Via libera al trasferimento (gratuito) del montante contributivo versato per il riscatto agevolato della laurea dei giovani inoccupati presso una delle gestioni assicurative dove sono stati iscritti. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 14/2024 in cui spiega che la domanda può essere presentata telematicamente all’Inps o tramite patronato. Il trasferimento, peraltro, può avvenire anche presso uno degli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 oppure verso i Fondi di previdenza dell’Unione europea e degli Stati aderenti al sistema di sicurezza sociale europeo.
Riscatto Agevolato
I chiarimenti riguardano la facoltà, introdotta dal 1° gennaio 2008 dall’articolo 1, co. 77 della legge n. 247/2007, che consente il riscatto anticipato della laurea da parte dei soggetti che ancora non abbiano iniziato l’attività lavorativa e che, pertanto, non risultano iscritti, al momento della domanda, ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria. In tale ipotesi l'onere finanziario è determinato dal versamento di un contributivo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo previsto dall'articolo 1, comma 3 della legge 233/1990 per le gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti (17.504 euro al valore 2023) moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (33%) vigente nell'anno di presentazione della domanda. E ciò anche se il periodo che forma oggetto del riscatto sia antecedente al 31.12.1995. In tal caso, peraltro, non si determina il passaggio dal sistema contributivo a quello misto.
Con questo criterio, ad esempio, il riscatto di 4 anni di studio universitario costa circa 23.105,3 euro (17.504 x 0,33 x 4).
Il trasferimento
Il meccanismo, spiega l’Inps, non determina l’iscrizione del soggetto ad una specifica gestione previdenziale (FPLD, commercianti, artigiani eccetera): il contributo versato viene semplicemente accreditato in un evidenza contabile separata del FPLD e progressivamente rivalutato con le regole del sistema contributivo (cioè rivalutazione dalla data della domanda di riscatto in base al tasso di capitalizzazione).
Per valorizzarlo ai fini pensionistici il comma 5-bis del dlgs n. 184/1997 dispone quindi che l’interessato ne chieda il trasferimento “presso una delle gestioni previdenziali presso cui sia o sia stato iscritto” nel corso della carriera lavorativa (es. FPLD). La scelta, spiega l’Inps, è libera e non impone che il trasferimento venga effettuato all’atto di iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria. L’interessato può, quindi, inoltrare la richiesta anche in un momento successivo indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia o sia stato iscritto, quella di preferenza.
Per effettuare la richiesta, tuttavia, è necessario che l’interessato abbia acquisito l’iscrizione ad almeno una gestione previdenziale obbligatoria e che si sia concluso il pagamento dell’importo dovuto per il riscatto (il versamento, infatti, può essere dilazionato in 120 rate mensili senza interessi). La domanda di trasferimento va presentata all’Inps telematicamente o con Contact Center Multicanale oppure tramite gli Istituti di Patronato.
Casse Professionali
Il trasferimento può avvenire anche presso una Cassa Professionale nel caso in cui l’interessato, dopo il riscatto, abbia avviato una professione ordinistica (es. avvocato). L’Inps richiama in tal senso le valutazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo cui il richiamo in modo generico alle gestioni previdenziali a cui il richiedente è iscritto o è stato iscritto, non pare precludere la possibilità di un trasferimento del montante maturato presso l’INPS agli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103. In tali ipotesi, tuttavia, l’istanza di trasferimento va prodotta direttamente alla Cassa professionale di iscrizione che, all’esito delle proprie valutazioni, provvede a richiedere all’Inps le somme dovute.
Parimenti, il trasferimento è possibile anche verso i Fondi di previdenza dell’Unione europea e degli Stati aderenti al sistema di sicurezza sociale europeo (da intendersi questi ultimi come gestioni previdenziali di “primo pilastro” e non come fondi pensione privati) e la relativa istanza è presentata presso i Fondi di destinazione.
Documenti: Circolare Inps 14/2024