Si rinnova la sanatoria per fruire dell'esonero contributivo in alternativa alla Cassa COVID. I datori di lavoro avranno tempo sino al 30 Aprile 2022 per restituire all'Inps anche una sola frazione della seconda versione dell'esonero contributivo previsto dal dl n. 137/2020 (il cd. "decreto ristori") e fruire così dell'esonero (sempre alternativo alla Cig Covid) previsto dalla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021). Lo spiega l'INPS nel messaggio n. 197/2022 ad integrazione delle indicazioni già fornite lo scorso anno con la Circolare Inps n. 30.
Il regime
E' riconducibile alla normativa anticovid e alle misure per alleviare le conseguenze economiche per i datori di lavoro costretti a chiudere o sospendere l'attività per ragioni riconducibili all'emergenza sanitaria. Per scoraggiare il ricorso alla Cassa Covid il decreto Agosto (dl n. 104/2020) ha introdotto una prima versione dell'esonero a favore dei datori di lavoro privati, eccetto gli agricoli, che non richiedevano nuovi interventi di Cig Covid (il c.d. requisito di «alternatività»). Lo sgravio, fruibile da agosto e dicembre 2020, era pari ai contributi dovuti dal datore di lavoro per il «doppio delle ore di Cassa Covid fruite a maggio e giugno 2020». Fruito l'esonero il datore di lavoro non avrebbe più avuto diritto ad altri trattamenti di Cassa Covid.
Con la pandemia però l'intervento è stato replicato due volte. La prima dal decreto ristori (dl n. 137/2020) che ha rinnovato lo sgravio per un periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020; la seconda dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) per altre 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.
In entrambi i casi il requisito dell'«alternatività» impedisce ai datori di rinnovarlo (o di optare per la cassa Covid) salvo rinuncino ad almeno una parte del precedente esonero non ancora fruito. Al riguardo l'INPS ha spiegato che la rinuncia è valida anche se relativa a un solo lavoratore. In considerazione dei ritardi nell'attuazione in occasione della seconda versione dell'esonero, l'INPS ha consentito la rinuncia ancorché il datore avesse interamente fruito la prima versione dell'esonero (messaggio n. 3475/2021), una specie di sanatoria. La medesima situazione si ripropone ora in merito all'ammissione alla terza versione dello sgravio.
Facoltà di rinuncia
Infatti il via libera UE alla misura è arrivato solo l'8 dicembre 2021. Una data alla quale numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito della seconda versione dell'esonero inibendosi così la possibilità di rinnovo. Ebbene l'INPS spiega che i datori di lavoro che versano in tale condizione possono rinnovarlo (cioè accedere alla terza versione) a condizione che rinuncino a una quota (almeno un lavoratore) utilizzando il codice causale "M904" nelle denunce contributive di competenza tra il mese di gennaio e marzo 2022 (il cui termine per effettuare la dichiarazione scade il 30 aprile 2022). Nelle medesime mensilità il datore di lavoro può utilizzare le quote di sgravio spettanti utilizzando il codice causale "L906".
La rinuncia, in sostanza, garantisce all'azienda l'accesso alla terza versione dell'esonero, per le ore di Cig fruite a maggio e giugno 2020 su tutti i lavoratori interessati dalla Cig, a fronte della rinuncia dell'importo dovuto per un singolo lavoratore. Ed e' quindi conveniente.
Documenti: Messaggio Inps 197/2022