Le domande di Naspi erroneamente presentate si possono trasformare in Alas, la disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo. E viceversa. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4581/2022 in cui spiega che, come già accade per Dis-Coll e disoccupazione agricola, la conversione è ammessa in sintonia con i principi, contenuti nel codice civile, della salvezza degli atti giuridici.
Naspi o Alas
Le due prestazioni, come noto, tutelano gli eventi di disoccupazione involontaria. Alla Naspi possono accedere i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2022, agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240.
L’Alas è invece rivolta ai lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché ai lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 182/1997, e ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”. E’ stata introdotta dal 1° gennaio 2022 con la riforma della previdenza dello spettacolo (Dl n. 73/2021).
Salvezza degli atti giuridici
L’Inps spiega che in caso di errore materiale nella presentazione dell’istanza, cioè lavoratore avente diritto all’Alas che ha presentato domanda di Naspi e viceversa, è possibile procedere alla trasformazione della domanda rispettivamente in Alas o Naspi. La trasformazione è ammessa in applicazione del generale principio di conservazione dell’atto giuridico di cui all’articolo 1367 del codice civile – in base al quale nel dubbio i negozi giuridici devono essere interpretati nel senso in cui possono avere qualche effetto piuttosto che in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno – nonché del principio di conversione dell’atto nullo di cui all’articolo 1424 del codice civile – in base al quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenti i requisiti di forma e sostanza – applicabile anche agli atti unilaterali ai sensi dell’articolo 1324 del medesimo codice.
Analogo criterio, del resto, è già seguito dall’Inps nelle ipotesi di errata presentazione della domanda di NASpI in luogo della domanda di DIS-COLL e viceversa (cfr. il messaggio n. 4804/2017), nonché nelle ipotesi di errata presentazione delle domande di indennità NASpI in domande di indennità di disoccupazione agricola e viceversa (cfr. il messaggio n. 3058/2018).
Conversione a domanda
Per ottenere la trasformazione l’interessato dovrà presentare un’istanza secondo indicazioni che saranno fornite in un prossimo messaggio. Per il momento l’Istituto precisa che l’istanza dovrà essere corredata dalla DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) in caso di conversione della domanda in Naspi; se la trasformazione è diretta ad ottenere l’Alas il lavoratore dovrà, invece, presentare una dichiarazione in cui attesta di avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro, nonché di non essere titolare di carica elettiva e/o politica per la quale sia prevista corresponsione di indennità di funzione e/o di compensi diversi dal solo gettone di presenza.
Documenti: Messaggio Inps 4581/2022