Il beneficio previdenziale
Le istruzioni riguardano il beneficio introdotto dall'articolo 1, co. 277 della legge 208/2015 come rimodulato dall'articolo 1, co. della legge 205/2017 con il quale il legislatore ha esteso i benefici previdenziali per l'amianto di cui all'articolo 13, co. 8 della legge 257/1992 nella versione previgente all'intervento operato dal Dl 269/03 (cioè una maggiorazione contributiva utile ai fini pensionistici pari a 1,5 per il periodo di esposizione alla sostanza morbigena) in favore dei lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto (qui i dettagli).
I benefici in questione sono stati riconosciuti per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica. E a prescindere, da parte del datore di lavoro, dell'attestazione della mancata adozione dei dispositivi individuali di protezione (è sufficiente la sola attestazione, da parte del datore, che il lavoratore prestava attività nel sito durante le operazioni di bonifica per l'amianto). Per il conseguimento del beneficio gli interessati dovevano produrre domanda a pena di decadenza all'Inps entro lo scorso 2 marzo 2018. L’Istituto previdenziale, verificato che i richiedenti siano lavoratori appartenenti al settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, è tenuto a trasmettere alle Direzioni regionali Inail competenti in base al criterio della sede legale del datore di lavoro, la domanda di accesso al beneficio per il rilascio della certificazione Inail che attesti l'esposizione all'amianto durante il periodo temporale richiesto dalla legge.
La certificazione Inail
Ebbene l'Inail, nel predetto documento, spiega che ai fini del rilascio della certificazione la sede competente dovrà verificare che il lavoratore abbia prestato la propria attività nel sito produttivo durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto. Specificatamente, la presenza del lavoratore presso il sito produttivo durante il periodo di rimozione del tetto può essere riscontrata dai libri regolamentari (ex libri paga e matricola, ora libro unico del lavoro) e da ogni altra documentazione che possa provarla. L’esatta durata del periodo di bonifica deve essere invece accertata mediante la documentazione allegata all’istanza e trasmessa dall’Inps (piano di lavoro, fatture e ogni altra documentazione presentata che indichi le relative date di inizio e termine di bonifica).
L'Istituto ribadisce, inoltre, che in merito alla mancata adozione degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto non è più previsto che il datore di lavoro dichiari, per i lavoratori in oggetto, la mancata adozione di dispositivi di protezione individuale. Non è quindi necessaria alcuna verifica sull’assenza dei suddetti dispositivi.
Le sedi Inail dovranno, inoltre, accertare che il richiedente abbia svolto l’attività lavorativa in costanza di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’Istituto. A questo riguardo occorre verificare la presenza della copertura assicurativa obbligatoria per l’attività di produzione di materiale rotabile ferroviario per lo specifico datore di lavoro, codice ATECO 2007 30.20.01 e 30.20.02, ai quali si dovrà fare riferimento ai fini della verifica della riconduzione alle voci di tariffa applicate per la copertura assicurativa.
All’esito del suddetto controllo la sede Inail competente in base al sito produttivo rilascerà e trasmetterà all'Inps la certificazione tecnica ex articolo 5 decreto interministeriale 12 maggio 2016, attestante la sussistenza o meno dei requisiti di legge.
Documenti: Circolare Inail 52/2018