n. 137/2020 come successivamente modificate dal dl n. 149/2020 e dl n. 157/2020. In particolare è confermata la proroga della cassa integrazione con causale COVID-19 (CIGO, CIGD e ASO) per un ulteriore periodo di 6 settimane fruibili tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021 con il versamento del contributo addizionale per le imprese che abbiano registrato un calo del fatturato inferiore al 20% (ad eccezione dei settori coinvolti nelle chiusure). La misura riguarda i lavoratori dipendenti in forza al 9 novembre 2020. In alternativa alla cassa integrazione le imprese possono fruire di 4 settimane di esonero contributivo sino al 31 gennaio 2021. Contestualmente alla proroga della cassa integrazione con causale COVID-19 e l'esonero contributivo per le imprese che non facciano richiesta è confermato il blocco dei licenziamenti per motivi economici sino al 31 gennaio 2021. Ok anche ai due indennizzi covid-19 da 1.000 euro già previsti per novembre e dicembre 2020 e alle due mensilità di Rem.
Restano anche confermate le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti contributivi in scadenza nel mese di novembre e di dicembre 2020 sulle quali l'Inps ha già fornito le relative istruzioni. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Stop lezioni
Sul fronte del welfare è confermato il congedo covid-19 retribuito al 50% per i lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi minori di 14 anni per la sospensione delle attività didattiche in presenza (dal 29 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020) e di figli iscritti alle scuole secondarie di primo grado nelle zone cd. rosse (dal 9 novembre 2020 al 31 dicembre 2020). Confermato pure il bonus baby sitting di 1.000 euro per i lavoratori autonomi per la sospensione delle attività didattica in presenza di figli iscritti alle scuole secondarie di primo grado nelle zone cd. rosse.
Le novità
Tra le novità proposte nella legge di conversione la proroga anche nel 2021 dello sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. Viene, inoltre, prorogata la validità dei versamenti della contribuzione volontaria all'INPS dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 anche se effettuati in ritardo purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021. Si stabilisce che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione, e non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e altre componenti negative di reddito.